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by Alessandro Temperini
Controllo fumo e calore, Norme e Decreti22 Luglio 20210 comments

Un approfondimento sulle Regole Tecniche Verticali: dalle attività scolastiche alle strutture sanitarie.

Nell’ultimo blog post pubblicato ci siamo addentrati nella definizione delle varie applicazioni delle RTV (Regole Tecniche Verticali), con particolare attenzione rivolta a quelle riguardanti le: V1 Aree a rischio specifico; V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive; V.3 Vani ascensori; V.4 Uffici; V.5 Attività ricettive turistico alberghiere; V.6 Attività di autorimessa.

Invece, il tema che andiamo a trattare oggi, sempre proseguendo sulla stessa traccia, mira ad analizzare tutte quelle attività che la RTV prevede tra V7 e V11 cioè: V.7 Attività scolastiche; V.8 Attività commerciali; V.9 Asili nido; V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre; V.11 Strutture sanitarie.

Prima di iniziare con l’analisi però ricordiamo nuovamente che a seguito dell’entrata in vigore il 20 ottobre 2019 del DM 12 aprile 2019, le regole tecniche verticali sono diventate lo strumento progettuale principale per i professionisti, a discapito dei vecchi decreti prescrittivi che rimangono una soluzione ancora percorribile ma ormai obsoleta.

Fatta questa doverosa premessa entriamo nel vivo della discussione parlando di:

V.7 Attività scolastiche
Le indicazioni riportate su questa RTV sono le medesime della “V.4 Uffici” e “V.5 Attività ricettive turistico alberghiere” dato che il riferimento è sempre al Codice e la definizione “a prova di fumo” viene richiamata nel capitolo V.7.4.3 “Compartimentazione” secondo una tabella simile a quelle già riportate per le RTV già trattate:

V.8 Attività commerciali
Per quanto riguarda le attività commerciali il capitolo V.8.5.8 controllo di fumi e calore, entra nello specifico all’attribuzione dei livelli di prestazione, andando a sostituirsi alla tabella S.8-2 “Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione del DM 18/10/2019”.
Tale strategia è prevista unicamente per le aree definite TA “aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico” quindi, nel caso di centri commerciali, il sistema dovrà essere previsto sia per le singole attività di vendita che per la mall.

Possiamo notare dalla tabella che il livello I non è contemplato, quindi occorre sempre prevedere un controllo dei fumi che è però subordinato alla superficie lorda utile, al carico di incendio ed alla velocità di crescita.
Dato che nella definizione di superficie lorda utile ricadono, oltre alle aree destinate alla vendita, anche le aree destinate ai servizi, depositi e spazi comuni, e che molto difficilmente un’attività di vendita potrà avere una velocità caratteristica prevalente di crescita minore a 3, il livello di prestazione III è da applicarsi alla maggior parte delle attività.

Il livello di prestazione II potrà applicarsi unicamente alle attività più piccole e che presentano una tipologia di materiale con un comportamento al fuoco più contenuto.
Tale scelta progettuale è coerente con gli obiettivi che occorre raggiungere in funzione delle geometrie presenti, in quanto per locali piccoli la scelta di uno smaltimento a vantaggio unicamente delle squadre di intervento è concorde con i vantaggi che le limitate dimensioni possono dare sui tempi di esodo e con le rapide velocità di accumulo dei fumi in piccoli serbatoi.
Contrariamente per le superfici più ampie è fondamentale la garanzia dell’esodo degli occupati e pertanto una evacuazione con il mantenimento di un’altezza libera da fumi.
Un ulteriore vincolo viene dall’applicazione del capitolo V.8.5.3 “compartimentazione” in cui per le aree di vendita con quota dei piani -5m ≤ h < -1m è sempre necessario un sistema SEFC con un livello di prestazione III.

Comunemente a molte altre RTV già analizzate, la strategia della compartimentazione impone che l’attività sia “a prova di fumo” rispetto alle aree TK1 e TK2, cioè le aree con lavorazioni pericolose ed i depositi con elevato carico di incendio.
Anche nel capitolo V.8.5.4 “Esodo” si entra in merito ai sistemi di controllo dei fumi. Nello specifico la mall, presente nella maggior parte dei centri commerciali, può essere assimilata a luogo sicuro temporaneo se, oltre a diverse misure e parametri riguardanti il carico di incendio, è presente un controllo dei fumi di livello III nella mall stessa ed in tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano.

