Gli adempimenti della Prevenzione Incendi

Dopo aver riassunto in modo puntuale la gerarchia della legislazione italiana e delle normative europee è tempo di iniziare ad approfondire le tematiche riguardanti la prevenzione incendi.

Prima di scendere nello specifico di ogni singolo DM e di tutte le informazioni sul controllo del fumo e del calore, proviamo a riordinare la normativa vigente sulla prevenzione incendi.

INTRODUZIONE

In Italia, a differenza di molti altri Paesi, la predisposizione delle norme di prevenzione incendi e la verifica del loro rispetto viene demandato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La prima versione della normativa per il controllo del fumo e del calore, ormai risalente agli anni ‘60, era nata dal corpo dei Vigili del Fuoco il quale, avendo conoscenza e coscienza, la scrisse sulla base delle competenze apprese sul campo.

Questa norma però venne scritta sulla base degli interventi dei VVF, che, in genere, avvengono circa 10/20 minuti dopo il divampare dell’incendio. Andava cioè a gestire e migliorare le loro necessità in quel momento.

Ma che conoscenze si avevano, in quegli anni, riguardo a ciò che accadeva nei primi 20 minuti dell’incendio?

Seppur magari non errata, quella prima normativa si presentava come non esaustiva e sicuramente più sbilanciata in ottica di protezione piuttosto che di prevenzione.

Questa realtà oggigiorno è cambiata in modo incredibile. Grazie all’evolversi della conoscenza, alla presenza di videocamere praticamente ovunque, o grazie anche alla Fire safety engineering, non abbiamo più solo l’esperienza diretta del pompiere che interveniva, ma possiamo fare affidamento anche su tutta una serie di dati e valutazioni anche predittive, perché quando parliamo di Ingegneria della sicurezza antincendio, di FSE, abbiamo un qualcosa di predittivo sul comportamento dell’incendio (anche di quei primi 20 minuti che in sostanza sono la parte che più coinvolge gli occupanti per le fasi di esodo e per le fasi in cui sono in diretto pericolo). Quindi, quei primi 20 minuti, anni orsono ignoti, oggi stiamo imparando a conoscerli. 

Iniziando questo processo abbiamo capito che non sono solo le fiamme a doverci spaventare, anzi, il pericolo maggiore è costituito dal fumo. Ecco allora che arriviamo a parlare di Smoke Management e non di problema del fuoco o di problema dell’incendio (qui un articolo approfondito di come la normativa si è evoluta nei decenni in questo senso).

Riprendiamo il tema della normativa di prevenzione incendi. Negli anni trascorsi si è fatto un forte ricorso alle circolari emanate dal Ministero dell’Interno, seppur questi tipi di provvedimento dovrebbero avere efficacia vincolante solo nei confronti di soggetti interni all’Amministrazione. (gerarchia legislativa)

Con l’evolversi degli anni e con la presenza di un vasto ventaglio di normative e regole tecniche, lo schema di regola tecnica di prevenzione incendi ha preso sempre più forma e attualmente è vigente come allegato di decreto del Ministero dell’interno. Questi allegati rappresentano per la prevenzione incendi una Regola Tecnico Orizzontale o RTO.

Tali norme orizzontali trattano argomenti di carattere generale, termini e definizioni, resistenza al fuoco, reazione al fuoco, impianti di protezione attiva, ecc., mentre una struttura verticale RTV approfondisce i temi integrando o modificando le indicazioni della RTO.

Le “norme verticali” sono specifiche per una determinata attività, come ad esempio le autorimesse, attività commerciali, strutture sanitarie, ecc.

Visto si potrebbe creare confusione nell’uso indistinto dei termini “norme” e “regole tecniche”, ecco una veloce definizione utile a chiarirne il significato:

Regola tecnica – disposizione regolamentare cogente, resa obbligatoria, nel caso dell’Italia, attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o in un atto legislativo, come ad esempio, il D.Lgs. n. 81/2008, il D.P.R. n. 151/2011, il D.M. 3 agosto 2015, ecc.

Norma – specifica tecnica che definisce le caratteristiche dimensionali, prestazionali, ambientali, di qualità, sicurezza, organizzazione, ecc. di un prodotto, processo o servizio. Adottata da un organismo di normazione riconosciuto per applicazione ripetuta o continua.

RTO ED RTV PER GLI ADEMPIMENTI PREVENZIONE INCENDI

Ormai è chiaro che una “regola tecnica” di prevenzione incendi è disposizione cogente e che va obbligatoriamente rispettata dal momento in cui entra in vigore. Come illustrato in altri articoli, avviene con la sua pubblicazione in gazzetta ufficiale e solitamente come allegato ad un decreto del ministero dell’interno (D.M).
Una regola tecnica “verticale”, invece, è una disposizione applicabile ad una attività specifica.

GLI ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PREVENZIONE INCENDI

Rimandando all’articolo del Blog sull’evoluzione normativa dell’ultimo ventennio (10+1) per la discussione sull’emanazione dei decreti negli anni, fissiamo a questo punto la base per fotografare un modo semplice gli adempimenti generali occorrenti per la prevenzione incendi in Italia.

