Modulistica e prevenzione: chiarezza sulla documentazione da consegnare ai VVF

Ti occupi di prevenzione incendi? Devi redigere le documentazioni di un impianto da consegnare al professionista o vuoi semplicemente capire quali certificazioni bisogna preparare per rispettare la legislazione italiana?

In questo articolo illustriamo in modo semplice quella che è la documentazione da redigere e soprattutto a chi spetta compilare cosa.

Da troppo tempo vengono richiesti documenti solo per l’abitudine di chiederli o di produrre materiale cartaceo da allegare, ma siamo sicuri che siano realmente necessari?

Approfondiamo insieme gli obblighi della normativa nazionale ed illustriamo le responsabilità che ogni figura coinvolta ha a suo carico.

Facciamolo con la redazione passo dopo passo, di tutta la modulistica occorrente dalla necessità di aprire una nuova attività soggetta alla prevenzione incendi. Iniziamo!

Il titolare dell’attività soggetta, sotto la propria responsabilità, segnala l’inizio dell’attività e ragionevolmente, incarica un Professionista Antincendio ed un Tecnico Abilitato per la redazione dei progetti e di tutta la documentazione da allegare alla segnalazione.

Tale dichiarazione non è fine a se stessa ma presenta diversa documentazione allegata di vario genere che coinvolge più figure della filiera professionale. In particolar modo, alla dichiarazione viene allegato:

  1. Asseverazione a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando;
  2. Dichiarazioni, certificazioni e attestazioni (dich cert imp antincendio) atte a comprovare che i prodotti, gli elementi costruttivi, i materiali, le attrezzature, le macchine, i dispositivi, gli impianti ed i componenti di impianto, sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.
  3. Dichiarazione del richiedente resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di rispettare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività

La segnalazione, le dichiarazioni, certificazioni ed attestazioni sono presentabili al Comando dei Vigili del Fuoco solo con la modulistica ministeriale apposita e definita grazie all’emanazione del D.M. 7 agosto 2012 “Disposizioni normative sulle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi ed alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art.2, comma 7 del DPR 151 del 1 agosto 2011”

Per esattezza, la Scia non solo è un fascicolo di documenti, ma può essere suddivisa in due sotto-fascicoli:

  1. Uno da consegnare al Comando VVF;
  2. Uno invece che va tenuto a disposizione per gli eventuali controlli presso il titolare dell’attività. (in quest’ultimo fascicolo sorgono spesso le incongruenze o gli errori fatti in buona fede dagli attori del mercato).

Ma andiamo in ordine con il discorso.
Il fascicolo da consegnare al Comando e composto da:

  • La segnalazione certificata di inizio attività a firma del responsabile dell’attività;
  • La separazione sottoscritta di un tecnico abilitato nel caso di modifiche senza aggravio di una dichiarazione di non aggravio del rischio incendio;
  • Delle dichiarazioni (dich imp) e certificazioni (cert imp) sottoscritte nella generalità dei casi dal professionista antincendio;
  • Da attestati di versamento effettuato a favore della tesoreria;
  • Una relazione tecnica ed elaborati grafici a firma di un tecnico abilitato;
  • Una dichiarazione a firma del responsabile dell’attività in merito all’attuazione del SGSA nel caso venga utilizzato l’approccio ingegneristico.

Il fascicolo da rendere disponibile per i controlli invece deve essere completo delle relazioni di calcolo integrale dei rapporti di prova, delle dichiarazioni di conformità di prodotti omologati, di tutte le DoP le marcature ce dei componenti dove è stata recepita la loro norma armonizzata che fanno parte appunto del fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del comando.

Già si capisce che, qualora ci sia un’incongruenza o una inesattezza nella documentazione che viene consegnata, questa viene vista dal Comando. Essa resta nascosta sino al controllo, o peggio ancora, in caso di incidente, una copia può essere reperita presso il titolare dell’attività.

APPROFONDIMENTO PER GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA:

Entrando nel vivo del tema, nella documentazione per gli impianti di controllo del fumo e del calore, il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2012 definisce nel punto C tutte le certificazioni e le dichiarazioni che devono essere fornite a corredo della SCIA.

Per gli impianti compare la necessità della compilazione di due modelli: il Dich.Imp e il Cert.Imp

cert imp antincendio

Riassumiamo Chi deve dichiarare che cosa?

  • Il titolare dell’attività SEGNALA, con una dichiarazione di atto notorio, l’inizio dell’attività;
  • Il Tecnico abilitato ASSEVERA la conformità dell’opera dal punto di vista antincendio;
  • Il Tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali del Ministero dell’interno CERTIFICA (redazione dei modelli CERT.IMP ; CERT.REI; DICH.PROD ecc.)