V.9 Asili nido
La regola tecnica sugli asili nido è assimilabile alle V.4, V.5 e V.7 già analizzate, in cui il riferimento principale è il capitolo S.8 del Codice di prevenzione incendi e la definizione “a prova di fumo” è richiesta nel capitolo relativo alla compartimentazione in merito al fumo proveniente dalle aree lavanderia o deposito con più elevato carico di incendio.

V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
Il livello di prestazione anche in questa RTV è rimandato al relativo capitolo S.8 del codice, ma l’indicazione aggiuntiva riportata nel capitolo V.10.5.8 concerne le aperture di smaltimento per il cui dimensionamento può essere trascurato il carico di incendio dato dal contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.
I compartimenti dovranno essere a prova di fumo solo in presenza di comunicazioni tra le attività in oggetto alla RTV e altre attività civili (capitolo S.3), e nel caso in cui tali comunicazioni avvengano tramite un sistema di esodo comune, i compartimenti dovranno essere:

  • di tipo protetto per attività con profili di rischio R vita A1, A2, B1 o B2;
  • a prova di fumo in tutti gli altri casi.

V.11 Strutture sanitarie
Per quanto riguarda i livelli di prestazione da adottare nelle varie aree occorre far riferimento al corpo del capitolo S.8 del DM 18 ottobre 2019. La RTV dà però indicazioni specifiche in merito ai vincoli da prevedere per alcune specifiche aree, tipo:

  • Nei compartimenti destinati ad aree di tipo TA2, le aperture di smaltimento per il livello II di prestazione (capitolo S.8) devono essere realizzate secondo il tipo di impiego SEb. La classificazione TA2 è relativa alle aree adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il paziente è collegato ad apparecchiature salvavita o endoscopiche tali da impedire il suo rapido spostamento, pertanto lo smaltimento dei fumi deve essere assicurato per mezzo di aperture dotate di sistema automatico con attivazione asservita all’IRAI.
  • Le aree di tipo TB2 con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti non sigillate e in generale ogni area ove, a seguito d’incendio, non si può escludere la presenza di contaminazione radiologica dei prodotti della combustione, devono essere dotate di sistemi di ventilazione meccanica dotati di filtri assoluti (es. filtri assoluti a carboni attivi), realizzati in modo da evitare la dispersione di sostanze radiologiche eventualmente contenute nei prodotti della combustione. Le aree classificate TB2 sono quelle comprensive ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti sigillate o non sigillate o con presenza di apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante. Tale soluzione è alquanto particolare dato che l’utilizzo sezioni filtranti sulle espulsioni dei sistemi di controllo fumo, dove le temperature in gioco possono raggiungere anche i 400° C, è alquanto discutibile e si andrebbe incontro a difficoltà sia di tipo tecnico che certificativo.
  • I sistemi di ventilazione meccanica delle aree di tipo TB2 devono essere in grado di garantire la prestazione in caso di incendio. L’alimentazione elettrica dell’impianto deve essere garantita, oltre che dalla sorgente di alimentazione ordinaria, da alimentazione di sicurezza con caratteristiche di autonomia ed interruzione previste per “altri impianti” (capitolo S.10). Tale indicazione si sovrappone a quanto già riportato nella UNI EN 12101-10:2006 in merito alle alimentazioni dei sistemi di controllo fumi, aggiungendo il vincolo dell’autonomia minima di 120 minuti ed una interruzione media accettabile del servizio minore di 15s.
  • A conclusione possiamo affermare che la maggior parte delle RTV, per quanto riguarda la strategia di controllo dei fumi e del calore, si rifà all’applicazione del capitolo S.8 del DM 18/10/2019, apportando unicamente note specifiche sulle misure derivanti dai livelli di prestazione individuati.
  • Solo nella norma relativa alle attività commerciali, che chiaramente sono quelle che presentano aree con maggior concentrazione di persone, c’è una particolare attenzione ad una definizione più specifica dei livelli di smaltimento ed evacuazione in funzione delle superfici dei locali.
  • Altro aspetto ricorrente è la realizzazione di compartimenti a prova di fumo per la protezione di aree specifiche che devono essere necessariamente realizzati con sistemi di controllo dei fumi, sia di tipo verticale che di tipo a pressione differenziale.
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Alessandro Temperini

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