Il nuovo decreto sugli impianti di protezione attiva contro l’incendio (D.M. 20 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013) è entrato in vigore il 4 aprile 2013.
Il decreto regolamenta e disciplina la progettazione, la costruzione, l’installazione e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati in attività soggette a prevenzione incendi.
Gli obiettivi del decreto sono di stabilire degli accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli incendi, ed indica che gli impianti volti ad ottenere questo scopo devono essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte secondo quanto prescritto dalle norme emanate da Enti di normazione nazionali, europei, internazionali (es. norme di tipo UNI, EN, CEI, ISO).
Il decreto si applica agli impianti nuovi e a quelli già esistenti, alla data del 4 aprile 13 nel caso in cui subiscano una modifica di tipo “sostanziale”, cioè la trasformazione della tipologia dell’impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell’originale ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma.
Molto importante è che con questo decreto si stabilisce che nella costruzione degli impianti si devono utilizzare prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie o ad esse conformi.
Ciò vuol dire che, per la realizzazione di un SEFC, si possono scegliere solo componenti che hanno recepito la loro norma specifica di prodotto e quindi obbligatoriamente provvisti di marcatura CE.
Inoltre, come prescritto al p.to 6 dell’Allegato al Decreto “Per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione di tali impianti si applicano le relative norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea, o le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.
Si fa presente inoltre che gli impianti:
- devono essere progettati da un tecnico abilitato mentre la documentazione tecnica di progetto deve essere firmata da un professionista antincendio inscritto negli elenchi del ministero dell’interno; le modifiche in corso d’opera devono essere autorizzate e coerenti con le prescrizioni normative;
- devono essere installati a regola d’arte, seguendo il progetto, le vigenti normative e le regolamentazioni tecniche applicabili. Al termine dei lavori l’impresa installatrice dovrà fornire al responsabile dell’attività:
- la dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dell’impianto, di cui al decreto del Ministero dell’interno 7 agosto 2012;
- la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e installazione dell’impianto, nonché il manuale d’uso e manutenzione dello stesso, anche nel caso di lavori su impianti esistenti.
Per il caso specifico degli impianti di controllo del fumo, si richiama la norma UNI 9494-1 e UNI9494-2, rendendo tale progettazione non piu una norma volontaria, ma di ordine obbligatorio in quanto direttamente citata da un Decreto Ministeriale.
E’ importante ricordare che, ai sensi delle suddetta Norma, un Sistema di evacuazione di fumo e calore (SEFC) è definito come: Componenti selezionati per lavorare congiuntamente al fine di evacuare fumo e calore in modo da creare uno strato in sospensione di gas caldi al di sopra di aria più fredda e più pulita.
Il progetto deve contenere almeno i seguenti elementi:
- gli schemi e i disegni planimetrici dell’impianto;
- una relazione tecnica comprendente i calcoli di progetto, ove applicabili.
- la descrizione dell’impianto, con particolare riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare ed alle prestazioni da conseguire.
Inoltre, per quanto riguarda l’installazione è previsto che il Sistema sia installato da Persona fisica o giuridica che, avendone le competenze, è responsabile di realizzare, secondo la regola dell’arte, la posa in opera di tutti i componenti, i collegamenti necessari e la verifica di primo funzionamento del SEFC (esclusi gli impianti di interfaccia per esempio impianti di rivelazione incendio), in conformità ad un progetto.
L’installatore di sistema SEFC può affidare l’esecuzione di parti del SEFC a diversi soggetti, specialisti, ognuno di soltanto una o più parti del SEFC; che nel linguaggio comune possono anche essere chiamati “installatori”.
Possiamo quindi concludere che si è finalmente fatta chiarezza su chi sono le figure in essere per gli impianti di controllo del fumo, identificando in modo inequivocabile le rispettive assunzioni di responsabilità e la documentazione da consegnare e/o redigere, nonchè è di nostro particolare interesse il fatto che le condotte SEFFC non sono più considerate una lavorazione in corso d’opera, ma vengono riconosciute come un “COMPONENTE DA COSTRUZIONE” che il costruttore deve fornire provviste di marcatura CE, relativo sistema di staffaggio e procedura di corretta posa in opera a cui l’installatore dovrà strettamente attenersi.
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