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by Alessandro Temperini
Controllo fumo e calore, Discussioni Tecniche18 Agosto 20150 comments

Codice di Prevenzione Incendi – Testo Unico – DM 3 agosto 2015

Il Decreto 3 agosto 2015 è il “Testo Unico” o “Codice di prevenzione incendi” o “Codice Antincendio” è il risultato di un progetto iniziato con il DPR 151/2011 e che ha dato una importante semplificazione normativa e lo snellimento delle procedure antincendio.

Il processo di semplificazione prosegue con l’ammodernamento dei principi regolatori, mediante un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico, che supera l’articolata e complessa stratificazione di norme, ed arriva ad un unico testo organico e sistematico utile a regolamentare tutte le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Una prima e fondamentale novità nasce dal fatto che il Codice di Prevenzione Incendi (o Testo Unico) può essere preso a riferimento anche per le attività non soggette (Art.2 Campo di Applicazione)

Il Codice dunque rende i professionisti assolutamente protagonisti assegnando loro la responsabilità della scelta delle misure di prevenzione incendi da adottare.

Il tutto è finalizzato a rivoluzionare la burocrazia e a semplificare decisamente l’iter relativo alla prevenzione incendi portando vicino alla conclusione il progetto di “semplificazione” iniziato già con il DPR.151.

Obiettivi del Codice di Prevenzione Incendi

Ecco, in sintesi, gli obiettivi

  • Disporre di un testo unico chiaro e completo che vada a sostituirsi ad innumerevoli regole tecniche;
  • Semplificare la progettazione antincendio
  • Adottare regole meno prescrittive, più prestazionali e flessibili;
  • Fare in modo che le norme di VVF si occupino solo di “antincendio”;
  • Prevedere la possibilità di scegliere fra diverse soluzioni
  • Favorire l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria antincendio.

Per ottenere tali ambiziosi risultati il documento si basa su 5 principi:

1 – Generalità

Le metodologie di progettazione antincendio possono essere applicate a tutte le attività;

2 – Semplicità

Laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare la revisione;

3 – Flessibilità

Per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto, sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali e sono definiti metodi riconosciuti che valorizzano l’ingegneria antincendio;

4 – Standardizzazione ed integrazione

Il linguaggio in materia di prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;

5 – Inclusione

Le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti, sveglie o dormienti.

Tale impostazione permette di effettuare una progettazione con un approccio logico, non più prescrittivo ma prestazionale, ed il professionista ha la libertà di effettuare scelte attraverso soluzioni equivalenti e più idonee ad essere contestualizzate al progetto specifico.

Applicazione del T.U.

E’ opportuno precisare che il T.U. ha una valenza per le attività prive di Regola Tecnica Verticale (RTV) per le quali si rimanda ai D.M. specifici.

Esso è applicabile comunque a

  • Nuove Attività
  • Attività esistenti

Dunque il codice rappresenta una Regola Tecnica Orizzontale che contiene delle nuove regole generali per la progettazione antincendio.

Entrando più nello specifico il codice SI APPLICA direttamente alle attività soggette a controllo VVF – DPR n.151/2011:

att. 9,14, 27-40, 42-47, 50-54, 56-57, 63-64, 70, 75 (Depositi mezzi rotabili), 76, Officine, Impianti, Stabilimenti, Depositi, Falegnamerie, Attività Industriali ed Artigianali.

Esso invece NON SI APPLICA alle attività:

1-8. 10-13, 15-26, 41, 48-49, 55, 58-62, 65-69, 71-75, 77-80.

Quindi riassumendo si applica ad attività soggette non normate, può essere di riferimento per attività non soggette, siano esse di nuova realizzazione o adeguamento dell’esistenti.

E’ opportuno mettere in evidenza che NULLA CAMBIA PER I PROCEDIMENTI di prevenzione incendi, e NON SONO PREVISTI OBBLIGHI PER LE ATTIVITA’ GIA’ IN REGOLA CON IL DPRO n. 151/2011.

Struttura del Codice Antincendio

Oltre ad un preambolo il Codice di Prevenzione Incendi è costituito da:

Parte dispositiva costituita da 5 articoli:

  • Art1 approvazione delle norme tecniche;
  • Art2 campo di applicazione;
  • Art3 requisiti e le condizioni per l’impiego dei prodotti antincendio;
  • Art4 svolgimento e modalità del monitoraggio sull’applicazione delle norme tecniche da parte dei VVF;
  • Art5 disposizioni transitorie finali;

Un Allegato (Codice di prevenzione incendi) diviso in 4 Sezioni

  • Sezione G: Generalità “RTO” (termini, definizioni; progettazione antincendio; determinazione dei profili di rischio)
  • Sezione S: Strategie antincendio “RTO” (misure antincendio, da reazione al fuoco a sicurezza impianti tecnologici) – Leggi l’articolo “Codice di Prevenzione Incendi: le 10 Strategie Antincendio!”
  • Sezione V: Regole tecniche verticali “RTV” (aree a rischio specifico, atmosfere esplosive, vani ascensori, attività scolastiche)
  • Sezione M: Metodi “FSE” (ingegneria sicurezza antincendio, scenari per progettazione prestazionale, salvaguardia della vita).

Sintetizzando cosa rappresenta questo documento?