La sicurezza all’incendio ha lo scopo di raggiungere una protezione dello stesso livello per tutto il territorio nazionale. Questo scopo ha portato alla definizione di 81 attività (alla data di stesura dell’articolo) definite “attività soggette” ed elencate nell’allegato I al D.P.R. 151/2011. Tale attività sono sottoposte a controlli da parte dei Vigili del Fuoco.

I responsabili di queste attività, siano essi enti o privati, sono tenuti a rispettare i vari adempimenti di prevenzione. Per il principio di rapidità su cui è basato lo stesso 151/2011, le attività sono autorizzate all’apertura con la presentazione della SCIA antincendio spostando la responsabilità verso i professionisti antincendio che garantiscono la correttezza ed il rispetto delle normative.

Tale responsabilità, spesso di tipo penale, è molto pesante ed abbiamo dedicato un intero articolo sul tema.

Naturalmente non tutte le attività vengono gestite in egual misura ma sono suddivise in categorie: A,B e C in funzione del rischio d’incendio.

Dunque, il documento da valutare è la SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività)

Le procedure per la prevenzione degli incendi vengono semplificate dal DPR che applica alle procedure antincendio la SCIA. Il nuovo regolamento determina una differenziazione degli adempimenti procedurali in funzione delle categorie:

Categoria A: attività dotate di ‘regola tecnica’ di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;

Categoria B: attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria ‘superiore’;

Categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della ‘regola tecnica’.

Grazie al DPR 151 del 2011 che alle successive circolari a chiarimento, si delimita uno scenario che descrive le varie documentazioni da redigere e presentare in funzione della categoria.

Tra le varie documentazioni ci sono anche degli atti notori a firma del titolare dell’attività, del Professionista Antincendio e di eventuali tecnici abilitati che dichiarano e comprovano la realizzazione dell’intera opera (impiantistica inclusa) secondo le norme antincendio e della regola dell’arte.

adempimenti prevenzione incendi

Per le categorie a rischio medio (B) ed a rischio Alto (C), i responsabili delle attività soggette devono depositare al Comando di competenza la domanda di valutazione del progetto, sia essa di nuovi impianti o di modifiche consistenti a quelli esistenti.

La modulistica da presentare per instradare una pratica è descritta nell’articolo (MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI) e sull’Ebook specifico.

Naturalmente allegata all’asseverazione và una serie di documentazioni a firma del tecnico abilitato (professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze) come ad esempio la scheda informativa generale, la relazione tecnica e gli elaborati grafici.

Cerchiamo di sintetizzare i principi di buona prassi per fornire degli elementi di valutazione utili anche ai professionisti che operano in questo campo. Un valido supporto possiamo trovarlo nella Circolare DCPREV prot.n.14809 del 06.11.2020 che, se pur rivolta ai Comandi provinciali, fornisce indicazioni al personale incaricato dell’istruttoria delle pratiche affinché privilegi il seguente ordine di priorità di evasione:

  1. SCIA in categoria A, B.
  2. Valutazione del progetto;
  3. SCIA in categoria C;
  4. Vigilanza;
  5. Attestazioni di rinnovo.

SCIA in categoria A e B

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.P.R. 151/2011, per le attività di cui all’allegato I di categoria A e B, il Comando “entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”.

Le SCIA in categoria A e B devono essere sottoposte a controllo in misura non inferiore a quanto indicato annualmente dall’Amministrazione (8%).

Nell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 viene inoltre indicato che i controlli nelle attività di categoria A e B “sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate”.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Grazie all’entrata in vigore dal 18 novembre 2015 del Codice di prevenzione incendi D.M. 3 agosto 2015 , rappresentante la Regola Tecnico Orizzontale (RTO), è stato introdotto un differente approccio metodologico rispetto al passato. Ora la progettazione non è più prescrittiva ma prestazionale; ciò porta anche ad una variazione degli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del progetto.

Grazie al Codice PI, le misure di prevenzione incendi nascono da una valutazione del rischio, attraverso soluzioni conformi, alternative o in deroga (leggi qui il nostro approfondimento). Ora, la valutazione del progetto fatta dal funzionario si limita a verificare la “corrispondenza delle misure di prevenzione incendi” messe in campo dal progettista.

Alla luce di questi radicali cambiamenti e tenendo conto che la valutazione del rischio di incendio rimane piena responsabilità del progettista, i pareri espressi dal Comando devono dare evidenza della completezza e dell’adeguatezza del progetto, senza impartire prescrizioni, fornendo eventualmente indicazioni correttive per il superamento delle non conformità rilevate.

Abbiamo superato l’era in cui il Comando prescriveva metodi e soluzioni andando a modificare la progettazione redatta dal professionista e prescrivendo altri oneri aggiuntivi.

SCIA in categoria C

Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 151/2011, per le attività di cui all’allegato I di categoria C, il Comando, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, “entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua i controlli attraverso visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”.

