Evoluzione Certificazione Reazione al fuoco condotte aerauliche

Una discussione sull’evoluzione della certificazione della reazione al fuoco delle condotte aerauliche per impianti HVAC e del loro relativo isolamento non è propriamente inerente all’argomento principale di questo blog, ma dato che è un tema che ci capita spesso di affrontare e che crea spesso confusione tra i professionisti, abbiamo deciso di inserirlo lo stesso, dato che un po’ di chiarezza in più sull’argomento fa sempre piacere.

Iniziamo col definire bene la differenza tra reazione al fuoco e resistenza al fuoco di un materiale:

  • La reazione al fuoco è definita come il grado di partecipazione alla combustione di un materiale esposto al fuoco. Quindi definisce il modo in cui un materiale brucia, se non brucia affatto o se brucia con quale facilità.
  • La resistenza al fuoco (REI) è la capacità di un elemento da costruzione (struttura o componente) di mantenere per un certo tempo determinate caratteristiche di fronte ad uno scenario di incendio.

In parole povere un elemento di arredo, come una poltrona o un tendaggio, avrà una reazione al fuoco, cioè brucerà con un certo grado di facilità, mentre una parete REI avrà una resistenza al fuoco perchè dovrà mantenere la sua integrità al fine di contenere l’incendio.

Quindi nel caso delle condotte aerauliche si parlerà semplicemente di reazione al fuoco, perchè l’obbiettivo di sicurezza da raggiungere sarà quello di non contribuire all’incendio come combustibile.

Fino a pochi anni fa la modalità di classificazione ed omologazione delle condotte aerauliche e del loro isolante era molto chiara: secondo il l’art. 2 del DM 31 marzo 2003, che prendeva in considerazione le classi di reazione al fuoco italiane,

le condotte aerauliche metalliche per poter essere poste in opera dovevano avere il requisito di classe 0 (zero), l’isolante la classe 1, e le condotte in pannello preisolato, essendo un componente “accoppiato“, quella 0-1. (con la prescrizione che l’aria deve essere a contatto con il materiale di classe 1).

Il problema è sorto con il recepimento da parte dell’Italia delle Euroclassi (DM 15 marzo 2005) e poi con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla marcatura CE dei materiali da costruzione 305/2011.

Il DM 15 marzo 2005, “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”, stabilisce quali Euroclassi sono assimilabili alle classi di reazione al fuoco italiane per determinati campi applicativi, ed è valido per tutti i materiali da costruzione. Nasce così la problematica dell’individuazione di cos’è un “materiale da costruzione”, in modo da stabilire con certezza quali prodotti recepiscono le euroclassi e quali mantengono la vecchia classificazione italiana.

Definizione: Un materiale da costruzione è un qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile. ( DPR n°246 del 21 aprile 1993)

Il problema allora è racchiuso nel semplice dilemma di stabilire quali prodotti sono da annoverare come “materieli da costruzione” e quali no in modo da stabilire se un certo prodotto è da classificare secondo la vecchia classe italiana o con le nuove euroclassi.

La risposta a questo quesito ci viene dal Regolamento Europeo 305/2011, che è andato a soppiantare la vecchia direttiva 89/106/CEE, e che nel suo allegato IV Tab. 2 fa un elenco dei prodotti che sono a tutti gli effetti da considerarsi “materiale da costruzione” e per quanto riguarda le condotte aerauliche per l’HVAC possiamo affermare che:

Le condotte aerauliche metallicheLe condotte aerauliche in pannello preisolatoL’isolante delle condotte aerauliche metalliche
NON sono un materiale da costruzioneNON sono un materiale da costruzioneE’ un materiale da costruzione

in quanto non menzionati nell’allegato IV , Tab.2 del Regolamento Europeo n° 305/2011 del 9 Marzo 2011

 
 
in quanto non menzionati nell’allegato IV , Tab.2 del Regolamento Europeo n° 305/2011 del 9 Marzo 2011in quanto menzionati nell’allegato IV , Tab.2 del Regolamento Europeo n° 305/2011 del 9 Marzo 2011
Occorre adottare la Classificazione Italiana secondo
D.M. 26 Giugno 1984

 

D.M. 31 marzo 2003

Occorre adottare la Classificazione Italiana secondo
D.M. 26 Giugno 1984

 

D.M. 31 marzo 2003

Occorre adottare le Euroclassi secondo

 

D.M. 10 Marzo 2005

D.M. 15 Marzo 2005

Ricapitolando a scanso di equivoci

Le condotte aerauliche metallicheLe condotte aerauliche in pannello preisolatoL’isolante delle condotte aerauliche metalliche
NON devono essere classificate secondo le Euroclassi, mantengono la classificazione italiana.NON devono essere classificate secondo le Euroclassi ma mantengono la classificazione italianaDeve essere classificato secondo le Euroclassi, cioè scompare il sistema della classificazione italiana.
Sono considerate di Classe 0 senza bisogno di essere sottoposte a prove (rientrano nell’elenco stabilito dal D.M. 14 Gennaio 1985) e quindi non occorre nessuna omologazione, e rispondono pienamente ai requisiti del D.M. 31 Marzo 2003 (Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione).È valida la classe di reazione al fuoco 0-1 come stabilito dal D.M. 31 Marzo 2003Sono ammesse diverse Euroclassi a seconda della posa in opera secondo il D.M. 15 Marzo 2005 e D.M. 16 Febbraio 2009
NON necessitano di marcatura CE non essendo considerati materiali da costruzione.NON necessitano di marcatura CE non essendo considerati materiali da costruzioneNecessitano di marcatura CE essendo considerati materiali da costruzione.

Giunti a questo punto spero si inizi a vedere un po’ di luce dal fondo del tunnel normativo-burocratico in cui abbiamo tentato di inoltrarci. Il passo successivo sarà però quello di chiarire quali siano le prescrizioni da seguire nell’istallazione degli isolanti delle condotte nei vari ambiti e pose come da DM 15 marzo 2005 aggiornato poi dal DM 16 febbraio 2009,

Ma questo verrà approfondito in un altro articolo di blog.

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Le informazioni presentate in questo blog potrebbero non essere aggiornate in base alle normative attuali, per loro natura mutevoli. Si consiglia vivamente di verificare l'attualità delle informazioni presso fonti ufficiali prima di prendere decisioni basate su quanto riportato qui.

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