In estrema sintesi il Documento stabilisce un metodo finalizzato per la determinazione delle misure (definite strategie antincendio) idonee a minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili, da adottare per la progettazione antincendio di un’attività soggetta, garantendo gli obiettivi primari di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

Le IPOTESI FONDAMENTALI:

  • In condizioni ordinarie, l’incendio di un’attività si avvia da un solo punto di innesco (escluso l’incendio doloso o eventi estremi come catastrofi, azioni terroristiche etc…)
  • Il rischio di incendio di un’attività non può essere ridotto a zero.

Le misure antincendio sono selezionate dunque per minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro dei limiti considerati accettabili.

Qual’è dunque la Metodologia di progettazione Antincendio?

Il Codice utilizza una nuova metodologia che consiste nell’individuare dei livelli prestazionali (I, II, III, IV, …) per tutte le misure antincendio. Le misure di prevenzione, di protezione e gestionali sono raggruppate in modo omogeneo nell’allegato Sezione S e vengono definite strategie antincendio:

  • S.1 Reazione al fuoco
  • S.2 Resistenza al fuoco
  • S.3 Compartimentazione
  • S.4 Esodo
  • S.5 Gestione della sicurezza antincendio
  • S.6 Controllo dell’incendio
  • S.7 Rivelazione ed allarme
  • S.8 Controllo di fumi e calore
  • S.9 Operatività antincendio
  • S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

La procedura prevede una valutazione del rischio dalla quale discendono i livelli di prestazioni delle misure antincendio da adottare.

Ai fini della valutazione del rischio in modo ingegneristico, sono introdotte tre tipologie di profili di rischio, essi sono degli Indicatori semplificati per “parametrizzare” il rischio d’incendio e servono per attribuire i vari livelli di prestazione:

  • Rvita, profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana; (attribuito per ciascun compartimento)
  • Rbeni, profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni artistici, strategici ed economici; (attribuito per l’intera attività)
  • Rambiente, profilo di rischio relativo alla tutela dell’ambiente dagli effetti dell’incendio (attribuito per l’intera attività)

L’allegato nella Sezione G al punto 3 del Codice denominato “Determinazione dei profili di rischio delle attività” fornisce:

  • la metodologia per valutare quantitativamente i due profili di rischio Rvita ed Rbeni,
  • i criteri per valutare il profilo di rischio Rambiente.

In funzione dei profili di rischio Rvita Rbeni Rambiente per l’attività, sono attribuiti i livelli di prestazione alle misure antincendio appartenenti alle singole strategie antincendio da adottare, in funzione degli obiettivi di sicurezza da raggiungere.

Riassumendo:

Per ogni misura antincendio, il progettista può attribuire livelli di prestazione differenti da quelli proposti. In tal caso il progettista e tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.

Rimanendo ad un livello di presentazione dei concetti ed attendendo articoli successivi in questo blog per approfondimenti dettagliati di ogni aspetto.

Potrebbe interessarti anche l’articolo “Codice Prevenzione Incendi 2015: determinazione dei profili di rischio”

Novità del Codice di Prevenzione incendi

Una fondamentale novità rispetto a quanto veniva fatto sino ad oggi, è l’introduzione dei concetti di “misure convenzionali” e di “misure alternative” che possono essere adottate dal professionista durante le fasi di progettazione.

Vengono definite come:

  • Soluzione conforme (deemed to satisfy provision): soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione.
  • Soluzione alternativa (alternative solution): soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi. Il progettista e tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio.

E’ opportuno notare inoltre che un ampio spazio è stato dato all’applicazione dei metodi prestazionali per la progettazione della sicurezza antincendio. Trovo opportuno notare che anche l’UNI con progetti di norma come la prUNI 9494-5 dedicata alla FSE ed altri Enti di normazione hanno intrapreso analoga strada.

Tali metodi possono essere applicati grazie al Codice per:

  • la verifica delle soluzioni alternative al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione;
  • la verifica di soluzioni in deroga al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato obiettivo di sicurezza antincendio;
  • la verifica del livello di prestazione attribuito ad una misura antincendio al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato obiettivo di sicurezza antincendio.

Molto interessante appare la possibilità di utilizzare soluzioni alternative senza ricorrere alla procedura di deroga, in questo modo il Codice ammette l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria prestazionale (FSE) al di fuori del campo di applicazione del D.M. 9 maggio 2007 (che peraltro è stato abrogato con l’eltrata in vigore del Codice di Prevenzione Incendi).

Molta enfasi è stata data, durante la presentazione del nuovo provvedimento di semplificazione, all’utilizzo dei metodi prestazionali che possono quindi essere applicati per la progettazione ordinaria della sicurezza antincendio.

Il Codice introduce dei risparmi?

Come tutte le novità, inizialmente ci saranno delle difficoltà affinché il nuovo Codice di prevenzione incendi venga applicato ed apprezzato e necessita di un periodo di rodaggio sul campo.

Sicuramente è da evidenziare una riduzione di testi e decreti obsoleti, superati e non più facilmente applicabili, inoltre, La misurazione dei risparmi sugli oneri regolatori verrà predisposta dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Dalle prime simulazioni effettuate si riesce ad evidenziare un risparmio medio di oltre il 10% sui costi strutturali della sicurezza antincendio.

Non resta dunque che studiarlo per metterlo in pratica nel migliore dei modi e vivere la novità dovuta dall’evoluzione della normativa, ovviamente, al termine del periodo di Coesistenza fissato dalla G.U.

Il Decreto è entrato in vigore il 18 Novembre 2015.

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Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015
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