Obblighi e responsabilità – Professionista Antincendio SEFC

In questo articolo tratteremo gli obblighi e le responsabilità del professionista antincendio nella progettazione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore.

Le normative parlano chiaro, sia che esse siano primarie (leggi, decreti legge, decreti legislativi), secondarie (decreti ministeriali) o tecniche (norme UNI 9494).

Vediamo in breve cosa richiedono.

Obblighi del progettista

Il primo degli obblighi del professionista antincendio nella progettazione dei SEFC, parlando di sicurezza per le persone e quindi di norme sanzionate penalmente, è quello del rispetto degli obiettivi di sicurezza.

Questi devono essere raggiunti anche in assenza di specifiche norme tecniche “ufficiali” che supportano il professionista nel suo percorso progettuale.

Il professionista deve quindi adottare tutta la perizia, la diligenza e la prudenza che lo stato dell’arte della conoscenza disponibile può permettere.

Responsabilità del progettista

A livello generale, la normativa è costituita da:

  • Norme Primarie: leggi, decreti legge, decreti legislativi;
  • Norme Secondarie: decreti ministeriali.

Le Norme Primarie pongono degli obiettivi, dettano regole generali ed astratte e, spesso, richiamano Norme Secondarie che, in questo modo, diventano vincolanti per quanto riguarda la responsabilità penale del professionista antincendio.

Se la normativa (primaria, o una norma secondaria che richiama una norma primaria) dispone che la progettazione di un impianto sia funzionale al raggiungimento di un obiettivo, l’obiettivo deve essere raggiunto.

Responsabilità penale

Ciò implica che se il progettista non tiene conto di tutte le norme di riferimento può essere chiamato a risponderne penalmente, personalmente e/o in solido con il committente.

Ad esempio ciò può verificarsi qualora non si applichi integralmente la Norma UNI 9494 o la stessa sia impiegata anche fuori dal suo campo di applicazione diretto, magari a seguito di una prescrizione specifica.

Al fine di illustrare meglio il complesso discorso, è bene ricordare che un reato è composto da un elemento oggettivo (il fatto) e un elemento soggettivo (dolo o colpa).

Esso è colposo quando l’evento non è voluto da chi lo ha commesso ma si verifica a causa di negligenza, imperizia od imprudenza (Colpa Generica), o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline (Colpa Specifica).

Riguardo alla Colpa Specifica, se una norma tecnica è contenuta in un Decreto Ministeriale (norma secondaria) la sua specifica violazione è penalmente rilevante se è richiamata in una norma primaria.

Relativamente alla Colpa Generica, allorquando si verifichi un evento dannoso, la responsabilità viene contestata a prescindere dall’applicazione o meno della norma tecnica.

Miglior diligenza, perizia e prudenza esigibile

Per contestare eventuali responsabilità, è necessario indagare se il progettista antincendio del SEFC abbia usato la miglior diligenza, perizia e prudenza esigibile al fine di prevedere, prevenire ed evitare l’evento dannoso.

Il livello di diligenza, perizia e prudenza esigibile legalmente da un professionista è quello del “modello” di professionista che svolge correttamente la stessa professione; in altre parole, in caso di errore, il professionista non può giustificarsi dicendo, per esempio, di non aver condotto studi di livello adeguato per proporre le soluzioni utili ad evitare il danno.

A prescindere da specifiche violazioni di norme tecniche contenute o richiamate in norme primarie ove vengano stabilite responsabilità penali, (nella nostra fattispecie) al professionista antincendio viene sempre richiesto di utilizzare al meglio tutte le conoscenze tecniche disponibili e conoscibili da qualsiasi altro professionista della sua categoria.

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Disclaimer

Le informazioni presentate in questo blog potrebbero non essere aggiornate in base alle normative attuali, per loro natura mutevoli. Si consiglia vivamente di verificare l'attualità delle informazioni presso fonti ufficiali prima di prendere decisioni basate su quanto riportato qui.

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