L’installatore dichiara con i modelli DICO, Dich.Imp etc. la corretta realizzazione degli impianti realizzati secondo progetto e rispondente ai requisiti di comportamento al fuoco richiesti

Come si evidenza dal grafico, qualunque sia la norma usata per la progettazione, sia essa nazionale che internazionale, la fondamentale distinzione viene fatto sulla ricadenza dell’impianto nel DM 37/08.

Per definire il campo di ricadenza dello smoke management ci viene in supporto il Decreto Impianti DM 20.12.12 che definisce i sistemi di controllo del fumo e del calore impianti di protezione attiva all’incendio.

Grazie a questa specifica sappiamo che tali sistemi sono fuori dal DM 37/08. In aggiunta, lo stesso DM, da un punto di vista documentale definisce in modo inequivocabile la documentazione da presentare ai fini dei controlli di prevenzione incendi e, nello specifico, per lo Smoke Management, all’articolo 6:

Per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione di tali impianti si applicano e le relative norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea o le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.

Dunque, le documentazioni per gli impianti si riducono solamente a 2 modelli:

  • PIN.2.5-2018 – CERT_IMP: Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto;
  • PIN.2.4-2018 – DICH-IMP: Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto.

Ma quando viene usato un modello e quando l’altro?

Chiarito che, essendo fuori campo del DM 37/08, nonostante venga erroneamente chiesta ancora oggi, non è presentabile la Dichiarazione di conformità (DICO), ma uno dei due modelli in funzione di alcune condizioni al contorno che andiamo a meglio definire.

Il DICH-IMP dovrà essere firmato dall’Installatore dell’impianto il quale dichiara che:

  1. L’impianto è stato realizzato conformemente al progetto firmato da un Tecnico Abilitato. Il progetto dovrà essere tenuto a disposizione del titolare dell’Attività.
  2. La realizzazione dell’impianto risulta conforme alla regola dell’arte (normativa vigente di riferimento)
  3. L’installazione è stata fatta solo con componenti costruiti a regola d’arte ed adatti allo specifico luogo di installazione. (su questo punto è indispensabile rimandarvi in un interessante ed approfondito articolo data l’enorme confusione che ancora oggi vige sull’argomento)
  4. Per l’impianto è stata verificata la corretta funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme tecniche applicabili e dalle disposizioni legislative (per i sistemi di controllo del fumo vige in Italia la norma UNI 9494-3:2017)

È di fondamentale importanza ricordare che al Dich-Imp vanno allegati il progetto di impianto, la relazione tipologica dei componenti utilizzati ed il manuale di uso e manutenzione dell’intero sistema. Vedremo nel corso dell’articolo uno ad uno come sono realizzati tali documenti.

È quindi chiaro che l’installatore si assumerà la responsabilità di quanto certificato, in quanto firmatario del modello. Si specifica comunque che l’installatore dell’Impianto può corrispondere a persona fisica o giuridica. Pesante responsabilità che dovrebbe indurre l’installatore non solo a prestare molta attenzione al suo lavorato, ma anche a effettuare tutte le corrette valutazioni sui componenti e sulle procedure di corretta posa in opera nonché al rispetto del progetto. Così la normativa e la legislazione non lasceranno più spazio (ammesso che sia mai accaduto) a un lavoro generico o non realizzato da professionisti con le giuste preparazioni.

Il modello cert-imp, “certificazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto” sostituisce anch’esso la dichiarazione di conformità non ricadente nel 37/08.

La principale differenza rispetto al Dich-Imp è che il modello viene redatto quando non viene utilizzata una norma o una regola tecnica per la progettazione del sistema oggetto di certificazione.

A differenza del Dich-imp, il Cert-imp è redatto da un professionista antincendio ovvero da un tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministro dell’Interno. Non si tratta più di una dichiarazione ma di una certificazione, invito ad approfondire le responsabilità associate ai documenti nello specifico articolo del blog.

In questo caso il professionista certifica che, pur in assenza di specifico progetto, il sistema è stato realizzato a regola d’arte in conformità alle norme e prescrizioni vigenti. Il professionista antincendio dovrà compilare il campo relativo la descrizione illustrativa dell’impianto nonché indicare le norme di impianto e di prodotto di riferimento.

Dunque ora, risulta facile riassumere quando è occorrente redigere un documento e quando l’altro.

