D.Lgs. 106/2017 e componenti dei Sistemi SEFC, ad ognuno la propria responsabilità

Il D.Lgs. nr.106 è importante perché introduce numerose novità riguardanti regole, responsabilità e sanzioni. Ma come può un decreto impattare in modo così diretto sui Sistemi di Controllo del fumo e del Calore SEFC? Perché ogni attore del mercato deve conoscerlo in tutti i suoi aspetti? Come possiamo facilmente adempiere a quanto viene prescritto dalla legge italiana?

Scopo di questo articolo è quello di rispondere a queste domande sintetizzandone i principali aspetti da conoscere e tenere a mente.

INTRODUZIONE

Il 9 agosto 2017 è ufficialmente entrato in vigore il Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 106, dopo 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n.159 del 10 luglio 2017).

Tale decreto abroga e sostituisce il D.P.R. n. 246/1993, che costituiva l’attuazione italiana della precedente normativa europea sui prodotti da costruzione (C.P.D. 89/106) abrogata anch’essa dal Regolamento 305/2011 (C.P.R.).

Dopo sei mesi dalla sua pubblicazione il D.Lgs.106 sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione si aggiunge all’unico riferimento operativo per la marcatura CE: il Regolamento UE n. 305/2011, definendo gli aspetti di dettaglio lasciati dal Regolamento ad ogni singolo Stato che lo adotta.

Le nuove regole introdotte prevedono, tra le altre cose, maggiori responsabilità per produttori e progettisti e stabiliscono nuove sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di impiego di prodotti conformi al Regolamento UE.

Ma vediamo che cosa significa e come il nuovo decreto interessa i Sistemi di Evacuazione del Fumo e del Calore (SEFC).

FINALITÀ DEL DECRETO

L’ Art.1 descrive lo scopo di adeguare la normativa nazionale sui prodotti da costruzione alle disposizioni europee. Ciò viene fatto semplificando il quadro normativo esistente e fissando le regole da rispettare per garantire la qualità e la sicurezza delle costruzioni. Vengono inevitabilmente introdotte delle responsabilità.

È bene precisare che il decreto legislativo non altera le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti:

  • la progettazione
  • l’esecuzione
  • il collaudo
  • la manutenzione delle opere

Delle molte definizioni richiamate nel decreto trovo opportuno riportare una delle più importanti in quanto ne determinerà la differenza delle sanzioni amministrative e penali, cioè la definizione riportata nell’Art. 2

(…omissis…)
Materiali e prodotti per uso antincendio, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla protezione passiva o attiva contro l’incendio, e che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 2 «Sicurezza in caso d’incendio», di cui all’Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;
(…omissis…)

Un altro punto importante su cui vorrei spendere altre due parole sono le condizioni imposte per l’immissione sul mercato e l’impiego di tali materiali e prodotti.

L’articolo Art.5 specifica che:

(…omissis…)
Condizioni per l’immissione sul mercato e per l’impiego dei prodotti da costruzione
Quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4, 6 e 7 del medesimo regolamento ed appone, all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.
(…omissis…)

Il richiamo di questi due punti è sufficiente per rendere chiaro il PERCHE’ trattiamo con estremo interesse questo D.Lgs nel Blog.

Inoltre è sempre più evidente come questo decreto risulti importante per tutta la filiera del mercato operante nei Sistemi di Controllo del Fumo e del Calore SEFC, siano essi di tipo Naturale (SENFC) che di tipo Forzato (SEFFC).

Fissando questi due aspetti nel dettaglio:

1) I COMPONENTI PER UN SISTEMA DI CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE SONO INEQUIVOCABILMENTE COMPOSTI DA “PRODOTTI PER USO ANTINCENDIO”

Inoltre, è ormai noto che quasi la totalità dei componenti ha recepito le relative norme armonizzate di prodotto per l’ottenimento della marcatura CE

2) I COMPONENTI PER IMPIANTI DI EVACUAZIONE DEL FUMO DEVONO AVERE MARCATURA CE A PRESCINDERE DALLA NORMA DI DIMENSIONAMENTO UTILIZZATA NEL PROGETTO

Norme armonizzate di prodotto e norme nazionali di dimensionamento sono normative di livello differente.

Esempio 1: le condotte per sistemi SEFC devono essere marcate CE a prescindere se si sia utilizzata la UNI 9494 o altri criteri di calcolo.

Indipendentemente dal dimensionamento del progetto, i prodotti hanno le loro norme armonizzate per l’introduzione sul mercato.

Esempio 2: i ventilatori di estrazione fumo devono avere una classificazione di resistenza al fuoco (es F400) a prescindere dalla portata di estrazione richiesta. Certamente un ovvietà, ma nessuno penserebbe mai di installare un ventilatore standard per trattare i fumi, così come è impensabile l’impiego di condotte prive di marcatura ad esso collegate.

Ma continuiamo con il tema dell’articolo, per maggiori informazioni e per gli approfondimenti sulle classificazioni dei componenti è possibile leggere l’E-Book gratuito: “Componenti di un Sistema SEFFC e loro classificazione”Componenti di un Sistema SEFFC e loro classificazione”.

