Dal 1 marzo 2023 entrano in vigore i nuovi moduli VVF della prevenzione incendi, cosa cambia?

All’apparenza non molto, ma non è proprio così.

A livello normativo, il 19 gennaio viene emanato il decreto direttoriale N.1 dove, nell’allegato nr. 5 prot. 739, la Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica dei VVF ha modificato 6 modelli PIN:

  • PIN 1-2023 Valutazione Progetto
  • PIN 2-2023 S.C.I.A.
  • PIN 2.2-2023 – Cert. REI
  • PIN 3-2023 Rinnovo periodico
  • PIN 4-2023 Deroga
  • PIN 5-2023 Richiesta N.O.F.

I nuovi modelli, già scaricabili sul sito AerNova nella sezione “Risorse”, dovranno essere adottati obbligatoriamente dal 1 marzo 2023. Anche i portali web dei SUAP sono stati modificati ed allineati ai nuovi modelli PIN, dei quali vi illustro le principali modifiche.

È stato inserito un riquadro di spunta nella sezione “distinta di versamento” per dichiarare se il progetto, la SCIA, o il rinnovo, comprendono l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico o meno. Nello specifico per i PIN 1,2,3.

Sui primi due, cioè PIN 1 e 2, sono stati inseriti anche dei riquadri di spunta per indicare che il progetto (o la SCIA) riguardano attività nuove o esistenti. Inoltre si chiede di specificare se si è fatto ricorso alla progettazione/certificazione con il Codice di Prevenzione Incendi, o con le regole tecniche tradizionali.

Per questa dichiarazione, nel PIN 1 ci si spinge ancora oltre e viene addirittura richiesto di specificare, sempre con un riquadro di spunta, se progettando con il Codice si è fatto ricorso a soluzioni alternative per determinate misure antincendio.

Questa differenziazione induce anche ad un costo differente della pratica in termini di versamento economico.

Da oggi, la maggiorazione degli oneri di istruttoria VVF saranno dovuti anche nel caso della progettazione di una soluzione alternativa, fosse solo per una singola misura antincendio, indipendentemente dall’uso della fire safety engineering (FSE) o meno.

A differenza di quanto accadeva precedentemente, dove la maggiorazione veniva applicata solo per le pratiche che comprendevano una progettazione con l’impiego della FSE.

Condivisibile o meno, questo è quanto ci viene richiesto dai nostri Enti. 

Personalmente non lo condivido molto. Di certo non mi riferisco alle poche centinaia di € in più, al costo di pratica in sé che, per carità, è sempre un costo da sostenere, ma fa parte delle regole del gioco.

Il mio disappunto è più concettuale. Il salto da prescrittivo dei vecchi DM al prestazionale, dove viene premiata l’opera intellettuale del professionista, è un’evoluzione importante per la sicurezza antincendio. Soprattutto perché la responsabilità è molto pesante per noi tecnici. Ne abbiamo parlato spesso nel nostro blog, dove trovi molti approfondimenti.

Molti parlano di semi-prestazionale proprio perché il Codice, per la sua impostazione di soluzioni conformi o alternative, consente di rimanere nel proprio orticello seguendo ancora la strada delle prescrizioni con le soluzioni conformi.

Capisco la copertura dei costi e gli aspetti economici delle valutazioni progettuali, ma associare diversi valori monetari a diverse strade intellettuali potrebbe far valere ancora la parte puramente economica disincentivando la parte intellettuale.

Per ora la mia è solo una mia considerazione a caldo. Come sempre, restiamo aggiornati e vedremo cosa accadrà.

Disclaimer

Le informazioni presentate in questo blog potrebbero non essere aggiornate in base alle normative attuali, per loro natura mutevoli. Si consiglia vivamente di verificare l'attualità delle informazioni presso fonti ufficiali prima di prendere decisioni basate su quanto riportato qui.

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