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by Alessandro Temperini
Controllo fumo e calore, Norme e Decreti25 Gennaio 20210 comments

Addio al 10 marzo 1998

Gli ultimi anni sono stati rivoluzionari per la prevenzione incendi. Si è assistito alla nascita del Codice che, con il DM 03/08/2015, ha segnato l’inizio della fine per quanto riguarda la struttura normativa così come la conoscevamo fino a pochi anni fa.

Il Codice ha innescato la prima scintilla che sta portando all’abrogazione di tutta la vecchia normativa prescrittiva ed ha permesso la nascita di una nuova serie di regole tecniche prestazionali che rappresenteranno il futuro della legislazione di settore.

Partendo delle prime Regole tecniche verticali emanate con il DM 03/08/2015, negli ultimi anni c’è stato un rapido susseguirsi di nuove RTV che hanno pian piano soppiantato i vecchi decreti prescrittivi, fino alla definitiva fine del doppio binario avvenuta il 19 novembre 2020 e sancita dal DM 18/10/2019.

Il 2021 sarà forse l’anno in cui andrà in pensione uno dei più vecchi dinosauri della legislazione di settore, il DM 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, un decreto storico, riferimento fondamentale per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro che ha gettato le basi della seconda rivoluzione della prevenzione incendi. Ora che la terza rivoluzione è iniziata, questa ne sancirà l’abrogazione.

Le attività di attuazione dall’art. 46 comma 3 del D.Lgs 81/2008 sono cominciate. Già dalla fine del 2019 è stato allestito un tavolo tecnico costituito da Dirigenti e Funzionari della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Ministero del lavoro – Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, con lo scopo di esaminare gli argomenti indicati nel comma 3 dell’articolo 46, abbandonando il concetto di un unico decreto ed articolando tutti gli argomenti in tre documenti specifici ed approfonditi.

Ma cosa dice il comma 3 dell’articolo 46 del D.Lgs 81/2008?
Questo comma prevede la possibilità di adottare uno o più decreti in cui definire i criteri atti ad individuare:

  1. Misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
  2. Misure precauzionali di esercizio;
  3. Metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
  4. Criteri per la gestione delle emergenze;
  5. Le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

C’è da aggiungere che il comma 4 successivo cita: “Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.”

Questo comma condanna pertanto il DM 10 marzo 1998 alla definitiva abrogazione nel momento in cui verranno emanati i nuovi disposti normativi.

La scelta fatta dal tavolo tecnico istituito presso il Dipartimento, di adottare tre documenti separati, è stata dettata dalla complessità degli argomenti trattati e articolati nel seguente modo:

  1. Controlli di impianti, attrezzature antincendio ed altri sistemi di sicurezza antincendio: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del D. Lgs. 81/2008” (cosiddetto “Decreto Controlli”).
  2. GSA: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del D. Lgs. 81/2008” (cosiddetto “Decreto GSA”)
  3. Strategia antincendio: “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008″ (cosiddetto “Decreto Minicodice”).

1 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

Questo decreto sarà inerente ai “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e specificherà i requisiti necessari per effettuare gli interventi di manutenzione e controllo sugli impianti, le attrezzature e tutti gli altri sistemi di sicurezza antincendio presenti nelle attività. Tali controlli dovranno essere effettuati da tecnici manutentori in possesso di adeguata istruzione realizzata attraverso precise linee di controllo definite all’interno della gestione della sicurezza antincendio.

Il documento si comporrà di 2 allegati:

Allegato 1: Definirà gli obblighi del datore di lavoro che dovrà redigere un registro dei controlli periodici e degli interventi di manutenzione di attrezzature, impianti ed in generale di tutti i dispositivi di sicurezza antincendio presenti. L’allegato, per ogni tipologia di sistema (SEFFC, SENFC, sprinkler, estintori, idranti, IRAI, EVAC…), individuerà una norma tecnica di riferimento (TS) che detterà i parametri e le specifiche di verifica e manutenzione secondo la regola dell’arte.

