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by Alessandro Temperini
Controllo fumo e calore, Norme e Decreti5 Ottobre 20210 comments

DM 02/09/2021 – I 3 nuovi decreti per la sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro

Sono stati emanati due dei tre nuovi decreti ministeriali che conterranno tutti i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Data l’estensione del tema trattato ed alla luce della sua complessità, gli argomenti precedentemente contenuti nel DM 10 marzo 1998 sono stati suddivisi in 3 differenti decreti:

  1. DM 01/09/2021 – CONTROLLI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del D. Lgs. 81/2008” (cosiddetto “Decreto Controlli”).
  2. DM 02/09/2021 GSA: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del D. Lgs. 81/2008” (cosiddetto “Decreto GSA”)
  3. DM 03/09/2021 STRATEGIA ANTINCENDIO: “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008″ (cosiddetto “Decreto Minicodice”).

Tali documenti vanno ad attuare l’articolo 46 comma 3 del D.Lgs 81/2008 che, al momento della sua stesura, prevedeva la possibilità di adottare uno o più decreti in cui definire i criteri atti ad individuare:

  1. misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
  2. misure precauzionali di esercizio;
  3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
  4. criteri per la gestione delle emergenze;
  5. le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

L’entrata in vigore di questi decreti sancirà definitivamente l’abrogazione del DM 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

Lo storico decreto, caposaldo della Prevenzione incendi, ha ceduto il passo ad una nuova generazione di norme basate su un approccio prestazionale che stanno pian piano soppiantando tutta la vecchia normativa prescrittiva e la cui strada è stata tracciata dall’emanazione del DM 03/08/2015.

Andiamo ora ad approfondire il contenuto di ogni decreto:

1 – DM 01/09/2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

Il corpo di questo decreto, soprannominato Decreto controlli, è incentrato sui criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti e definisce tutti i requisiti necessari per gli interventi sugli impianti, le attrezzature e tutti gli altri sistemi di sicurezza antincendio presenti nelle attività.

Gli allegati al decreto sono due e definiscono gli obblighi del datore di lavoro e le specifiche che devono possedere gli addetti agli interventi di manutenzione, in modo da concorrere all’innalzamento dei livelli di sicurezza per tutte le attività lavorative andando ad integrare la strategia S.5 (GSA) del Codice di prevenzione incendi ed aggiungono un approfondimento sui controlli ispettivi che dovranno essere svolti dall’Organo di vigilanza.

Allegato 1 – criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio:

Definisce gli obblighi del datore di lavoro che deve redigere un registro dei controlli in cui andranno annotate tutte le operazioni per quanto riguarda gli interventi periodici di manutenzione sulle attrezzature, impianti ed in generale di tutti i dispositivi di sicurezza antincendio presenti. L’allegato, per ogni tipologia di sistema (SEFFC, SENFC, sprinkler, estintori, idranti, IRAI, EVAC…), individua una norma tecnica (TS) che viene presa a riferimento nell’individuazione dei parametri e delle specifiche di verifica e manutenzione secondo la regola dell’arte.

Allegato 2 – qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio: Definisce tutte le specifiche relative al personale incaricato delle manutenzioni definendo i singoli step dei percorsi formativi che sono erogati da soggetti pubblici o privati, nonché dei requisiti necessari ai docenti incaricati della didattica. L’attestazione definitiva viene data dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito di specifica valutazione.

Il Decreto DM 01/09/2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio abroga e sostituisce l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del D.M. 10 marzo 1998.

2 – DM 02/09/2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.

Questo decreto è definito più brevemente GSA ed è incentrato sulla formazione dei singoli lavoratori e sulla strategia S.5 del codice.

Il corpo del documento contiene i criteri di gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio dell’attività lavorativa e specifica gli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda la stesura del piano di emergenza e definisce le modalità di formazione degli addetti antincendio e le competenze richieste dai docenti preposti alla loro formazione.

Gli allegati al DM sono 5 e sono articolati come segue:

  1. Gestione della sicurezza antincendio
  2. Gestione della sicurezza antincendio in emergenza
  3. Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
  4. Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio
  5. Corsi di formazione e di aggiornamento dei documenti dei corsi antincendio.

Il datore di lavoro è tenuto pertanto ad adottare tutte le misure necessarie per la gestione della sicurezza antincendio sia in esercizio ordinario che in emergenza. La principale novità di questo decreto riguarda il fatto che il rischio incendio non viene valutato sul numero complessivo dei lavoratori ma solo sulla base al numero effettivo degli occupanti all’interno dell’attività.

Viene definito inoltre che tutti coloro che svolgono incarichi inerenti attività di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono ricevere adeguata formazione antincendio e svolgere aggiornamenti periodici secondo l’allegato III, al cui termine dovrà essere rilasciato un attestato di idoneità tecnica, anche con la possibilità di fruire di attività di formazione ed addestramento tramite mezzi multimediali e modalità FAD (formazione a distanza).

Il decreto DM 02/09/2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio abroga e sostituisce all’art. 3 comma 1 lett. f, l’art. 5, l’art. 6 e l’art. 7 del D.M. 10 marzo 1998.

3 – DM 03/09/2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro

Il terzo decreto è soprannominato Minicodice e stabilisce i criteri per la realizzazione e l’esercizio della sicurezza antincendio per le attività a basso rischio non comprese nell’allegato 1 al DPR 151/2011, non dotate di RTV e che non raggiungono i limiti indicati nell’allegato 1 dello stesso minicodice.

Questo decreto ricalca in tutto e per tutto l’approccio del Codice di prevenzione incendi, con la medesima valutazione del rischio ma con strategie semplificate, che si riducono ad 8 invece delle normali 10, escludendo la reazione e la resistenza al fuoco e semplificando e razionalizzando le altre strategie alla luce della complessità dell’attività.

Il DM 03/09/2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro abroga e sostituisce all’art.1, l’art. 2, l’art. 3 comma 1 lettere a, b, c, d, l’art. 3 comma 2 art. 4, art. 8, art. 9, allegati I, II, III, IV, V del D.M. 10 marzo 1998.

L’entrata in vigore di questi 3 decreti avverrà un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sancirà la definitiva abrogazione del DM 10 marzo 1998.

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