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by Alessandro Temperini
Controllo fumo e calore, Norme e Decreti18 Ottobre 20190 comments

Codice Prevenzione Incendi: cosa cambia dopo il 20/10/2019?

Il 20 ottobre 2019 è entrato in vigore il DM 12 aprile 2019 che modifica l’applicazione del Codice di Prevenzione Incendi e sancisce la sua centralità nella Prevenzione Incendi.

Esso diviene così il principale strumento di riferimento del settore, spostando la normativa da un approccio prescrittivo verso uno prestazionale.

Come scritto anche nell’articolo “DM 12 APRILE 2019: QUALE IMPATTO AVRÀ SUL CODICE?“, i cambiamenti più impattanti per la prevenzione incendi sono 2:

  1. ampliamento del campo di applicazione: si aggiungono le attività da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell’allegato I al DPR 151/2011 (elencate di seguito)
  2. obbligatorietà di utilizzo del Codice per alcuni specifici casi

1. Ampliamento del campo di applicazione

Elenco delle attività aggiunte dal DM 12 aprile 2019

  • Attività 19 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici
  • Attività 20 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
  • Attività 21 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili
  • Attività 22: Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
  • Attività 23: Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
  • Attività 24: Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg
  • Attività 25: Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg
  • Attività 26: Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
  • Attività 69: Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
  • Attività 72: Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
  • Attività 73: Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità

2. OBBLIGATORIETÀ DEL CODICE

L’applicazione del Codice di Prevenzione Incendi diventa obbligatoria in alcuni casi specifici, ma rimane facoltativa per altri:

  • attività di nuova realizzazione sarà obbligatorio per tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV
  • modifica di attività esistenti sarà applicabile a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare
  • per gli interventi di modifica non rientranti nel caso precedente è possibile applicare i criteri generali di prevenzione incendi, fatto salvo la possibilità di applicare il codice all’intera attività
  • attività non soggette (non ricadenti nell’allegato I del DPR 151/2011) il Codice può essere preso a riferimento
  • per le attività dotate di RTV è possibile utilizzare ancora le regole tecniche tradizionali, a precisamente per le seguenti attività:
    • alberghi (attivita 66) ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini
    • scuole (attivita 67) ad esclusione degli asili nido
    • attività commerciali (attivita 69) limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni
    • aziende ed uffici con oltre 300 persone (attivita 71)
    • autorimesse (attivita 75) con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.

Abbiamo esemplificato l’applicazione delle diverse casistiche in questa infografica

Attendiamo ora anche la revisione del testo della Norma Tecnica Orizzontale (RTO),che subirà modifiche importatnti in tutti i suoi capitoli, verranno introdotti nuovi concetti e definizioni, e sarà aggiornata in tutti gli aspetti che sono stati oggetto di criticità durante questi anni di applicazione.


DM 12 aprile 2019

Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

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Codice Prevenzione Incendi DM 20/10/1019 RTO
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