Dalla progettazione prescrittiva alla progettazione prestazionale della prevenzione e protezione contro gli incendi.
In questo articolo daremo una chiave di lettura semplificata a ciò che è stato emanato negli ultimi 20 anni dal legislatore. Useremo un filo conduttore che ci guiderà in soli 10 semplici passi sino ai giorni nostri; Il passo in più lo faremo per spingerci oltre e sbilanciarci verso ciò che accadrà nel prossimo futuro.
Commenteremo la frenetica evoluzione che ha coinvolto la normativa di prevenzione incendi. Dai primi decreti prescrittivi, pubblicati con cadenza annuale, sino alle normative prestazionali emanate con velocità e cadenza quasi mensile. Quest’ultime, come nel caso delle autorimesse, vengono addirittura cambiate radicalmente anche dopo soli due mesi dall’entrata in vigore.
Cerchiamo insomma di fare chiarezza su cosa è stato fatto fornendo un’occasione di ripasso anche a chi è stato un po’ distratto nel processo di legiferazione degli ultimi anni, o non ha avuto il tempo di stare al passo con questa immensa mole di decreti e norme uscite una di seguito all’altra.
Iniziamo percorrendo il primo passo da un decreto storico che fa molto parlare di sé ancora oggi.
1) In principio era il DM 10 marzo 1998
Sempre più spesso si discute in questi giorni del datato decreto. Pilastro di partenza per qualsiasi valutazione del rischio incendio negli ultimi vent’anni. Il decreto 10/03/98 ormai non più applicabile a quasi nessuna attività, sebbene non sia una regola tecnica, ha guidato i professionisti nella definizione generale di prevenzione per la progettazione delle attività soggette e non normate.
Dopo due decenni, però, vista la caratteristica di tutta la normazione di Prevenzione Incendi, si è reso necessario allineare i suoi contenuti alla nuova forma ed alla nuova metodologia di progettazione che la più recente legislazione ha commutato da prescrittiva a prestazionale. Oggi possiamo definirlo in stato di agonia e prossimo al pensionamento.
Proseguiamo verso il prossimo passo cercando di capire come la normativa è variata.
2) Il D.lgs. 139 del 08/03/2006
Dopo un passo lungo 9 anni effettuiamo una sosta su cosa è stato emanato ben 15 anni fa, in particolare soffermiamoci velocemente sul D.lgs. 139/2006. Legge che attribuisce ai vigili del fuoco (VV.F.) la competenza esclusiva sulla prevenzione incendi e, tra le altre mansioni, gli attribuisce il compito di elaborare norme del settore.
Se vogliamo essere puntuali, le norme vengono redatte sì dai vigili del fuoco, ma specificatamente dal loro comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (CCTS) e successivamente sono emanate dal Ministero dell’Interno sotto forma di D.M. (o D.M.I).
3) Arriviamo al DPR 151 del 2011
Nel solco tracciato dal D.lgs. 136/2006 esce il DPR 151/2011; regolamento di carattere amministrativo che coglie l’esigenza di “tutela della pubblica incolumità” e con primariamente due obiettivi:
- SEMPLIFICAZIONE del procedimento;
- RAPIDITÀ’ per l’avvio dell’attività (SCIA);
Stiamo parlando di temi ben noti che però ci permettono di percorrere tutti i passi nella direzione corretta e rinfrescando concetti di supporto ai ragionamenti successivi.
Questi obiettivi vengono ottenuti applicando dei principi come la modulazione gli adempimenti di prevenzione incendi in relazione alla pericolosità delle attività: principio di proporzionalità per assicurare la semplificazione.
L’applicazione del principio di sussidiarietà assicura invece una più elevata velocità all’apertura delle attività. Celerità ottenuta per mezzo del trasferimento di compiti e funzioni dai VV.F. verso i Professionisti Antincendio.
- PROPORZIONALITÀ -> SEMPLIFICAZIONE
- SUSSIDIARIETÀ -> RAPIDITÀ
Il DPR 151/2011 individua 80 attività soggette a controllo e le suddivide in 3 categorie: A, B, C; per le A e B controlli a campione, le B e C obbligo parere su progetto, solo per le C viene previsto il parere su progetto e il sopralluogo obbligatorio.
Un’importante considerazione per le attività di tipo B è che fino a ieri, cioè fino a fine 2019, venivano gestite con il DM 10 marzo 1998 terreno base per la loro progettazione.
Sono tutti passaggi che spostano l’asticella delle responsabilità dall’interno del comando dei vigili del fuoco all’esterno in direzione dei Professionisti.
