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by Alessandro Temperini
Controllo fumo e calore, Norme e Decreti15 Giugno 20210 comments

Regole tecniche verticali

La rivoluzione che ha investito la Prevenzione incendi negli ultimi anni ha posto i professionisti davanti ad un nuovo modo di approcciarsi alla normativa, non più attenendosi alle indicazioni prescrittive riportate nei vari decreti dedicati alle specifiche attività, ma seguendo l’approccio prestazionale dei metodi da adottare in funzione degli obiettivi da raggiungere.

Alla Regola Tecnica Orizzontale RTO, introdotta dal DM 03/08/2015 e poi aggiornata dal DM 18/10/2019, sono andate ad aggiungersi le specifiche Regole tecniche verticali RTV che costituiscono la sezione V del Codice di Prevenzione Incendi e che sono parte integrante nel nuovo approccio prestazionale verso il quale si sta spostando la Prevenzione Incendi italiana. Fin dall’emanazione del Codice con il DM 03/08/2015 che conteneva le prime tre RTV: V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori, negli anni si è assistito ad un susseguirsi di nuove regole tecniche specifiche, più volte aggiornate e adeguate, fino all’ultimo allineamento con i nuovi disposti normativi al DM 18/10/2019 per mezzo del Decreto 14 febbraio 2020: Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.

Le regole tecniche che sono già state emanate e sono in vigore sono molte, altre sono state approvate in via definitiva dal Comitato Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi (CCTS) ma non ancora vigenti, mentre altre ancora sono state presentate solo in bozza e dovranno seguire ancora un lungo iter.

In questo articolo andremo ad approfondire i concetti generali alla base di tali norme, in particolare risponderemo alle seguenti domande:

  • Cosa sono le Regole Tecniche Verticali?
  • Quali sono le RTV attualmente in vigore?
  • Quali sono le prossime RTV che entreranno in vigore?
  • Quali sono le RTV ancora in bozza?
  • Qual è la struttura delle RTV?
  • Quando si applicano le RTV?
  • A quali attività si applicano le RTV?

Cosa sono le Regole Tecniche Verticali (RTV)?

La vecchia definizione di RTV, legata al quadro normativo “tradizionale”, era vincolata alla specifica attività e la sua cogenza era legata al campo di applicazione diretto. (esempio DM 01/02/1986 e DM 20/07/2010).

La nuova definizione, introdotta con il DM 03/08/2015, è invece completamente differente dato che per RTV si intendono norme dedicate a singole attività (ad es. autorimesse, vani ascensori, ecc.) che costituiscono parte integrante del Codice di Prevenzione incendi e rimandano ad esso per tutti gli aspetti fondamentali.

Ciascuna RTV ha lo scopo di dare delle indicazioni particolari rispetto ad una specifica attività, oltre agli indirizzi generali alla progettazione antincendio dati dalla RTO.

Le RTV inoltre rimandano al Codice per termini, logiche applicative e misure antincendio da adottare ed hanno lo scopo di caratterizzare la specifica attività antincendio, dando indicazioni complementari o sostitutive sulle «strategie antincendio» previste nella sezione S del Codice. L’introduzione delle regole tecniche verticali ha permesso di ovviare le criticità che si erano venute a creare negli anni nella vecchia normativa, come la stratificazione delle norme e la disomogeneità nell’approccio ai medesimi aspetti della Prevenzione incendi.

L’obiettivo è quindi stato quello di creare un linguaggio tecnico comune, standardizzare e rendere omogenee le misure di prevenzione incendi da adottare e vincolarne l’applicazione alla struttura dei C.P.I.

Quali sono le RTV attualmente in vigore?

Ad oggi, sono state approvate undici regole tecniche, dunque parte integrante della Sezione V del nuovo Codice.

  • V.1 Aree a rischio specifico
  • V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
  • V.3 Vani ascensori
  • V.4 Uffici
  • V.5 Attività ricettive turistico alberghiere
  • V.6 Attività di autorimessa
  • V.7 Attività scolastiche
  • V.8 Attività commerciali
  • V.9 Asili nido
  • V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, …
  • V.11 Strutture sanitarie

Quali sono le prossime RTV che entreranno in vigore?