COSA PREVEDE IL DECRETO legislativo 106/2017

Le novità introdotte dal D.lgs 106 hanno come conseguenze: maggiori responsabilità per i progettisti in caso di impiego di prodotti e materiali non conformi destinati ad uso strutturale e/o antincendio; un nuovo sistema sanzionatorio per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che utilizzano prodotti non conformi; inoltre viene ribadito l’obbligo del fabbricante di prodotti e componenti SEFC a consegnare la Dichiarazione di Prestazione (DoP) in forma cartacea o su supporto elettronico, in Lingua Italiana.

RESPONSABILITÀ DEI PROGETTISTI

Secondo il nuovo decreto legislativo, i progettisti sono ritenuti responsabili della conformità al Regolamento dei prodotti da costruzione che prescrivono nei loro progetti. Ne consegue che non è più ammesso inserire nei progetti componenti privi di marcatura CE e carenti della giusta classificazione. In caso di violazione, potranno essere puniti con ammenda e anche con l’arresto.

Infatti come riportato nell’Art.20 del D.Lgs. 106/2017, il progettista che prescrive prodotti e sistemi non conformi a quanto previsto dal decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE del Regolamento, così come il Costruttore, il Direttore dei Lavori ed il Collaudatore sarà punito secondo quanto stabilito dal nuovo sistema sanzionatorio.

NUOVO sistema SANZIONATORIO

Con il nuovo sistema sanzionatorio si tiene conto infatti delle attività svolte da tutti gli operatori nelle diverse fasi di vita del progetto.

Vengono valutate le effettive capacità di incidere sugli aspetti relativi a:

  • caratteristiche
  • qualità
  • sicurezza del prodotto

È prevista una rimodulazione delle sanzioni penali in rapporto al livello di responsabilità di ciascun operatore.

In particolare, le sanzioni specifiche per i Sistemi di Controllo del Fumo e del Calore (SEFC):

  • per il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione è previsto l’arresto sino a 6 mesi e l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro,
  • per il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi si ha l’arresto sino a 3 mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro,
  • per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che utilizzano prodotti non conformi sono punibili con l’arresto fino a 6 mesi e con ammenda da 10.000 a 50.000 euro.

Il nuovo sistema dunque è chiaro e privo di interpretazioni.

QUALI SONO le novità per LE FIGURE COINVOLTE?

Proviamo a riassumere cosa è necessario fare per rispettare a pieno titolo le prescrizioni richieste:

il progettista deve prescrivere a progetto i giusti componenti rispettanti le corrette norme armonizzate e la legislazione vigente in Italia.

il fabbricante ha l’obbligo di immettere sul mercato i corretti componenti previsti della corretta certificazione e marcatura secondo l’idonea norma armonizzata consegnando la Dichiarazione di Prestazione e le istruzioni chiare ed in lingua italiana.

il costruttore ed il direttore lavori devono porre attenzione a che il progettista abbia fornito le specifiche tecniche del prodotto, conformemente ai requisiti di qualificazione come sopra descritti, ai fini di un corretto approvvigionamento del prodotto stesso.

il direttore dei lavori, in fase di accettazione dei prodotti, è bene che proceda a verificare la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE (dichiarazione di prestazione), con i requisiti richiesti dallo specifico progetto, sia per i prodotti ad uso strutturale e antincendio, sia per le altre tipologie di prodotti.

l’impresa installatrice deve seguire in modo accurato tutte le indicazioni di corretta posa date del fabbricante e, cosa che approfondiremo nei successivi articoli, specificatamente per alcuni componenti del sistema SEFC, la correttezza del “dialogo” tra componenti affinchè l’installazione del componente non vada ad inficiare la certificazione del prodotto.

Esempio: Le serrande di controllo del fumo per comparti multipli hanno una certificazione valente in funzione della tipologia di condotta utilizzata, l’utilizzo della serranda in una condotta non certificata, o realizzata con materassini di protezione aggiunti, ne rende vana la sua certificazione.

E il GOVERNO?

Date le numerose novità introdotte, il Governo dovrà istituire un Comitato nazionale di coordinamento per i materiali da costruzione che assicuri l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova degli organismi notificati, e costituire un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB).

Dovrà poi fissare criteri e procedure necessarie per valutare, notificare e controllare gli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione; e individuare, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, il Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione e determinare le modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti.

CONCLUDENDO

Con l’emanazione di questo Decreto Legislativo non c’è più spazio per la disinformazione, le interpretazioni e le improvvisazioni sul tema della protezione contro l’incendio.

Le norme armonizzate sono ormai state recepite per la quasi totalità dei prodotti, sono state emanate specifiche legislazioni e regole tecniche per gran parte delle attività soggette a prevenzione incendi e non in supporto della progettazione.

Abbiamo la RESPONSABILITÀ di fare quanto in nostro possesso per ridurre il rischio, dobbiamo avere la giusta COMPETENZA sulla materia e sulle soluzioni presenti nel mercato.

Ed infine è necessario avere la CONSAPEVOLEZZA di dover utilizzare tutta la competenza per adempiere le leggi dello Stato su un tema così delicato.

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Disclaimer

Le informazioni presentate in questo blog potrebbero non essere aggiornate in base alle normative attuali, per loro natura mutevoli. Si consiglia vivamente di verificare l'attualità delle informazioni presso fonti ufficiali prima di prendere decisioni basate su quanto riportato qui.

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