Chiaramente per fare questo passaggio di testimone c’è bisogno della struttura normativa adeguata: cioè la presenza di norme definite e chiare che consentono al professionista di svolgere pacificamente il suo lavoro.
Questa specifica necessità ha, a mio avviso, portato ad una legiferazione molto più veloce e con la pubblicazione di normative non sempre applicabili. Siamo pronti per fare il 4° ed importante passo verso la…
4) Nascita del Codice di Prevenzione Incendi – DM 03/08/2015
In tutto questo disegno “la parte del leone” la fa il Codice di Prevenzione Incendi (o Codice PI) perché ha visto un’accelerazione nella produzione di norme davvero impressionante, soprattutto se teniamo conto che negli anni ‘80 forse c’erano 2 norme di prevenzione incendi e ne usciva una nuova ogni 2-3 anni. Oggi escono 4-5 norme all’anno quindi l’attenzione al costante aggiornamento deve essere massima. Il Blog ci permetterà di rimanere aggiornati.
Il Codice vede la luce dopo circa 3 anni di lavoro da parte di tantissimi gruppi e molti stakeholder con l’emanazione del DM 03 agosto 2015.
Norma vasta e complessa che stravolge la logica di lavoro consolidata sino ad allora e che ha spaventato il mondo delle professioni.
Fortunatamente all’epoca era facoltativo. Possiamo dire che rappresentava un problema da sistemare nel corso del tempo a venire.
Il codice ha ancora oggi la stessa struttura con una parte Regolamentare attuativa e una parte più corposa di Tecnica il cui allegato è diviso in sezioni (Generalità, Strategie, Verticali, Metodi). La logica di progettazione è basata su livelli di rischio e strategie atte al raggiungimento del livello di sicurezza. Tutto con chiave prestazionale.
Dopo 4 anni di prova volontaria sul campo diventa cogente: inizia una vera e propria frenesia legislativa che ci porta al 5° passo del nostro percorso normativo.
5) La fine del doppio binario con il DM 12/04/2019
Viene pubblicato il 12 aprile 2019 noto perché determina la “fine del doppio binario” per le attività non normate direttamente, cioè: non consente più di scegliere quale criterio progettuale utilizzare tra il Codice di Prevenzione Incendi o i vecchi criteri tecnici.
Il Codice subentra a pieno titolo al DM 10 marzo 1998 e ne sancisce l’inizio della sua lenta agonia.
6) La Comparsa delle RTV
Il Codice contiene al suo interno le prime tre Regole Tecniche Verticali, quelle che, se pur non perfette, avevano ultimato l’iter di approvazione, in particolare la V1 – attività a rischio specifico, V2 – atmosfere esplosive e la V3 – Vani ascensori.
N.d.R.: Il DM 03/08/2015 è stato approvato molto in fretta prima di Ferragosto, probabilmente per chiudere il lungo lavoro prima delle ferie estive, lavoro diventato a quel punto urgente dopo 3/4 anni di stesura.
Il nostro 7° passo riguarda ancora una volta il Codice, soprattutto perché…
7) il Codice cresce ed evolve in “Codice 2.0 di Prevenzione Incendi”
Poiché il DM 12/04/19 rende obbligatorio il Codice per circa la metà delle 80 attività soggette al DPR 151, e dato che si è testata la quasi inapplicabilità pratica del Codice come concepito dal DM 03/08/15, sostituire il DM 10 marzo 98 per tutte queste attività ha creato un buco normativo che occorre colmare velocemente, magari con l’emanazione di un nuovo decreto che modificasse l’Allegato Tecnico per renderlo effettivamente applicabile e consentire la progettazione ai Professionisti.
Questo desiderio è stato esaudito con l’emanazione del DM 18/10/2019 definito anche “nuovo Codice PI” o “Codice 2.0”; così soprannominato perché ha modificato profondamente, o meglio riscritto, l’Allegato Tecnico del 03/05/2015 andando a risolvere il problema creatosi con il termine del doppio binario.