Entrambi i modelli si applicano fuori dal campo di applicazione del DM 37/08, cioè per impianti ricadenti nel DM 20/12/12 ma:

  • Dich-Imp quando è presente il progetto d’impianto;
  • Cert-IMP quando non esiste il progetto d’impianto.

Cosa intende la legislazione per progetto d’impianto?

Essendo ormai chiaro che operiamo nel campo del DM 20.12.12 vediamo la sua definizione di progetto.

Progetto dell’impianto: insieme dei documenti indicati dalla norma assunta a riferimento per la progettazione di un nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente. Il progetto deve includere, in assenza di specifiche indicazioni della norma, almeno gli schemi e i disegni planimetrici dell’impianto, nonché una relazione tecnica comprendente i calcoli di progetto, ove applicabili, e la descrizione dell’impianto, con particolare riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare ed alle prestazioni da conseguire;

Dunque, il Decreto all’Art. 2 prescrive:

2.1. PROGETTAZIONE

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti oggetto del presente decreto è redatto un progetto elaborato secondo la regola dell’arte, che deve essere adeguatamente integrato in caso di modifiche apportate in corso d’opera all’impianto di base del progetto. Il progetto è redatto da un tecnico abilitato. Per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione, il progetto è redatto da professionista antincendio.

Il progetto dell’impianto, così come effettivamente realizzato, deve essere consegnato al responsabile dell’attività e da questo reso disponibile ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

Cosa chiede a progetto la specifica norma dei sistemi di controllo? La tematica è stata affrontata in precedenza in questo video.

Arrivati a questo punto iniziamo a fissare i punti chiave della documentazione:

Presentazione della SCIA come fascicolo di documentazione composta da due blocchi, uno da consegnare al Comando ed uno da tenere a disposizione per eventuali controlli.

dich imp antincendio

Essendo i sistemi di controllo del fumo e del calore degli impianti di protezione attiva grazie al D.M. 20.12.12, è occorrente redigere una delle due dichiarazioni PIN 2.4 o PIN 2.5:

dich cert imp antincendio

La scelta di quale modulistica compilare è legata alla presenza o meno del progetto dell’impianto redatto dal tecnico abilitato o dal Professionista Antincendio:

dich cert imp

I modelli in sé fanno parte del fascicolo da consegnare al Comando come allegati alla SCIA, mentre entrambe prevedono degli allegati che vanno a comporre il fascicolo tecnico da rendere disponibile presso l’indirizzo indicato nella SCIA.

Focalizziamoci sugli allegati dei modelli in quanto sono redatti dagli uffici tecnici delle imprese installatrici e non vengono quasi mai controllati da chi raccoglie e consegna la pratica.

Cerchiamo di dare degli utili consigli su come redigerli e cosa significa farlo per l’assunzione delle responsabilità.

Il Cert.Imp prevede una serie di allegati atti a dimostrare la corretta funzionalità e l’efficacia del sistema, tali documentazioni sono in sostituzione del progetto di impianto. Dich.Imp invece viene redatto quando il progetto esiste e dunque non necessita di tutti questi allegati.

Entrambe le dichiarazioni prevedono dei documenti a corredo ove il mercato “inciampa” in corrette redazioni e interpretazioni.

Facciamo chiarezza una volta per tutte. Gli allegati sono:

  1. Progetto così come realizzato per il Dich.Imp (Schema dell’impianto come realizzato nel caso del CERT.Imp);
  2. La Relazione Tipologica dei Materiali e dei componenti utilizzati;
  3. Manuale uso e manutenzione;
  4. La verifica di corretta funzionalità per il Dich.Imp (il rapporto di verifica e delle prestazioni nel caso del Cert.Imp).

Andiamo dunque a vederli uno alla volta con ordine.

PROGETTO COSÌ COME REALIZZATO

Nel caso del Dich.Imp, essendo a firma della ditta Installatrice, il progetto viene dalla ditta allegato alla dichiarazione, ma deve essere redatto da un Tecnico Abilitato iscritto ad un Ordine Collegio o Albo. Tale tecnico, che ha (o dovrebbe avere) competenza specifica, ne risponde di piena responsabilità sulla sua efficacia e funzionalità.

Tuttavia, è opportuno ricordare all’installatore, che per la giurisprudenza italiana concorre anche lui responsabilmente e dunque ha l’obbligo di evidenziare eventuali anomalie e difformità qualora le riscontri sul progetto.

