Regola Tecnica Verticale Autorimesse: finalmente la nuova!

Finalmente è presenta in Gazzetta Ufficiale n°52 del 03/03/2017 il Decreto del 21 febbraio 2017Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa“. Il D.M. riporta in allegato la relativa Regola Tecnica Verticale.

Dopo trent’anni dall’uscita del decreto che regolamenta le Attività di Autorimessa (DM 01/02/1986) viene emanata la relativa RTV secondo le nuove metodologie di progettazione introdotte dal DM 03/08/2015 meglio noto come nuovo Codice di Prevenzione Incendi.

La nuova regola tecnica entra in vigore a tutti gli effetti il 02/04/2017

A quali attività si applica?

La norma si applica alle attività individuate dal numero 75 di nuova costruzione o esistenti e verrà utilizzata in alternativa alle specifiche norme tecniche (DM 01/02/1986 e DM 02/11/2002).

Il campo di applicazione è per autorimesse di superficie superiore ai 300 m2 , mentre non vengono considerate tali:

  • le aree coperte destinate al parcamento ove ciascun posto auto sia accessibile da spazio scoperto;
  • spazi destinati all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli.

Classificazione delle Autorimesse

Una delle tante novità introdotte è la classificazione delle Autorimesse che viene fatta in funzione di:

  • tipologia del servizio, se private, pubbliche, autosilo;
  • superficie dell’autorimessa o del parcamento;
  • quota massima e minima delle altezze dei piani h.

Vengono classificate le aree interne all’attività in base all’utilizzo, se di sosta e manovra o di servizi annessi. Le aree comunicanti con l’autorimessa vengono classificate in base alla loro destinazione d’uso (cantine, depositi, locali tecnici, …).

La struttura della norma si basa sull’individuazione dei profili di rischio secondo il Codice di Prevenzione Incendi (scopri di più sulle 10 strategie antincendio).

Questo articolo non entra nel merito delle singole strategie antincendio, si tenta però sottolineare l’attenzione data al controllo del fumo e calore da questo nuovo decreto.

Cosa prescrive la Regola Tecnica Verticale Autorimesse?

  • L’attività deve essere dotata di misure di controllo di fumo e calore (capitolo S.8).
  • L’altezza deve essere non inferiore a 2m.
  • Vengono definite delle indicazioni per il dimensionamento dei sistemi di smaltimento dei fumi per la conformità al livello di prestazione II (approfondimenti sui livelli di prestazione in questo articolo).
  • Per il livello di prestazione III occorre prevedere un Sistema progettato a regola d’arte con indicazioni circa l’installazione del Quadro di Comando e Controllo.

Da mettere in evidenza il fatto che tra i riferimenti normativi e legislativi è espressamente citata l’Appendice H della UNI 9494-2:2017.

Per maggiori approfondimenti scarica la nostra “Guida Pratica alla Progettazione secondo UNI 9494-2:2017”.

Disclaimer

Le informazioni presentate in questo blog potrebbero non essere aggiornate in base alle normative attuali, per loro natura mutevoli. Si consiglia vivamente di verificare l'attualità delle informazioni presso fonti ufficiali prima di prendere decisioni basate su quanto riportato qui.

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