La gerarchia legislativa in Italia

Sei un committente e vuoi approfondire la tematica della gerarchia legislativa in Italia? Sei un professionista antincendio e vuoi essere sicuro di applicare correttamente i DM? Magari, sei un tecnico abilitato che utilizza la normativa nazionale ed internazionale per rispondere ad una prescrizione di legge italiana.

Ecco, se hai risposto sì ad una o più di queste domande, sappi che questo articolo è stato scritto per agevolare il tuo lavoro, ma potrà tornare utile anche nel caso in cui tu stia lavorando presso un Ufficio Tecnico di un’impresa che redige la documentazione e le certificazioni da consegnare.

Prima di cominciare però va aggiunto un piccolo disclaimer: si tratta di un articolo molto utile ma lontano dagli schemi tipici dei blog post. Il linguaggio utilizzato è quello giuridico, spesso ostico ma necessario come base di informazioni per poter comprendere le valenze delle documentazioni. 

Oltre a rinfrescare tali nozioni, servirà ad avere consapevolezza degli obblighi degli attori coinvolti nella prevenzione incendi e di conseguenza delle relative responsabilità penali e civili.

Iniziamo presentando in modo semplice e lineare la panoramica della legislazione nazionale ed internazionale, distinguendo i livelli e le relative gerarchie per poter attribuire il giusto peso ad ogni documento o normativa riguardante la prevenzione incendi (e dunque lo smoke management) argomento principe del blog.

INTRODUZIONE

Troppo spesso accade nel nostro lavoro che le tematiche siano trattate da differenti provvedimenti normativi (Leggi, Decreti Legge, Circolari, etc.) che si sovrappongono e vengono emanati in modo caotico (sul tema abbiamo prodotto uno specifico articolo sull’evoluzione normativa degli ultimi 20 anni).

Architetti, ingegneri, tecnici ed Aziende, sono costretti ad un continuo aggiornamento per districarsi in numerosi provvedimenti di varia natura, prestando molta attenzione per evitare di incorrere in errori che conducono ad una responsabilità penale. Tutto questo nonostante gli sforzi del Legislatore di razionalizzare e coordinare tutte le disposizioni in “Testi Unici” o “Codici”.

In questo post vogliamo fare chiarezza sulla gerarchia delle fonti normative e sulla loro gerarchia nel Diritto Italiano.

GERARCHIA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

La legislazione nazionale (o meglio definita NORMATIVA) è ordinata secondo una precisa gerarchia suddivisa in livelli. Per meglio comprenderne la struttura possiamo dire che essa è rappresentabile come una piramide la cui punta è rappresentata dalla Costituzione. Più in basso vi sono le leggi ordinarie ed ancora sotto compaiono i regolamenti e gli usi.

Come ormai ben noto, la Costituzione è il documento su cui si basano i principi fondamentali della nostra Repubblica e detta le regole che devono reggere i rapporti fra cittadini e fra cittadini e Stato, nonché i rapporti politici ed economici. Ad essa si devono conformare tutte le altre normative, se così non fosse, queste ultime, di grado inferiore, verrebbero dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale ed eliminate dall’ordinamento giuridico.

Tutto dunque dipende dalla COSTITUZIONE ITALIANA

È la legge fondamentale dello Stato, definita spesso come “la legge delle leggi” nel senso che tutte le norme che vedremo e che valgono sul territorio italiano traggono da essa la legittimazione.

Ma quali sono gli altri livelli previsti dalla legislazione?
Il diritto privato si basa su una scala gerarchica delle fonti rappresentata graficamente dalla piramide appena illustra e che, in ordine di importanza, è suddivisa in:

PRIMO LIVELLO

  • Legge
  • D.P.R. – Decreto del Presidente della Repubblica
  • D.Lgs. – Decreto Legislativo
  • D.L. – Decreto Legge (emanato dal Governo -temporaneo: decade dopo 60 gg se non convertito in Legge – emanato solo per questioni a carattere di urgenza, i Decreti Legislativi, adottati dal Governo su delega del Parlamento, sono atti normativi aventi efficacia di leggi formali)

SECONDO LIVELLO

  • D.M. – Decreto Ministeriale (Emanato dai Vari Ministeri)
  • D.P.C.M. – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
  • D.C.I. – Delibera Comitato Interministeriale

TERZO LIVELLO

  • Circolari
  • Interpretazioni (o pareri)
  • Ordinanze

Infine: gli usi e le consuetudini comportamentali e procedurali.

