Un approfondimento sulle Regole Tecniche Verticali: dalle aree a rischio alle autorimesse

Come sottolineiamo spesso il mondo della progettazione può essere paragonabile ad una fitta giungla di regolamentazioni e norme intricate in cui è molto facile perdersi. In questo le Regole Tecniche Verticali non fanno eccezione, quindi con questo post intendiamo approfondire tutte le RTV in vigore, puntando la lente di ingrandimento sulle prescrizioni inerenti la strategia antincendio del controllo di fumo e calore ed in particolare nell’influenza dell’applicazione di sistemi di gestione dei fumi nelle altre strategie (come nella compartimentazione e nell’esodo).

Il termine RTV è diventato di uso comune tra gli addetti ai lavori dato che, con l’abolizione del doppio binario a seguito dell’entrata in vigore il 20 ottobre 2019 del DM 12 aprile 2019, le regole tecniche verticali sono diventate lo strumento progettuale principale per i professionisti, a discapito dei vecchi decreti prescrittivi che rimangono una soluzione ancora percorribile ma ormai obsoleta.

Le RTV in vigore ricoprono un numero considerevole di attività e sono:

  • V.1 Aree a rischio specifico
  • V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
  • V.3 Vani ascensori
  • V.4 Uffici
  • V.5 Attività ricettive turistico alberghiere
  • V.6 Attività di autorimessa
  • V.7 Attività scolastiche
  • V.8 Attività commerciali
  • V.9 Asili nido
  • V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, …
  • V.11 Strutture sanitarie

Nel post odierno analizzeremo cosa c’è da sapere dalla V.1 a V.6, mentre rimandiamo l’analisi delle regole da V.7 a V.11 al prossimo post.

Quali sono le prescrizioni delle varie RTV in merito alla strategia antincendio del controllo di fumo e calore?
Occorre premettere che non tutte le regole tecniche entrano nello specifico di tale strategia, infatti alcune non danno nessuna indicazione specifica aggiuntiva ma rimandano all’applicazione della RTO (Regola Tecnica Orizzontale), cioè al Codice di Prevenzione Incendi DM 18/10/2019.

V.1 Aree a rischio specifico
In relazione alle risultanze della valutazione del rischio di incendio ed alle caratteristiche delle aree a rischio specifico, il progettista valuta, almeno la predisposizione di Sistemi di controllo fumi e calore con livello di prestazione non inferiore a II. Ciò sta a significare che il livello I, che non prevede nessun requisito è escluso, ed è quindi sempre necessaria l’adozione di misure atte al controllo dei fumi e del calore, che siano esse di tipo naturale oppure di tipo forzato.

V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
In questa Regola tecnica non sono presenti indicazioni specifiche in merito alla strategia di controllo di fumo e calore che viene quindi rimandata all’applicazione del capitolo S.8 del Codice.

V.3 Vani ascensori
Anche per quanto riguarda i vani ascensori non vengono date indicazioni specifiche per la strategia antincendio, infatti, come visto per la V.1 e V.2, in questa RTV non è prevista la determinazione dei profili di rischio ma unicamente l’applicazione di specifiche prescrizioni. Tra le prescrizioni riguardanti i vani ascensori di tipo SC “Vani a prova di fumo” nel paragrafo V.3.3.3 viene riportato che: Il vano degli ascensori di tipo SC deve essere di tipo a prova di fumo proveniente dall’attività o essere inserito in vano scale a prova di fumo proveniente dall’attività. Ciò sta a significare che nei vani di tipo SC deve essere impedito l’ingresso degli affluenti dell’incendio da compartimenti comunicanti e, per essere considerati tali occorre garantire una delle misure antincendio elencate nel capitolo S.3.5.3 del Codice.

Il codice prevede pertanto la possibilità di adottare diverse misure per ottenere un compartimento a prova di fumo:

  • Dotare il vano scale di un sistema a pressione differenziale, progettato e gestito secondo UNI EN 12101-6;
  • I compartimenti comunicanti con il vano ascensore devono essere dotati di un sistema SEFC con livello di prestazione III che garantisca il mantenimento dei fumi al di sopra dei varchi di comunicazione;
  • Dotare il vano ascensore e tutti i compartimenti comunicanti di sistema SEFC;
  • Separare il vano ascensore dagli altri compartimenti comunicanti tramite uno spazio scoperto;
  • Separate il vano ascensore dagli altri compartimenti comunicanti tramite filtro a prova di fumo;
  • Separare il vano ascensore dagli altri compartimenti comunicanti tramite un altro compartimento a prova di fumo.

Pertanto, anche se la RTV V.3 non richiama esplicitamente l’adozione della strategia per il controllo di fumo e calore, prevede però indirettamente l’applicazione di misure antincendio che prevedono ampiamente l’applicazione di sistemi di controllo del fumo e del calore.

V.4 Uffici
Anche per questa RTV occorre far riferimento al capitolo S.8 del codice per quanto riguarda la strategia di controllo di fumo e calore.Ciononostante i sistemi SEFC vengono indirettamente richiamati nel capitolo V.4.4.3 “compartimentazione” in cui è riportata la seguente tabella dove, per specifiche classificazioni in funzione della quota dei piani, tutta la superficie dell’attività deve essere a prova di fumi proveniente dalle aree TK che sono i locali con carico di incendio specifico qf > 1.200MJ/m2.