Sono state approvate in via definitiva dal Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi (CCTS), le nuove regole tecniche per:

  • RTV per edifici di civile abitazione;
  • RTV per le strutture ospedaliere;
  • RTV per lo stoccaggio e la trasformazione dei rifiuti.

Attualmente sono sottoposte all’iter di approvazione della Commissione Europea di Bruxelles.

Quali sono le Regole Tecniche Verticali ancora in bozza?

Il CCTS ha già presentato le bozze di revisione di tre nuove Regole Tecniche Verticali che saranno sottoposte alla procedura di approvazione, nello specifico:

  • RTV Edifici tutelati in generale,
  • RTV Chiusure d’ambito degli edifici civili.
  • RTV Locali di pubblico spettacolo
  • RTV Stazioni ferroviarie.

Il percorso che porterà queste bozze a vere e proprie Regole Tecniche Verticali vigenti è ancora lungo e dovremo attenderne la conclusione per poter avere un panorama normativo completo.

Qual è la struttura delle RTV?

La struttura delle singole norme ricalca quella del Codice:

  • Campo di applicazione: individua l’attività di riferimento della RTV, anche in funzione dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011.
  • Termini e definizioni: sono definiti i termini “ad uso esclusivo” della RTV.
  • Classificazioni: elenco dei parametri identificati dal normatore (massima quota dei piani, affollamento, numero di posti letto, tipologia delle aree, ecc.). che caratterizzano l’attività in esame.
  • Valutazione del rischio di incendio: sono le metodologie riportate nel capitolo “G.3 – Profili di rischio” del Codice. Per la valutazione del rischio di incendio non sono sufficienti i profili di rischio Rvita, Rbeni ed Rambiente ma è importante poter disporre anche di altre informazioni che consentono di effettuare in maniera più completa la valutazione del rischio.
  • Strategia antincendio: rappresenta il contenuto tecnico più importante del documento in cui vengono riportate le indicazioni relative le varie misure antincendio (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, esodo, controllo dell’incendio, ecc.) soluzioni complementari/sostitutive rispetto alle soluzioni conformi del Codice definite specificatamente la singola attività. Alcune misure antincendio non vengono indicate nelle RTV e pertanto occorrerà far riferimento alle soluzioni tecniche indicate nel Codice. È da ribadire che per ogni attività in esame è necessario attribuire i livelli di prestazione secondo i criteri definiti dal Codice per tutte le misure antincendio stabilite nello stesso.
  • Altro: racchiude eventuali integrazioni per far fronte alle criticità specifiche dell’attività che meritano un approfondimento o almeno alcune ulteriori indicazioni (ad esempio, scenari per l’implementazione dei modelli della FSE, ecc.).

Quando si applicano le RTV?

Con l’entrata in vigore il 20 ottobre 2019 del DM 12 aprile 2019 è stata modificata l’applicazione del Codice di prevenzione incendi ed è stato abolito il cosiddetto “doppio binario”. Se in precedenza la sua applicazione era facoltativa ed il professionista poteva ancora scegliere di utilizzare le vecchie regole tecniche, ora ne vige l’obbligatorietà per tutte quelle attività ancora prive di RTV.

Per quanto riguarda invece le attività per cui è stata già emanata la specifica Regola tecnica verticale il Professionista può ancora scegliere tra l’applicazione della RTV o far riferimento ai vecchi decreti prescrittivi.

Solo per le attività di autorimessa l’applicazione del Codice è obbligatoria dato che il DM 15 maggio 2020 ha definitivamente abrogato il vecchio DM 01/02/1986 e pertanto rimane come unico riferimento la RTV V.6.

A quali attività si applicano le RTV?

Le Regole Tecniche Verticali si applicano solo alle attività sopra soglia dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, ma possono comunque essere prese come riferimento per le cosiddette attività sotto soglia, cioè quelle escluse dal campo di applicazione diretto.

In conclusione possiamo affermare che Io sviluppo normativo iniziato con il DM 03 agosto 2015, che puntava ad un approccio prestazionale nella progettazione della Prevenzione incendi è in piena evoluzione, ed il futuro è proiettato verso l’emanazione di in Testo unico e verso un numero sempre crescente di RTV, con l’obiettivo di abbandonare progressivamente e definitivamente la vecchia e rigida struttura prescrittiva.

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Alessandro Temperini

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