8) L’evoluzione delle RTV ed il loro allineamento DM 14/02/2020
Durante il quadriennio di evoluzione del Codice, cioè dal 2015 al 2019, è proseguita anche la produzione di normativa ed in questi anni sono state pubblicate altre 5 regole tecniche verticali (nr.2 nel 2016, nr.2 nel 2017 e nr.1 nel 2018), nello specifico:
- V.4 – Uffici
- V.5 – Alberghi
- V.6 – Autorimesse (I° versione)
- V.7 – Scuole
- V.8 – Locali commerciali
Tutte queste RTV dovevano essere allineate al nuovo linguaggio del Codice 2.0, così è stato emanato il DM 14/02/2020 detto “Decreto di allineamento delle RTV al Codice”
9) Il COVID-19 e la correzione degli errori – DM 06/04/2020
L’evoluzione naturalmente continua imperterrita e, dopo l’emanazione del DM 14/02/2020, si entra nei tempi della pandemia globale e del COVID-19 che tuttavia non sospende l’emanazione delle normative che avevano ultimato l’iter di approvazione.
Il 06 aprile infatti viene pubblicata la V.9 – Asili nido con il DM 06/04/2020. Questa normativa contiene al suo interno anche modifiche ad altre già in vigore come le V.4 (Uffici), V.5 (Alberghi) e V.7 (scuole).
Era talmente frenetica l’attività e talmente forte la pressione a colmare i vuoti normativi, che nelle versioni recepite c’erano degli errori, soprattutto nelle tabelle dei rispettivi DM.
È stata colta l’opportunità del Decreto della V.9 per correggere tutti gli errori delle altre attività.
Questo 9° passo è fonte di un potenziale errore ed è opportuno ricapitolare che per progettare correttamente con le RTV V.4, V.5 e V.7 abbiamo due possibilità:
- troviamo un testo integrato dei DM specifici con le relative modifiche successive;
- prestiamo molta attenzione con il testo originale delle V.4, V.5 e V.7 pubblicate dal DM 14/02/20 e le allineiamo in fase progettuale alle modifiche imposte dal DM 06/04/20.
Come vedete si tratta di un quadro piuttosto complesso, per questo si è ritenuto utile, se non addirittura necessario, fare questo tipo di articolo di sunto prima della pubblicazione di articoli specifici sulle tematiche più interessanti.
10) La terza versione del decreto “Autorimesse” – DM 15/05/2020
Proseguendo in ordine cronologico il 15 maggio 2020 esce finalmente la tanto attesa V.6 – “autorimesse” nella sua III versione che si sarebbe voluta mettere nel decreto di allineamento. Infatti, il DM di febbraio contiene in sé anche la V.6 – Autorimesse nella II versione che però, dopo soli 3 mesi dall’emanazione, è stata ulteriormente riscritta.
Le autorimesse che dall’86 sono arrivate al 2016 (cioè dopo 30 anni) con lo stesso DM, improvvisamente vedono la pubblicazione di 3 norme specifiche dal 2016 al 2020, capite bene che è una cosa a cui non eravamo preparati, una cosa inusuale.
I ragionamenti sulle Autorimesse sono degni di uno specifico articolo di approfondimento per la loro progettazione. In questo articolo è importante ricordare che:
Le autorimesse sono la prima, e ad oggi l’unica, attività PER LA QUALE LA REGOLA TECNICA RTV V.6 È COGENTE ED OBBLIGATORIA senza la possibilità di utilizzare altri criteri tecnici di progettazione.
Era sbagliata la norma precedente?
Forse sì! La costruzione normativa era talmente complessa e talmente collegata ed affidata ad “n” gruppi di lavoro che è mancato, per un certo periodo, una visione generale del tutto. Visione ripresa e corretta in questi ultimi mesi.
Continuando con il percorso, su base temporale, l’ultima uscita sino alla data di pubblicazione del presente articolo è la V.10 con il DM 10/07/2020 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in Edifici Tutelati”.
FINALMENTE LA FOTO DELLA SITUAZIONE COGENTE
Con il 10° passo del percorso e la pubblicazione della prima Regola Tecnica Verticale cogente ed obbligatoria di tutto il panorama normativo siamo giunti al termine di questo cammino.
Abbiamo affrontato passo dopo passo o meglio dire, Decreto dopo Decreto, tutta l’evoluzione normativa che ci ha condotto dall’ormai superata progettazione prescrittiva con i vecchi criteri tecnici alla progettazione prestazionale secondo Codice di Prevenzione Incendi.
Sperando di aver aiutato nella messa in ordine dei complessi temi trattati, colorandoli con delle opinioni personali, riassumo che gli obiettivi di Semplificazione e Rapidità sono stati raggiunti con i principi di proporzionalità e di sussidiarietà.
Che dunque il Professionista Antincendio può valutare la conformità dell’attività alla normativa e sostituirsi nei compiti dei funzionari VV.F. presentando la SCIA ed Asserendo che quell’attività rispetta la norma di prevenzione.
