L’attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio è stata introdotta dal D.P.R. n° 151 del 01/08/2011 e prevede che ogni 5 anni il titolare dell’Attività presenti specifica richiesta contenente la dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio nel periodo.
Tale adempimento è da ritenersi estremamente importante e particolarmente delicato dato che il Titolare dell’attività assume responsabilità penale nella dichiarazione di assenza di variazioni della sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato in SCIA, nonchè del corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l’esercizio dell’attività, sulla base delle quali verrà espresso il parere dei Vigili del Fuoco.
Il DM 07/08/2012, che definisce le modalità di presentazione delle istanze, stabilisce che nel caso siano presenti sistemi di protezione attiva all’incendio o prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere da costruzione, debba essere presentata anche una Asseverazione a firma del Professionista antincendio (PA).
L’Asseverazione a firma del Professionista antincendio
Come detto, in presenza di un sistema di controllo del fumo e calore forzato SEFFC, il Professionista antincendio incaricato dal Titolare dell’attività assume un ruolo fondamentale poichè va ad asseverare l’efficienza e la funzionalità del Sistema presente.
Tale assunzione di responsabilità deve far seguito ad opportuni controlli, che sono sia documentali, tramite la verifica della correttezza e completezza della documentazione di impianto in possesso del Titolare, sia fisici tramite sopralluogo, riscontri in campo, accertamenti sui componenti e test di efficienza e funzionalità.
A questo punto si possono palesare al professionista due situazioni:
- Il Titolare dell’attività è in possesso della documentazione completa ed esauriente del Sistema.
- Il Titolare dell’attività non è in possesso della corretta documentazione o solo di parziali informazioni.
In questo caso il Professionista dovrà ricostruire la “storia” dell’impianto, ipotizzando che il Sistema sia almeno conforme alle regole cogenti alla data di approvazione del progetto o alla data della sua esecuzione.
Nel primo caso, in cui tutta la documentazione è reperibile, si hanno tutti i mezzi per verificare la compatibilità di quanto presente in campo con quanto riportato nei documenti di impianto, per poi eseguire tutti i relativi test di funzionamento.
Nel secondo caso invece, in cui la parte documentale è completamente o parzialmente assente, il compito del Professionista antincendio si fa arduo e complesso.
Verifiche necessarie all’asseverazione
I controlli che porteranno all’asseverazione per il rinnovo periodico del SEFFC dovranno svolgersi in 4 fasi fondamentali:
- Verifica documentale
- Verifica quantità e qualità
- Verifica delle gestione dell’impianto e manutenzione
- Verifica funzionale
1. Verifica documentale
La prima azione del Professionista antincendio per poter successivamente redigere una asseverazione è reperire tutta la documentazione esistente dell’impianto di evacuazione dei fumi, anche se parziale.
La norma UNI 9494-2:2012 nella sua appendice E riporta tutti i documenti che si sarebbero dovuti produrre in fase di progettazione e che descrivono il Sistema nella sua totalità, come ad esempio:
- Tavole di progetto riportanti il layout del Sistema e la posizione e caratteristiche dei componenti
- Relazione tecnico descrittiva dettagliata che indichi l’approccio progettuale utilizzato ed il dimensionamento dei componenti.
- Schede tecniche dei componenti utilizzati contenenti le relative specifiche tecniche.
Il professionista dovrà poi richiedere al titolare dell’attività copia del DICH-IMP redatto dall’installatore al momento della posa in opera.
Il DICH-IMP riporta le informazioni fondamentali del Sistema ed, insieme ai suoi allegati (Relazione tipologica dei materiali e tavole AS BUILT) riporta tutte le specifiche dei componenti e la struttura del Sistema.
Tutti questi documenti risultano fondamentali per l’asseveratore e, qualora assenti, sarà suo onere reperirli o ricostruire le informazioni in essi contenute.
2. Verifica quantità e qualità
Qualora il Professionista sia riuscito a ricostruire documentalmente il Sistema, l’attività successiva sarà quella di verificarne l’effettiva rispondenza in campo.
