RTV attività commerciali: le novità per lo Smoke Management

Il 23 novembre 2018 il Ministero dell’Interno ha approvato tramite Decreto la Regola tecnica verticale per le attività commerciali e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2018 (D.M. 23/11/2018).

Il Decreto è inerente l’“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015.”

Modifiche al Codice di prevenzione Incendi

Come per altre regole tecniche verticali, viene apportata modifica al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione Incendi), aggiungendosi a quelle già approvate:

  • V.1 Aree a rischio specifico
  • V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
  • V.3 Vani degli ascensori
  • V.4 Uffici (introdotta con D.M. 8/6/2016)
  • V.5 Alberghi (introdotta con D.M. 9/8/2016)
  • V.6 Autorimesse (introdotta con D.M. 21/2/2017)
  • V.7 Attività scolastiche (introdotta con D.M. 7/8/2017)
  • V.8 Attività commerciali (D.M. 23/11/2018)

Ricordiamo che anche questa nuova regola tecnica, analogamente alle altre già approvate, può essere applicata in alternativa alla norma tecnica già in vigore, nello specifico al DM 27 luglio 2010.

Prima di scendere nel merito su come la Regola tecnica tratta il Controllo del fumo e del calore, è fondamentale introdurre la classificazione delle varie attività commerciali che, in conformità al codice di prevenzione incendi vengono definite in relazione a:

  • superficie lorda utile
    AA: A ≤ 1.500 m2;
    AB: 1.500 m2 < A ≤ 3.000 m2;
    AC: 3.000 m2 < A ≤ 5.000 m2;
    AD: 5.000 m2 < A ≤10.000 m2;
    AE: A > 10.000 m2.
  • quota dei piani
    HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;
    HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;
    HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;
    HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.
  • classificazioni specifiche per le aree dell’attività direttamente funzionali.

Richiamate le tematiche precedenti risulta naturale porsi la domanda su quale sia l’approccio per ciò che concerne il Controllo del fumo e del calore e gli impianti SEFC ed in particolar modo come influisce questa classificazione sulla scelta del livello di prestazione.

Come influisce la classificazione sulla scelta del livello di prestazione?

Innanzitutto il Controllo del fumo e del calore è richiesto unicamente per le aree definite TAaree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico” quindi, nel caso di centri commerciali, il sistema dovrà essere previsto sia per le singole attività di vendita che per la mall.

L’attribuzione dei livelli di prestazione è definita dalla tabella V.8-10 del Decreto.

Richiamando a memoria che il Livello di prestazione II rappresenta lo smaltimento, mentre il Livello III il controllo vero e proprio per mezzo dell’evacuazione.

Cosa significano queste prescrizioni per lo Smoke Management?

Possiamo vedere che per tutte le attività con superficie lorda utile inferiore a 1.500 mè previsto un livello di prestazione II, quindi uno smaltimento, mentre il livello III (evacuazione) è definito per le superfici maggiori che presentano un carico d’incendio specifico qf < 600 MJ/m2 e (in logica AND) con la velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio δa < 3.

Applicando quanto prescritto dalla nuova RTV alle attività commerciali prevalentemente presenti sul mercato possiamo ragionevolmente affermare che:

Se pur le superfici dell’area vendita sono spesso inferiori ai 1500 m2, la Classificazione si riferisce alla superficie lorda utile (Sul) dunque racchiudente tutte le altre aree direttamente funzionali come zone non aperte al pubblico o esterne di pertinenza, scale, logge, portici, vani ascensori, aree di carico etc. etc., questo induce ad una classificazione diversa da AA anche se con area vendita < 1500mlasciando il livello di prestazione II solo per una piccola percentuale delle attività.

Per quanto riguarda invece le attività più grandi, data la tipologia di merce e di accumulo, possiamo affermare che quasi la totalità ricadranno in un livello di prestazione III.

Tale dichiarazione è supportata dal fatto che la velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio è sempre almeno 3, come si evince dalla tabella G.3-2 che segue.

Se pur maggiormente applicato il livello di prestazione III nella maggior parte delle applicazioni, tale classificazione rappresenta una vera evoluzione concettuale che affronta gli obiettivi e le prestazioni del sistema di controllo fumo in maniera estremamente coerente:

  • Per le piccole attività, quindi con superfici di esposizione e vendita molto limitate, la scelta del semplice smaltimento è concorde con i vantaggi che le geometrie ridotte possono dare sui tempi di esodo e con le rapide velocità di accumulo dei fumi in piccoli serbatoi.
  • Per le superfici di vendita ed esposizione più ampie che presentano velocità di crescita di incendio rapide, la scelta del controllo del fumo a salvaguardia degli occupanti è congruente con le strategie di esodo e con le caratteristiche dell’incendio.

Cosa cambia rispetto al DM 27 luglio 2010?

Favorire l’intervento delle squadre di soccorso

Nel DM 27 luglio 2010, fino ad ora utilizzato per le attività commerciali, era sempre indicata la necessità di un sistema di evacuazione del fumo e del calore finalizzato a mantenere un’altezza libera da fumi pari ad almeno 2 metri, quindi sempre dimensionato a salvaguardia dell’esodo degli occupanti.

La nuova RTV definisce invece differenti obiettivi a seconda della classificazione raggiunta, inquadrando le attività di vendita all’interno del livello di prestazione II o livello di prestazione III, quindi all’obiettivo più ponderato e calibrato in funzione della superficie ed altri parametri, in entrambe comunque, garantendo l’obiettivo di favorire l’intervento delle squadre di soccorso.

Mall come luogo sicuro temporaneo

Altro aspetto fondamentale introdotto è l’influenza del sistema di controllo del fumo sulla gestione dell’esodo. Infatti nel capitolo V.8.5.4 viene indicata la possibilità di assimilare la mall a luogo sicuro temporaneo nel caso in cui sia assicurato (oltre a determinati requisiti di controllo dell’incendio e rivelazione) un livello di prestazione III alla stessa ed a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano.

N.D.R. Il decreto del 2010 ammetteva (ammette) una garanzia del mantenimento dei 2 metri liberi dal fumo con la realizzazione di aperture per un valore del quarantesimo della superficie. La nuova RTV chiarisce, finalmente in modo definitivo, che tale soluzione “impiantistica” concorre si nella gestione dei fumi (smaltimento), ma non può garantire in alcun modo i metri di visibilità liberi dal fumo (obiettivo primario per l’evacuazione). Dato che risulta ancora fattibile applicare il DM è opportuno non perseguire la soluzione progettuale delle aperture legate alla proporzione di superficie in pianta in quanto è orma una presa di coscienza non essere una soluzione funzionale per garantire i 2 mt. liberi da fumo.

Per concludere possiamo affermare che questo nuovo approccio, che individua obiettivi differenti a seconda della tipologia dell’attività, rappresenta una evoluzione normativa che definisce le caratteristiche che il sistema di controllo del fumo e del calore deve possedere a seconda delle finalità di sicurezza necessarie ed alla gestione dell’esodo che sia vuole implementare.

Decreto 23 novembre 2018 in PDF

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Le informazioni presentate in questo blog potrebbero non essere aggiornate in base alle normative attuali, per loro natura mutevoli. Si consiglia vivamente di verificare l'attualità delle informazioni presso fonti ufficiali prima di prendere decisioni basate su quanto riportato qui.

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