Il Progetto di protezione attiva comprende:

  • Il richiamo della norma di progettazione applicata;
  • Un insieme dei documenti indicati dalla norma di riferimento stessa;
  • Gli schemi;
  • I disegni planimetrici dell’impianto;
  • La relazione tecnica comprendente:
    • i calcoli di progetto (ove applicabili);
    • La descrizione dell’impianto con le tipologie e caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare (che dovranno essere coincidenti con quelli riportati nella relazione tipologica dei materiali).

Questi documenti, nel caso del CERT.Imp dovranno essere integrati con le Dichiarazioni di Rispondenza e di Corretto Funzionamento a firma di un Professionista Antincendio come indicato nell’articolo 3.2 del DM 20.12.12

RELAZIONE TIPOLOGICA DEI MATERIALI

La relazione, a firma dell’Installatore dell’impianto, deve contenere l’elenco dei componenti utilizzati con specifico riferimento alle norme a cui sono assoggettati, le dichiarazioni complete di rispondenza delle stesse, ove esistente alle specifiche marcature CE secondo la norma armonizzata. Per tutti gli altri prodotti posti in elenco, il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali prodotti e componenti conformi a quanto previsto dalla legge e idoneo per la specifica applicazione.

Riassumendo in modo sintetico, secondo la definizione legislativa la Relazione è l’elenco dei prodotti utilizzati con riferimenti di nome, marca e specifica documentazione certificativa in cui ricade.

In merito a quest’ultima parte, non essendo così immediata la ricerca di quale sia la normativa a cui vanno assoggettati i prodotti, è lo stesso decreto DM 07.08.12 che nell’Allegato II impone le disposizioni da adottare citato espressamente il riferimento legislativo del 16 febbraio 2007: “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotto ed elementi costruttivi di opera da costruzione”.

Il DM del 16.02.07 è dunque il riferimento per la normazione dei prodotti da richiamare della Relazione Tipologica dei Materiali.

Per i Sistemi di controllo del fumo e del calore, i componenti devono rispondere alle classi riportate nel DM 16.02.2007 – A.7.nn ove, per ogni prodotto, viene indicata la classificazione e la presenza o meno della norma armonizzata per la marcatura CE, tutte appartenenti alla famiglia delle UNI EN 12101.

Tengo particolarmente a far notare che ormai, quasi la totalità dei componenti, ha recepito la sua norma di marcatura (scarica qui l’ebook sulla marcatura CE dei prodotto per un ulteriore approfondimento). 

MANUALE DI IMPIANTO

Il manuale di impianto è un documento principe dell’intero Sistema. Spesso inesistente o sottovalutato, esso ricopre un ruolo obbligatorio non solo per i nuovi impianti o per quelli con modifica maggiore del 50%, ma alla totalità di ciò installato nelle attività soggette ai controlli di cui al D.P.R. 151/2011

Ma come deve essere realizzato?
Per rispondere in modo esaustivo a questa domanda partiamo dalla sua definizione.
Basandoci sempre sul Decreto Impianti DM 20.12.12, troviamo la definizione come:

Documentazione, redatta in lingua italiana, che comprende le istruzioni necessarie per la corretta gestione dell’impianto e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti. Le istruzioni sono predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati”

Sempre nello stesso DM viene prescritto che esso è fornito al Responsabile dell’attività dall’Installatore o, per impianti privi dello stesso, eseguiti prima dell’entrata in vigore del DM stesso, da un Professionista antincendio.

Viene sancito inoltre che: ”Le operazioni da effettuare sugli impianti e la loro cadenza temporale sono quelle indicate dalle norme tecniche pertinenti, nonché́ dal manuale d’uso e manutenzione dell’impianto. La manutenzione sugli impianti e sui componenti che li costituiscono è eseguita da personale esperto in materia, sulla base della regola dell’arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.”

Ricordando che per i Sistemi di Controllo del Fumo e del Calore è vigente la UNI 9494-3:2015, è evidente come tale documento fondamentale per il gestore dell’impianto e che non può essere costituito dai soli Manuali di Uso e Manutenzione dei singoli componenti, se pur essi ne facciano ragionevolmente parte integrante.

Come è strutturato per essere esaustivo?

Un manuale può essere costituito da:

  • Descrizione sintetica dell’impianto;
  • Elaborati grafici e schemi essenziali;
  • Caratteristiche dei componenti (e relativi Manuali di Uso e Manutenzione);
  • Indicazioni sui soggetti interessati (incaricati della sorveglianza, manutentori ecc…);
  • Prescrizioni previste dalle norme tecniche;
  • Prescrizioni specifiche per l’impianto descritto;
  • Prescrizioni per la manutenzione come la tempistica, l’elenco delle operazioni da eseguire, l’esito ecc…):
  • I guasti ed operazioni ed azioni da intraprendere;
  • Note.

