È appena stato pubblicato in gazzetta ufficiale il Decreto ministeriale 29 marzo 2021 contenente la nuova Regola Tecnica Verticale RTV strutture sanitarie: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie”.

La norma si unisce alle RTV già approvate:

  • V.1 Aree a rischio specifico
  • V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
  • V.3 Vani ascensori
  • V.4 Uffici
  • V.5 Attività ricettive turistico alberghiere
  • V.6 Attività di autorimessa
  • V.7 Attività scolastiche
  • V.8 Attività commerciali
  • V.9 Asili nido
  • V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, …
  • V.11 Strutture sanitarie

Qual è il campo di applicazione di questa RTV?

Le attività ricadenti nel documento sono:

  1. le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto P > 25;
  2. le residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto P > 25;
  3. le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2. In tale superficie complessiva devono essere considerati i servizi ed i depositi.

Vediamo che nel campo di applicazione ricadono anche le RSA (Residenze sanitarie assistenziali), mentre sono escluse le case di riposo per anziani.

Come vengono classificate le strutture sanitarie?

La classificazione viene fatta in funzione della tipologia delle prestazioni erogate, in relazione alla quota di tutti i piani h ed in relazione al numero dei posti letto. In base alla tipologia di prestazione erogata la classificazione è la seguente:

  • SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;
  • SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;
  • SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

In relazione alla quota di tutti i piani h:

  • HA: -1 m < h ≤ 12 m;
  • HB: -5 m < h ≤ 24 m;
  • HC: -10 m < h≤32 m;
  • HD: -15 m < h ≤ 54 m;
  • HE: non ricomprese nelle precedenti;

Il numero dei posti letto definisce invece la classificazione P:

  • PA: 25 < n ≤ 50 posti letto;
  • PB: 50 < n ≤ 100 posti letto;
  • PC: 100 < n ≤ 500 posti letto;
  • PD: 500 < n ≤ 1000 posti letto;
  • PE: n > 1000 posti letto.

Un’ulteriore classificazione viene data in relazione alle aree contenute nell’attività, come quelle destinate a ricovero (TA), oppure quelle destinate alle prestazioni medico sanitarie di tipo ambulatoriale (TB). Non approfondiremo questa ulteriore classificazione, data la vastità e la specificità delle aree individuate, ma richiameremo unicamente le classificazioni per cui sono indicate misure relative al controllo del fumo e del calore come da capitolo S.8 del Codice.

Quali sono le misure per il controllo dei fumi i questa RTV?

Come premessa occorre ribadire che per quanto riguarda i livelli di prestazione da adottare nelle varie aree occorre far riferimento al corpo del capitolo S.8 del DM 18 ottobre 2019. La RTV da però indicazioni specifiche in merito ai vincoli da prevedere per alcune specifiche aree.

  • Nei compartimenti destinati ad aree di tipo TA2, le aperture di smaltimento per il livello II di prestazione (capitolo S.8) devono essere realizzate secondo il tipo d’impiego SEb.
    La classificazione TA2 è relativa alle aree adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il paziente è collegato ad apparecchiature salvavita o endoscopiche tali da impedire il suo rapido spostamento, pertanto lo smaltimento dei fumi deve essere assicurato per mezzo di aperture dotate di sistema automatico con attivazione asservita all’IRAI.
  • Le aree di tipo TB2 con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti non sigillate e in generale ogni area ove, a seguito d’incendio, non si può escludere la presenza di contaminazione radiologica dei prodotti della combustione, devono essere dotate di sistemi di ventilazione meccanica dotati di filtri assoluti (es. filtri assoluti a carboni attivi, …), realizzati in modo da evitare la dispersione di sostanze radiologiche eventualmente contenute nei prodotti della combustione. Le aree classificate TB2 sono quelle comprensive ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti sigillate o non sigillate o con presenza di apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante. Tale soluzione è alquanto “particolare” dato che l’utilizzo sezioni filtranti sulle espulsioni dei sistemi di controllo fumo, dove le temperature in gioco possono raggiungere anche i 400° C, è alquanto discutibile e si andrebbe in contro a difficoltà sia di tipo tecnico che certificativo.
  • I sistemi di ventilazione meccanica delle aree di tipo TB2 devono essere in grado di garantire la prestazione in caso di incendio. L’alimentazione elettrica dell’impianto deve essere garantita, oltre che dalla sorgente di alimentazione ordinaria, da alimentazione di sicurezza con caratteristiche di autonomia ed interruzione previste per “altri impianti” (capitolo S.10). Tale indicazione si sovrappone a quanto già riportato nella UNI EN 12101-10:2006 in merito alle alimentazioni dei sistemi di controllo fumi, aggiungendo il vincolo dell’autonomia minima di 120 minuti ed una interruzione media accettabile del servizio minore di 15s.

La nuova Regola Tecnica sulle strutture sanitarie aggiunge un ulteriore tassello alla prevenzione incendi italiana che, dopo l’introduzione del Codice si sta evolvendo verso su un approccio di tipo prestazionale e verso il Testo unico di Prevenzione Incendi.

Disclaimer

Le informazioni presentate in questo blog potrebbero non essere aggiornate in base alle normative attuali, per loro natura mutevoli. Si consiglia vivamente di verificare l'attualità delle informazioni presso fonti ufficiali prima di prendere decisioni basate su quanto riportato qui.

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