L’assegnazione delle SCIA di categoria C al responsabile dell’istruttoria deve avvenire con tempestività per evitare prolungamenti dei tempi. Analogamente nel caso di richiesta di conformazione in esito al sopralluogo, l’Ufficio preposto (di norma l’Ufficio prevenzione incendi) deve assegnare con tempestività al responsabile dell’istruttoria, l’eventuale documentazione integrativa.

Il responsabile dell’istruttoria deve concludere il controllo curando l’adozione degli atti amministrativi e giudiziari conseguenti entro la scadenza del termine imposto, comunque non oltre i 45 giorni.

VIGILANZA

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 139/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2017 e dal D.Lgs. n. 127/2018, “la vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate”.

In sede locale ogni Comando definirà, tra le altre cose, le modalità di attivazione della vigilanza ispettiva in caso di:

  • Interventi di soccorso coinvolgenti attività soggette a controllo, qualora la verifica degli atti evidenzi irregolarità;
  • Esposti e segnalazioni, che possono pervenire, oltre che dai privati, anche da Prefettura, Questura, Amministrazioni Pubbliche o Enti Locali;
  • Diverse situazioni che si possono verificare nell’attività istituzionale.

Le attività di vigilanza ispettiva a campione potranno essere svolte su indicazione della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica o della Direzione Regionale/Interregionale, oppure a seguito di accordi o protocolli definiti in sede locale (ad esempio presso la Prefettura o nell’ambito dei Comitati di coordinamento ex. art. 7 D.Lgs. 81/2008 e dei relativi Organismi provinciali, ecc.).

Rinnovo periodico

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.P.R. 151/2011 “La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’art. 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione”.

L’attestazione di rinnovo è un atto sottoscritto dal titolare dell’attività, il quale dichiara “l’assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio” precedentemente comunicate.

La dichiarazione è soggetta a controllo se:

  • Sorgono fondati dubbi sulla veridicità, tra cui possono rientrare i casi delle attestazioni di rinnovo periodico “tardive”;
  • A campione, nella misura minima del 5% delle attestazioni presentate.

Qualora si evidenzia la mancanza di requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi ovvero condizioni di sicurezza antincendio variate, dovranno essere attivati i conseguenti procedimenti amministrativi e penali.

Con quale normativa redigiamo pratiche di Prevenzione Incendi?

Una norma primaria (art. 15 del D.Lgs. 8.03.2006, n. 139) stabilisce le modalità di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi, le quali sono adottate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.

Dette norme sono fondate su presupposti tecnico scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

Prevenzione: misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell’insorgere degli incendi e delle esplosioni attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull’agente ossidante;

Protezione: misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell’incendio e delle esplosioni attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

Al comma 3 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 139/2006 è specificato che fino all’adozione delle citate norme tecniche, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.

In base a quanto sopra si poteva, comunemente, individuare una distinzione tra le cosiddette attività “normate”, disciplinate da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, e quelle “non normate” alle quali si applicano i criteri generali di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 15 comma 3 del D.Lgs. n. 139/2006.

Tale distinzione ha subito un netto affievolimento con l’entrata in vigore del codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015, che ha inserito nel campo di applicazione numerose attività soggette a controllo di prevenzione incendi, le quali in precedenza non avevano riferimenti specifici e quindi dovevano essere applicati i citati criteri generali di cui all’art. 15 comma 3 del D.Lgs. n. 139/2006.

Inoltre, con l’entrata in vigore del D.M. 12 aprile 2019, a decorrere dal 20 ottobre 2019 è terminato il periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica.

Il citato decreto ha anche ampliato il campo di applicazione alle attività di cui all’allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, aggiungendone altre al precedente elenco, introducendo, per molte di queste, l’obbligo di applicare il Codice come unico riferimento normativo.

CONCLUSIONI

Con questo articolo termina il richiamo generale della legislazione e della normativa della Prevenzione Incendi. Insieme abbiamo visto la gerarchia della normativa italiana, di quella europea, dell’evoluzione normativa degli ultimi 20 anni e gli adempimenti della prevenzione incendi.

Ora, iniziamo ad entrare nel merito della modulistica e dei documenti che devono essere presentati al Comando VVF, quindi redatti dalle figure coinvolte. Chiariamo il tutto con degli esempi di modulistica da redigere per la realizzazione di un sistema di controllo del fumo e del calore. Questo ci permetterà anche di definire dettagliatamente tutte le certificazioni e le specifiche dei componenti che lo compongono.

A cappello dell’intero discorso, tratteremo il delicato tema della responsabilità giuridica di ogni figura della filiera in chiave civile ed in chiave Penale.

Disclaimer

Le informazioni presentate in questo blog potrebbero non essere aggiornate in base alle normative attuali, per loro natura mutevoli. Si consiglia vivamente di verificare l'attualità delle informazioni presso fonti ufficiali prima di prendere decisioni basate su quanto riportato qui.

Articoli Correlati

Controllo fumo e calore

03/15/2023