Finalmente sono emanate delle linee guida in merito alla sicurezza antincendio per le autorimesse di superficie non superiore a 300 metri quadri.
Dopo l’abbandono del D.M. 1/2/1986 per le autorimesse, l’introduzione del Codice di prevenzione incendi e la relativa RTV con il D.M. 15/05/2020, il panorama normativo è completo con la Circolare n. 17496 del 18 dicembre 2020. Il nuovo documento costituisce una guida tecnica con indicazioni ai fini della sicurezza antincendio per le autorimesse di superficie non superiore a 300 metri quadrati e non soggette al D.P.R. 151/2011.
Da dove proviene la richiesta della circolare?
La richiesta, partita dalla rete delle Professioni Tecniche, d’individuare una guida tecnica non cogente a supporto dei progettisti è stata recepita dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco che ha emanato un elaborato tecnico recante i “Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300m2“, approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.
Tale documento fa riferimento al Codice di prevenzione incendi e costituisce un utile riferimento per la progettazione e la realizzazione delle autorimesse sotto soglia.
Quali indicazioni vengono riportate?
Non è scopo di questo articolo entrare nel merito delle specifiche indicazioni dalla circolare n. 17496, ma vogliamo solo focalizzarci sulle indicazioni riportate per quanto riguarda il controllo del fumo e del calore in funzione della classificazione data alle autorimesse sotto soglia:
- A1 – autorimesse di superficie fino a 100m2
Le aperture di smaltimento fumi e calore, realizzate con qualunque tipologia di impiego, devono avere una superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa e devono aprirsi su spazio a cielo libero.
- A2 – autorimesse di superficie superiore a 100m2 e fino a 300m2
Le singole aperture di smaltimento fumi e calore, che concorrono alla superficie utile minima complessiva (non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa), devono essere ciascuna di superficie minima non inferiore a 0,1m2.
Continua a seguire il nostro blog perché negli articoli successivi approfondiremo tutti i contenuti della Circolare n. 17496.
Per scaricare la la Circolare n. 17496 del 18 dicembre 2020 clicca qui.