Allegato 2: Definirà tutte le specifiche relative al personale incaricato delle manutenzioni definendo i singoli step dei percorsi formativi che saranno erogati da soggetti pubblici o privati, nonché dei requisiti necessari ai docenti incaricati della didattica. L’attestazione definitiva sarà data dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito di specifica valutazione.

L’allegato elencherà inoltre tutte le specifiche competenze e conoscenze che dovrà possedere la figura del manutentore in relazione alle specifiche mansioni assegnate per gli impianti presenti nei luoghi di lavoro.

Il decreto sui “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio” sarà incentrato quindi sulla formazione dei tecnici manutentori e dovrà concorrere ad elevare il livello di sicurezza per tutte le attività lavorative, andando ad integrare la strategia S.5 (GSA) del Codice di prevenzione incendi.

Il documento andrà ad abrogare e sostituire l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del D.M. 10 marzo 1998 aggiungendo un approfondimento sui controlli ispettivi che dovranno essere svolti dall’Organo di vigilanza.

2 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio

Il secondo decreto, denominato “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del D. Lgs. 81/2008”, più brevemente GSA, sarà incentrato sulla formazione dei singoli lavoratori e sulla strategia S.5 del codice.

I contenuti del documento riguarderanno principalmente i criteri di gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio dell’attività lavorativa. Sarà specificato l’obbligo di adottare un piano di emergenza e saranno definite le modalità di formazione degli addetti designati alla prevenzione incendi ed i requisiti richiesti ai docenti.

Il decreto sarà composto da 5 allegati che tratteranno la gestione della sicurezza antincendio durante il normale esercizio dell’attività, le attività di formazione da rivolgere a tutti i lavoratori e le regolari esercitazioni antincendio da svolgere, nonché la gestione in emergenza con le relative azioni da compiere, le procedure di evacuazione e tutti gli elementi che dovranno essere contenuti nel piano di emergenza.

Il decreto andrà ad abrogare ed a sostituirsi all’art. 3 comma 1 lett. f, l’art. 5, l’art. 6 e l’art. 7 del D.M. 10 marzo 1998, mantenendone inalterata la struttura ma colmando le lacune che sono emerse negli oltre 20 anni di attività.

3 – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro

Il terzo decreto, “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, è già stato definito “Minicodice” dato che sarà il caposaldo nella progettazione antincendio per le attività a basso rischio di incendio non comprese nell’allegato 1 al DPR 151/2011, non dotate di RTV e che non raggiungeranno i limiti indicati nell’allegato 1 dello stesso minicodice.

La valutazione del rischio per tali attività sarà fatta in maniera analoga al Codice di prevenzione incendi, ma con la semplificazione delle Strategie che saranno solamente otto invece delle normali 10. Quelle escluse dalla valutazione sono la reazione e la resistenza al fuoco, mentre le altre strategie sono semplificate e razionalizzate specificatamente alla complessità del luogo di lavoro.

Prendendo ad esempio la strategia di controllo del fumo e del calore risulteranno semplificazioni notevoli. Verrà considerato il solo smaltimento che potrà essere garantito mediante l’apertura di infissi già presenti nella struttura, considerando le modalità di apertura nella pianificazione dell’emergenza.

Questo futuro decreto andrà ad abrogare e sostituire l’art.1, l’art. 2, l’art. 3 comma 1 lettere a, b, c, d, l’art. 3 comma 2 art. 4, art. 8, art. 9, allegati I, II, III, IV, V del D.M. 10 marzo 1998, ed il suo linguaggio ricalcherà quello già utilizzato nel Codice di prevenzione incendi.

Particolare attenzione dovrà essere posta proprio sul “minicodice” dato che, nei prossimi anni, troverà un’ampia applicazione in quanto rivolto ad un numero considerevole di attività in merito l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi a carico del datore di lavoro.

Il contenuto di questi 3 nuovi documenti sarà approfondito nei prossimi articoli di blog, per ora rimaniamo in attesa che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico termini la stesura definitiva dei documenti e che, al ritorno dalla Commissione Europea, si trasformino in altrettanti disposti normativi che sanciscono in modo definitivo il pensionamento dell’ormai superato DM 10 marzo 1998.

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