In seguito all’emergenza Coronavirus il Governo ha emanato il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, detto anche “Decreto Cura Italia” inerente Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che introduce proroghe e rinvii a procedimenti ed atti amministrativi di prevenzione incendi in scadenza e alle autorizzazioni ai fini antincendio.
Vediamo più precisamente quali sono gli atti ed i procedimenti coinvolti e gli articoli del Decreto che li chiamano in causa.
L’art. 83
(Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)
- al comma 2 recita
“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e’ sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali“.
Per i procedimenti amministratividi Prevenzione Incendi vengono quindi rinviati i relativi termini di scadenza, ad esempio le scadenze per il rinnovo, le tempistiche per le valutazioni di progetto, controlli a seguito di presentazione di SCIA.
Poi l’art.103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza),
- al comma 1 recita
“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.“
In questo caso sono interrotti fino al 15 aprile i tempi previsti nei procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetto 60 gg), per i quali sono richieste integrazioni (valutazione progetto), comunicati motivi ostativi (10 gg), impartite prescrizioni (ad es. in seguito a SCIA 45 gg).
- al comma 2 recita
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020″.
Quindi, ai fini antincendio, vengono coinvolte le autorizzazioni come la SCIA e l’Attestazione di rinnovo periodico che risultano in scadenza fino alla data del 15 Aprile 2020.
Qui trovi il testo completo del Decreto Legge Cura Italia (PDF)
Sarà poi da vedere se tali termini saranno sufficienti o saranno prorogati da altri atti del Governo.
In caso di aggiornamenti, come sempre, li segnaleremo in questo blog.