Ad una verifica macroscopica, in cui occorre accertarsi che il layout e la tipologia dei componenti presenti siano conformi a quelli riportati nelle tavole as-built, deve seguire una verifica specifica delle caratteristiche tecniche di ventilatori, serrande, condotte, griglie e bocchette, nonchè dei sistemi di alimentazione, pannelli di comando e controllo, ecc.
Verifica indispensabile è sulla conformità dei componenti dell’impianto alla normativa di marcatura CE, ormai obbligatoria sulla quasi loro totalità.
L’assenza della marcatura CE di uno o più componenti pregiudica la conformità dell’intero sistema SEFFC ed obbliga il Professionista ad indirizzare il Titolare dell’attività verso un adeguamento dell’impianto alla norma. (leggi l’articolo D.Lgs 106/2017 e componenti dei Sistemi SEFC, ad ognuno la propria responsabilità)
Ricordiamo i componenti che devono essere necessariamente provvisti di marcatura CE e le relative norme:
- Barriere al fumo – UNI EN 12101-1:2006.
- Ventilatori di controllo dei fumi – UNI EN 12101-3:2015.
- Condotte per il controllo dei fumi – UNI EN 12101-7:2011.
- Serrande per il controllo dei fumi – UNI EN 12101-8:2011.
- Apparecchiature di alimentazione – UNI EN 12101-10:2006
3. Verifica gestione impianto e manutenzione
Altra verifica imprescindibile è sulla corretta gestione e manutenzione dell’impianto.
Essendo il SEFFC un sistema di protezione attiva all’incendio preposto alla salvaguardia delle vite umane deve essere costantemente mantenuto nello stato di massima funzionalità durante tutto l’arco della vita, ed è compito del Professionista Antincendio verificarne l’efficienza mediante l’accertamento dell’avvenuta manutenzione e della corretta gestione.
Il professionista dovrà pertanto reperire tutta la documentazione manutentiva redatta secondo la UNI 9494-3:2014:
- Piano di sorveglianza con la registrazione di tutti gli interventi
- Elenco dei controlli periodici sottoscritti dal tecnico manutentore
- Elenco degli interventi di manutenzione ordinaria sottoscritti dal tecnico manutentore
- Manutenzioni straordinarie effettuate occasionalmente in caso di anomalie o gusti
Questi documenti rendono possibile una fotografia aggiornata dello stato del Sistema, imprescindibile per dichiarare il mantenimento della sua efficienza e funzionalità.
4. Verifica funzionale
Ultima verifica cui il Professionista non potrà esimersi dall’effettuare è quella funzionale.
Cioè effettuare una simulazione degli scenari di incendio come esame finale del corretto funzionamento del SEFFC.
L’azionamento deve avvenire mediante i sistemi di rivelazione previsti o manualmente, deve essere accertata la coerenza dei comandi di attivazione con i compartimenti a soffitto, nonchè l’integrità delle linee di collegamento e l’idoneità del sistema di alimentazione elettrica.
In questa fase si andrà a verificare il corretto funzionamento dei componenti, e cioè l’attivazione dei ventilatori, la movimentazione delle serrande di controllo fumo, delle barriere e delle aperture di immissione, nonchè di tutti i componenti attivi del Sistema, in conformità con quanto riportato nella UNI 9494-3:2014, in merito ai normali riscontri per il controllo periodico.
Conclusioni
A conclusione possiamo affermare che le procedure per la verifica di un sistema di controllo del fumo e del calore forzato in fase di Rinnovo periodico possono essere estremamente complesse, soprattutto se non sono presenti dati documentali completi a descrizione della “storia” dell’impianto.
Tutti i controlli descritti consentono al Titolare dell’attività di sottoscrivere in maniera consapevole la dichiarazione di rinnovo periodico ed al Professionista Antincendio di asseverare il mantenimento delle condizioni di efficienza iniziali.
Tale analisi serve anche nel caso di inadempienze, al fine di definire tutte le misure da adottare per rendere il sistema SEFFC conforme alle prescrizioni normative ed agli obiettivi della prevenzione incendi definiti al momento del rilascio delle autorizzazioni dell’attività.
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