La manutenzione dei sistemi di controllo del fumo e del calore alla luce del DM 15 settembre 2022

A circa un anno dall’uscita del DM 1° settembre 2021: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, il Ministero dell’Interno è corso ai ripari per far fronte alle criticità da più parti segnalate in merito al decreto che avrebbe dovuto introdurre la nuova figura del Tecnico manutentore con la relativa qualifica ai fini dei controlli periodici dei presidi antincendio. Infatti, l’emanazione del DM 15 settembre 2022 definisce ulteriori contenuti e fissa una differente scadenza per l’entrata in vigore del sopracitato “Decreto controlli”.

Le difficoltà riscontrate dagli addetti ai lavori (e più in generale dal mercato), ha spinto il legislatore a rivedere la tempistica di entrata in vigore del decreto che definisce le modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, questo alla luce delle complessità emerse nella fase transitoria di passaggio al nuovo quadro normativo, nonché delle particolari limitazioni seguite allo stato di emergenza da Covid-19.

Pertanto, la nuova data di entrata in vigore delle disposizioni relative al titolo professionale di Tecnico manutentore qualificato è fissata per il 25 settembre 2023.

L’importanza del DM 15 settembre 2022 è data anche dal fatto che vengono sostituiti i prospetti dell’Allegato II del DM 1° settembre 2021 inerenti i contenuti minimi dei corsi di formazione in merito ai Sistemi di evacuazione fumo naturale (SENFC), dei forzati (SEFFC) e dei, sempre più diffusi, Sistemi di ventilazione orizzontale (SVOF) che si aggiungono alle già presenti specifiche relative ai Sistemi di controllo fumo a pressione differenziale.

Entriamo ora nel merito dei contenuti generali del “Decreto controlli”, per poi parlare di alcune delle specifiche riportate nelle tabelle relative ai corsi di formazione per tutti i sistemi di controllo del fumo alla luce delle modifiche introdotte.

Il contenuto del documento può essere descritto e riassunto semplicemente mettendo in fila le definizioni dell’Articolo 1 andando ad esplicitare che nel suddetto:

La manutenzione è finalizzata a mantenere in efficienza ed in buono stato gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio ad opera di controlli periodici da parte della figura del tecnico manutentore abilitato, nonché in possesso delle competenze tecnico-professionali contenute nell’Allegato II (in cui si specificano i requisiti per la qualifica), che è il risultato formale di un processo di valutazione e convalida da parte dell’amministrazione competente.

Per quanto riguarda i sistemi di controllo del fumo e del calore le norme tecniche di riferimento per la manutenzione citate sono:

  • UNI 9494-3
  • UNI EN 12101-6

Le norma UNI 9494-3 è già a disposizione per i tecnici manutentori dal 2014, mentre la UNI EN 12101-6:2005 è stata da poco sostituita dalla UNI EN 12101-13:2022 che dedica ampio spazio al commissioning ed alle procedure di manutenzione.

Aspetto molto importante da sottolineare è l’introduzione del concetto di sorveglianza, cioè il controllo visivo costante da parte dei lavoratori solitamente presenti nei locali delle normali condizioni operative degli impianti e dell’assenza di danni o anomalie evidenti. Chiaramente il personale presente nei locali dovrà essere stato adeguatamente istruito e formato sulle specificità dei sistemi presenti mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

Come già detto in precedenza la vera innovazione del Decreto controlli, che ha fatto poi sorgere la problematica che ha spinto il normatore al secondo testo, il DM 15 settembre 2022 in cui proroga l’entrata in vigore dello stesso, è l’istituzione della qualifica di Tecnico manutentore, cioè una figura che abbia superato un percorso tecnico formativo e sia stato successivamente sottoposta a valutazione dei requisiti.

Il processo di formazione potrà essere erogato sia da soggetti pubblici che privati, mentre l’attestazione finale verrà rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ad eccezione dei soggetti che svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni i quali possono richiedere unicamente la valutazione finale essendo esonerati dall’obbligo della formazione.

I prospetti presenti nell’Allegato II, che definiscono i contenuti minimi e durata dei corsi di formazione in merito ai sistemi di controllo del fumo e del calore e modificati dal DM 15 settembre 2022 sono:

  • Prospetto 3.8.1 – Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC);
  • Prospetto 3.8.2 – Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF);
  • Prospetto 3.9 – Sistemi a pressione differenziale.

Non è scopo di questo articolo entrare nel merito di ogni singolo prospetto, ma quello che vorremmo sottolineare riguarda l’ampia parte di formazione teorica di ben 16 ore rispetto alle otto ore dedicate alla formazione pratica. Questo a dimostrazione che il normatore ha ben chiara l’importanza della preparazione teorica che dovrà possedere il tecnico manutentore oltre alla mera capacità pratica di intervenire sui singoli componenti.

Uno dei requisiti fondamentali presenti in tutti e tre i prospetti è la conoscenza delle norme di progetto per ogni tipologia di sistema, oltre alle specifiche norme di manutenzione, nonché le norme di prodotto della serie UNI EN 12101. Avere nozione delle norme di prodotto è fondamentale dato che il tecnico operante sui sistemi dovrà conoscere le specifiche caratteristiche, classificazione di resistenza al fuoco e marcatura CE dei componenti, in modo da riconoscerne la conformità di applicazione ed individuarne anomalie e criticità.

Buona parte del contenuto didattico dovrà essere incentrato sulla conoscenza della parte documentale a corredo di un sistema di controllo fumo, quindi la dichiarazione/certificazione di corretta installazione e funzionamento su modulistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco modello PIN 2.4-DICH.IMP e modello PIN 2.5-CERT.IMP, dichiarazione di prestazione, certificati di conformità, marcatura CE e marchi volontari.

Non possiamo quindi negare che, sia le aziende presenti sul mercato che gli stessi normatori abbiano trattato fin ora il tema della manutenzione e dei controlli periodici con troppa superficialità, ma adesso, dai contenuti del DM 1° settembre 2021 e del DM 15 settembre 2022, finalmente traspare la volontà di colmare le lacune lasciate del vecchio DM 10 marzo 1998, il quale prevedeva un successivo decreto per definire i criteri atti ad individuare i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.

Un decreto che è arrivato con molta calma e qualche aggiustamento in corsa ma, come si suol dire, meglio tardi che mai. Ci leggiamo presto con un nuovo blog post. Nel frattempo non perderti il nostro ultimo e-book. Scaricalo gratuitamente qui.

Disclaimer

Le informazioni presentate in questo blog potrebbero non essere aggiornate in base alle normative attuali, per loro natura mutevoli. Si consiglia vivamente di verificare l'attualità delle informazioni presso fonti ufficiali prima di prendere decisioni basate su quanto riportato qui.

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