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by Alessandro Temperini
Controllo fumo e calore, Norme e Decreti19 Ottobre 20150 comments

Codice di Prevenzione Incendi: nuova metodologia di progettazione

L’entrata in vigore del Codice di prevenzione incendi il 18 Novembre 2015 ha introdotto in Italia un nuovo modo di progettare.

Con questo articolo ho voluto sintetizzare gli aspetti salienti e ripercorrere i ragionamenti effettuati al fine di agevolare l’approfondimento e lo studio di questa importante novità normativa.

Esso rappresenta una “regola tecnica orizzontale“, ovvero un codice dei principi e delle tecniche di prevenzione incendi. L’innovazione di questa tipologia stà nell’ approccio PRESTAZIONALE che và ad aggiornare il tradizionale metodo PRESCRITTIVO.

Da anni ormai gli enti di normazione europei emanano normative in questa direzione, lasciando alla competenza del professionista la determinazione e la scelta dei sistemi più idonei per raggiungere le prestazioni richieste.

Le soluzioni proposte dalla Regola tecnica infatti sono:

  • Soluzioni Conformi: quelle che definiscono i livelli antincendio minimi richiesti in cui non si è obbligati a fornire ulteriori valutazioni tecniche per dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione (soluzioni proposte nei pertinenti paragrafi del Codice)
  • Soluzioni Alternative: soluzioni in cui si necessita di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione (la dimostrazione può essere fatta impiegando uno dei metodi di sicurezza antincendio come l’ingegneria antincendio o prove sperimentali etc…)
  • Soluzioni in Deroga: se non possono essere applicate ne soluzioni conformi e ne soluzioni alternative.

Ciò permette al Professionista Antincendio di identificare la strategia più adeguata alle specifiche esigenze del progetto che stà affrontando, se il professionista sceglie una soluzione conforme non è obbligato ad ulteriori valutazioni tecniche. Viceversa, se sceglie una soluzione alternativa è tenuto a dimostrare il raggiungimento dell’obiettivo impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi, tra cui la FSE o l’utilizzo di normative e documenti tecnici nazionali e non.

come si effettua questa nuova progettazione?

Prima di provare a rispondere a questa domanda trovo oppurtono ricordare le ipotesi fondamentali sulle quali si basano tutti i ragionamenti:

  • In condizioni ordinarie, l’incendio di un’attività si avvia da UN SOLO PUNTO DI INNESCO (escludendo dunque il dolo o eventi estremi come catastrovi, azioni terroristiche etc..)
  • Il rischio di incendio NON PUO’ ESSERE RIDOTTO A ZERO (ogni misura adottata concorre per ridurre il rischio sotto limiti valutati accettabili)

Sotto queste ipotesi il Codice di prevenzione permette di individuare dei livelli prestazionali per tutte le misure di sicurezza applicabili ( rezione al fuoco, resistenza, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza, controllo dell’incendio, rilevazione e allarme, CONTROLLO DI FUMI E CALORE, operatività antincendio, sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio).

Il Codice consente dunque di attribuire un LIVELLO DI PRESTAZIONE per ciascuna delle misure antincendio applicabili. Con i suddetti livelli è possibile rispondere alla valutazione del rischio di incendio effettuata sull’attività sottoposta a progetto per la quale sono stati determinati i Profili di Rischio discussi nei precedenti articoli.

Sintetizzando il metodo di progettazione può essere descritto i 3 macro passaggi:

1) Valutazione del rischio (stabilendo i profili di rischio Rvita, Rbeni, Rambiente);

2) Attribuizione deli livelli di prestazione (I,II,III) per ogni misura antincendio per mezzo dei criteri di attribuizione specifici;

3) Scelta delle soluzioni progettuali (conformi o alternative per ogni livello di prestazione).

E’ bene specificare, a questo punto, se stiamo effettuando una progettazione per attività normate (provviste di specifica regola tecnica verticale) o per attività non normate.

Nel secondo caso, cioè per ATTIVITA’ SPROVVISTE DI REGOLA TECNICA VERTICALE di prevenzione incendi, deve essere effettuata la valutazione del rischio individuando i pericoli di incendio. Poi si descrivono le condizioni ambientali nelle quali i pericoli riscontrati sono inseriti attribuendo così i Profili di rischio Rvita, Rbeni e Rambiente. Effettuata la valutazione del rischio è necessario adottare tutte le misure antincendio che compongono la strategia per contrastare tale rischio, l’attribuzione dei livelli di prestazione per ciascuna misura antincendio e la selezione delle soluzioni progettuali più adatte alla natura ed alla tipologia d’attività.

Per le ATTIVITA’ PROVVISTE DI REGOLA TECNICA VERTICALE, la valutazione del rischio di incendio è stata già fatta implicitamente dal normatore, pertanto la valutazione del rischio di incendio da parte del progettista è limitata ai restanti aspetti specifici dell’attività. Per ciascuna misura antincendio, inoltre, i livelli di prestazione sono determinati nelle regole tecniche verticali.

Come viene valutato il progetto dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco?

Il progetto deve garantire tramite la documentazione alcuni aspetti fondamentali:

  • l’appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, per mezzo di ipotesi di base, dei dati di ingresso, dei metodi, degli strumenti normativi impiegati nella progettazione…
  • la corrispondenza delle misure di prevenzione agli obiettivi di sicurezza secondo le indicazioni del Codice di prevenzione stesso.
  • la correttezza nell’applicazione dei metodi, modelli e dei vari strumenti normativi.

Dunque:

il responsabile dell’attività ed il progettista sono responsabili della valutazione del rischio di incendio e devono garantire la corretta valutazione degli obiettivi di sicurezza antincendio, la corretta scelta delle ipotesi di base, nonchè dei dati di ingresso, dei metodi, dei modelli, degli strumenti normativi selezionati ed impiegati a suporto della progettazione antincendio.

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Alessandro Temperini

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