E’ stato appena pubblicato il DM 14 febbraio 2020 nella Gazzetta Ufficiale n° 57 del 6 marzo 2020 e riporta gli “Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”.
Vediamo come cambia il Codice in seguito all’entrata in vigore di questo decreto.
Il decreto, e nello specifico il suo Allegato A, va a sostituire le seguenti RTV all’allegato 1 del Codice di prevenzione incendi DM 3 agosto 2015:
- V.4 uffici
- V.5 attività ricettive turistico – alberghiere
- V.6 autorimesse
- V.7 attività scolastiche
- V.8 attività commerciali
Le modifiche introdotte dal DM 14 febbraio 2020
Confrontando le RTV del nuovo Allegato con quelle dell’Allegato 1 del DM 3 agosto 2015 non vi sono radicali cambiamenti, ma vengono unicamente corretti ed a integrati alcuni punti.
Ad esempio vi sono degli allineamenti delle terminologie, aggiornamenti delle classificazioni e delle varie tabelle, senza a mio avviso introdurre significative modifiche.
Cosa cambia per le attività esistenti?
Da sottolineare l’Art. 2 del DM in cui si specifica che questo allineamento non comporta adeguamenti per le attività già progettate sulla base delle regole tecniche verticali precedenti, o che risultino alle stesse già conformi.
Qui trovi il testo completo del DM 14 febbraio 2020
In ambito “RTV” rimaniamo ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto riguardante la nuova Regola Tecnica Verticale sulle Autorimesse, a lungo rimandata, in cui verranno risolte tutte le attuali problematiche relative all’applicazione del Codice per questo tipo di attività.