In aggiunta, dopo la frenetica pubblicazione di normative attuative e di specifiche regole tecniche si è delineata una struttura coerente ed applicabile alla quasi totalità dei casi.
La rappresentazione grafica è riassuntiva della situazione legislativa cogente.
Avendo uno schema legislativo strutturato, il cui processo di costruzione tenuto del legislatore è approfonditamente trattato nell’Ebook nr.08: – L’evoluzione normativa della prevenzione incendi, 10 anni di normazione riassunti in pochi semplici passi, siamo arrivati alla situazione attuale dell’evoluzione normativa che ha caratterizzato la legislazione della Prevenzione Incendi nell’ultimo decennio sino ai giorni nostri.
Il cammino è ben lontano dall’essere arrivato a conclusione, quindi, siamo pronti per compiere il 10°+1 passo che, come promesso nell’incipit dell’articolo, ci farà sbilanciare verso il futuro imminente…
10+1) COSA CI ASPETTERÀ DOMANI?
Proviamo ad ipotizzare, seguendo la traiettoria sopra descritta e interpretando i “rumors” che giungono dai vari comitati di lavoro normativo, cosa ci aspetta nell’immediato futuro.
Possiamo già dichiarare presenti tre grandi novità e sbilanciarci anche sui relativi periodi di recepimento. Ognuna delle novità sarà oggetto di interessanti articoli di blog colmi di ulteriori news ed approfondimenti.
- Circolano già in rete le bozze delle nuove RTV che sono in fase di prossima pubblicazione. (Edifici di civile abitazione, Strutture Sanitarie, Attività di intrattenimento e di spettacolo, Stoccaggio e trattamento rifiuti, Edifici tutelati diversi da musei, gallerie, esposizioni).
Si andranno a sommare al panorama normativo ad oggi vigente, ci aspettiamo che, oltre alla parte tecnica con indicazioni specifiche sulle l’attività, ci siano anche delle modifiche alla parte Regolamentare che porteranno in abrogazione vecchi DM e che correggeranno alcuni errori ancora in essere.
Staremo a vedere nei prossimi 12 mesi…
- Siamo ormai giunti ad una fase di superamento del DPR 151/2011 che è stato un seme basilare innestato sul solco del D.lgs.139/2006.
Il CCTS ha ridefinito le soglie di attribuzione delle categorie A, B, e C; ha variato anche l’elenco delle attività includendo i depositi di rifiuti e le discariche, portando così ad un totale di 81 le attività soggette a prevenzioni incendi.
N.d.R.: Attività inclusa dato che in questi anni si sono verificati numerosi incendi in tali tipologie. Uscirà nel prossimo futuro una specifica RTV per loro.
Quindi il panorama si complicherà un po’, ma avremo del tempo per abituarci perché la pubblicazione non è immediati. Essendo una modifica ad un D.lgs., nonostante il lavoro del CCTS sia terminato a fine luglio 2020, si prevedono delle commissioni parlamentari che sono solitamente più lente rispetto all’emanazione dei Decreti Ministeriali.
Probabilmente il superamento avverrà dopo l’estate 2021, tra 5/6 mesi almeno.
- Si sta andando verso l’abrogazione del DM del 10/03/1998.
Il suo superamento è stato saggiamente strutturato su principio di modularità per consentire di aggiornare o modificare singolarmente i molteplici temi trattati dal datato DM; la struttura della modifica è stata basata sull’Art.46 del D.Lgs. 81/08 che, grazie agli specifici commi, ha guidato il gruppo di lavoro verso la stesura di tre differenti normative, anch’esse oggetto di specifico approfondimento con articoli di questo Blog.
Riassumendo: in sostituzione al DM 10/03/98 avremo una normativa per la definizione della Gestione e Strategia Antincendio (Decreto “GSE”), una normativa per i controlli di impianti e attrezzature antincendio con una specifica trattazione della formazione del personale e dell’ente rilasciante la formazione (Decreto “controlli”) ed una normativa che riguarderà le misure di prevenzione e protezione incendio per le attività sottosoglia, cioè quelle non soggette ai controlli di prevenzione incendi (Decreto “minicodice”).
Questa sarà un’importantissima novità che vedrà la luce già nella tarda primavera del 2021.
Non perdetevi gli approfondimenti su questa ed altre tematiche simili, condividete l’articolo per una maggiore divulgazione a colleghi e conoscenti.
L’evoluzione normativa della prevenzione incendi
10 anni di normazione riassunti in pochi semplici passi. Un aiuto concreto per tutti i professionisti del settore utile districarsi in una normativa complessa e importante da conoscere.