A proposito di note, con la lettera Circolare Prot. 16.81 dell’11 febbraio 2014 viene riportato un elenco sommario dei prodotti e degli elementi costruttivi per cui riportare il Dich.Imp ed il Cert.Imp 

cert dich imp antincendio

Nota 2: Si rimanda, a seconda dei casi, ai modelli DICI.IMP o CERT.IMP che citeranno i riferimenti dei documenti riportati nell’elenco allegati del modello DICH.PROD relativi ai prodotti impiegati. In caso di installazione di singoli prodotti non riconducibile alla compilazione dei modelli citati, sarà necessaria la compilazione del modello  DICH.PROD.

Il DICH.PROD, ormai chiaro e riportato in ogni documentazione, non deve essere redatto per i componenti dei sistemi di controllo del fumo e del calore.

LA VERIFICA DI CORRETTA FUNZIONALITÀ

La verifica di corretta funzionalità è differente anche in termini di dettaglio e responsabilità se rappresenta l’allegato del DICH.IMP o del CERT.IMP.

Il test sulla corrette funzionalità dell’impianto è un elenco di procedure da effettuare per poter avere una Lista di riscontro di quanto realmente verificato.

Tale verifica risulta indispensabile per accertare che l’impianto, così come realizzato, si comporti come previsto nel progetto in caso di necessità e che abbia le stesse caratteristiche comportamentali.

Tutti i processi manutentivi successivi occorreranno ragionevolmente a mantenerlo a tale livello prestazionale.

Tuttavia, la norma italiana UNI 9494-3 prevede nei suoi allegati una serie di istruzioni ed operazioni da effettuare nella fase iniziale e di primo avviamento con relativi check da compilare ed allegare al modello di riferimento.

Volendo dare delle utili indicazioni è bene premettere che essendo sistemi di protezione all’incendio, non è possibile testarli nelle vere condizioni di esercizio, tuttavia, molte normative europee sono a supporto per simularne verosimilmente l’efficienza.

Parlando delle metodologie del controllo iniziale, esso viene svolto al momento della consegna di un sistema nuovo o modificato ed è generalmente suddiviso in due fasi:

  • Un controllo di verifica documentale e visivo;
  • Un controllo funzionale dell’impianto.

Data la conformazione delle società sul territorio nazionale è opportuno riportare che spesso, il controllo iniziale viene effettuato da un tecnico abilitato, incaricato dal responsabile dell’attività che effettua il collaudo del sistema e viene utilizzato una sua parte come allegato al Dich.Imp. Tale precisazione è necessaria per affrontare il tema da un punto di vista di responsabilità approfondita nello specifico articolo.

Un controllo iniziale è solitamente eseguito anche nel momento in cui un manutentore prende in carica un sistema esistente. In quest’ultimo caso però, il controllo non occorre come allegato alla modulistica ma ha solo lo scopo di verificare la conformità del sistema alla documentazione presente presso l’attività. Necessiterà invece un nuovo controllo in fase di rinnovo periodico, ma non è tema di questa documentazione.

dich-imp

A questo punto si ha una panoramica globale e ben definita di come la legislazione nazionale prescrive la modulistica di Prevenzione Incendi per gli Impianti di protezione attiva all’incendio, in particolare modo per i Sistemi di Controllo del fumo e del calore.

Dato che i sistemi sono un insieme di componenti che concorrono congiuntamente al raggiungimento dell’obiettivo previsto a progetto (o imposto dalla pratica di Prevenzione), è facile anche reperire cosa viene obbligato e prescritto per ogni singolo componente utilizzato.

Nell’Ebook dei componenti viene elencato, prodotto per prodotto, quali sono le documentazioni necessarie da allegare alla modulistica.

Andiamo concludere su quanto affrontato:

  1. L’installatore dei sistemi di controllo del fumo deve redigere la DICH.IMP;
  2. La modulistica prevede due fascicoli, il primo da consegnare al comando ed il secondo da tenere a disposizione e contenente tutti gli allegati;
  3. Il secondo fascicolo è spesso incompleto o redatto da errate certificazioni che fanno assumere delle responsabilità di tipo penale;
  4. La modulistica è molto chiara e lineare e non c’è più spazio per redigerla con inesattezze.

Disclaimer

Le informazioni presentate in questo blog potrebbero non essere aggiornate in base alle normative attuali, per loro natura mutevoli. Si consiglia vivamente di verificare l'attualità delle informazioni presso fonti ufficiali prima di prendere decisioni basate su quanto riportato qui.

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