Tabella V.4-2: Compartimentazione

Come già precedentemente indicato per la RTV V.3 la validità della definizione “a prova di fumo” è subordinata all’applicazione delle misure antincendio elencate nel capitolo S.3.5.3 del Codice.

V.5 Attività ricettive turistico alberghiere
Anche per questa regola tecnica occorre far riferimento al capitolo S.8 del DM 18/10/2019 per la determinazione dei livelli di prestazione da applicare. Solamente per le attività con meno di 25 posti letto è fissato un livello di prestazione pari a I, quindi nessuna misura atta al controllo dei fumi e del calore. Come per la RTV V.4 degli uffici i sistemi SEFC entrano in gioco per quanto riguarda il capitolo V.5.4.3 inerente la compartimentazione, in cui la definizione “a prova di fumo” è richiamata sempre in relazione alle aree con alto carico di incendio.

Tabella V.5-2: Compartimentazione

V.6 Attività di autorimessa
Occorre premettere che le attività di autorimessa sono le uniche per cui non è possibile applicare il doppio binario dato che l’entrata in vigore del DM 15/05/2020 ha definitivamente abrogato lo storico D.M. 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili».Entrando nello specifico della RTV occorre evidenziare il campo di applicazione che riguarda autorimesse di superficie superiore ai 300m2 mentre, per quanto riguarda la strategia di controllo del fumo e del calore, la differenza sostanziale con le vecchie versioni della norma è l’assenza di riferimenti ai livelli di prestazione così come definiti dal Codice.

In questo caso il capitolo V.6.5.7 riporta unicamente prescrizioni riguardanti le soluzioni conformi che è possibile adottare, quali:

  • Ciascuna apertura di smaltimento deve avere superficie utile minima commisurata alla superficie lorda del compartimento e, comunque, non inferiore a 0,2 m2;
  • Almeno il 10% di SE deve essere di tipo SEa, SEb o SEc. L’uniforme distribuzione di tali aperture di smaltimento può essere verificata con R offset = 30 m;
  • Nel caso di autorimesse con aperture esclusivamente di tipo SEa e aventi altezza media h m dei locali non inferiore a 3.5 m, R offset può essere calcolato con la formula R offset = 30 + 10*(hm – 3,5) [m], con hm ≤ 5m;
  • Se previsto, si considera soluzione conforme uno SVOF progettato e installato in conformità al Technical Specification prCEN/TS 12101-11 o equivalente;
  • In presenza di box auto privi di aperture di smaltimento, provvedere eventuali serramenti di aperture in alto e in basso di superficie utile complessiva non inferiore a 1/100 della superficie lorda in pianta del box.

L’assenza di riferimenti ai livelli di prestazione non esonera comunque dal far riferimento al capitolo S.8 del DM 18/10/2019 per la determinazione dei livelli da applicare.

L’RTV ribadisce anche la possibilità di utilizzare un sistema SVOF (sistema di ventilazione forzata di fumo e calore) come soluzione conforme per un livello di prestazione II, non escludendo però la possibilità di realizzare una soluzione alternativa con un sistema di estrazione fumi forzato di tipo verticale.

I riferimenti della RTV V.6 al controllo dei fumi e del calore non terminano però con il capitolo V.6.5.7, ma ulteriori misure antincendio da adottare sono riportate nel capitolo V.6.5.3 “compartimentazione” dove è indicato che per il tipo SC, cioè gli autosilo: la comunicazione delle aree TM1, TM2, TT e TZ che costituiscono compartimento distinto sono in comunicazione con l’autorimessa come da tabella:

Tabella V.6-2: Caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti

Si fa quindi sempre riferimento alla definizione “a prova di fumo” da realizzarsi secondo le misure antincendio elencate nel capitolo S.3.5.3 del Codice. Inoltre, le autorimesse classificate come SC (autosilo) devono costituire Compartimento a prova di fumo rispetto a compartimenti adiacenti adibiti ad altre attività in prevalenza aperti al pubblico.

Cosa fare per autorimesse con superficie inferiore a 300m2?
Per quanto riguarda le cosiddette autorimesse sottosoglia ci viene in soccorso la circolare n. 17496 del 18 dicembre 2020 che suddivide le piccole superfici in due distinte classificazioni:

A1 – autorimesse di superficie fino a 100m2: Le aperture di smaltimento fumi e calore, realizzate con qualunque tipologia di impiego, devono avere una superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa e devono aprirsi su spazio a cielo libero;

A2 – autorimesse di superficie superiore a 100m2 e fino a 300m2: Le singole aperture di smaltimento fumi e calore, che concorrono alla superficie utile minima complessiva (non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa), devono essere ciascuna di superficie minima non inferiore a 0,1m2.

Continua a seguire il blog di Aernova per la seconda parte del nostro approfondimento sulle Regole Tecniche Verticali: dalle attività scolastiche alle strutture sanitarie.

Disclaimer

Le informazioni presentate in questo blog potrebbero non essere aggiornate in base alle normative attuali, per loro natura mutevoli. Si consiglia vivamente di verificare l'attualità delle informazioni presso fonti ufficiali prima di prendere decisioni basate su quanto riportato qui.

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