IL RACCORDO DELLE LEGGI E NORME

Ancora una volta, in questo complesso panorama normativo, risulta importante capire bene il criterio per il raccordo ed il coordinamento di leggi promulgate in tempi diversi ma che possono sovrapporsi nelle tematiche trattate.

Le regole fondamentali per il raccordo sono sostanzialmente due:

  1. Una norma successiva di grado inferiore non può modificare una norma precedente di grado superiore;
  2. Tra norme di pari efficacia quelle successive abrogano ed integrano quelle precedenti.

Queste regole così semplici ma importanti sono la base per capire gli Obblighi e responsabilità del Professionista Antincendio, accuratamente approfonditi in questo nostro precedente post

Le Circolari Ministeriali, i pareri e le ordinanze vengono emanate dagli organi amministrativi, al fine di precisare i criteri applicativi per la corretta attuazione dei principi legislativi.

Usciti dai livelli gerarchici delle leggi, entriamo nel mondo del saper fare e che sempre più spesso sono a corredo della “regola dell’arte” (espressione basilare su cui spenderemo qualche minuto al termine dell’articolo). Un questo ambito trovo utile apportare una precisazione sugli usi normativi perché, a prescindere dal livello di appartenenza, non vanno confusi con le prassi, gli usi negoziali o gli usi interpretativi.

L’uso è un comportamento doveroso mentre tale non è per le prassi che vengono seguite per ragioni di opportunità o di convenienza, capite bene come questo ne varia la valutazione del legislatore. Gli altri usi sono contrattualistici e dunque non riguardanti l’aspetto tecnico oggetto dell’articolo.

Poi ci sono le cosiddette Consuetudini distinguibili in:

  • secundum legem: richiamata dalle leggi scritte;
  • praeter legem: regola materie non disciplinate dalle fonti scritte;
  • contra legem: contro la legge o un regolamento e quindi non ha alcun valore giuridico.

LA REGOLA DELL’ARTE

Risulta fondamentale definire in modo preciso cosa è la regola dell’arte del settore.

Definizione importante perché è una valutazione che viene fatta dai giudici. All’interno delle sentenze è quasi sempre reperibile l’indicazione del “se è stata utilizzata la regola dell’arte” del settore. La regola dell’arte non è un qualcosa di statico e ben delimitato ma evolve continuamente; nell’81/08 viene evidenziata come “specifica tecnica approvata e pubblicata da un organismo internazionale […] la cui osservanza non sia obbligatoria”. 

Come è ragionevole immaginare, la definizione così espressa è troppo ristretta. Tale regola è una valutazione a posteriori che viene effettuata di continuo e quindi è una valutazione importante che ognuno di noi dovrebbe fare nella sua materia.

La domanda ricorrente che dovremmo porci è: mi sto comportando secondo la regola dell’arte in questo determinato momento?

Essendo la definizione flessibile va armonizzata continuamente e la regola dell’arte di anche solo un anno fa non è affatto la regola dell’arte di oggi.

Una definizione più esaustiva è stata data dalla commissione ingegneria forense presso l’ordine degli ingegneri di Milano che la definisce come:

L’inviluppo delle norme tecniche generali e di settore, comunemente conosciute ed applicate in un determinato periodo storico relativamente ad una data attività “.

Cioè, a seconda del periodo storico, al susseguirsi delle norme nel tempo la regola dell’arte muta e si plasma, di conseguenza, è importante andare ad essere sempre aggiornati e verificare le fonti per cercare di di fare il meglio che possiamo con le nozioni tecniche e legislative più aggiornate ed approfondite.

CONCLUSIONI

Dunque, concludendo schematicamente quanto presentato possiamo semplificare la struttura in:

GERARCHIA NORMATIVA (schema molto semplificato)

  • COSTITUZIONE ITALIANA
  • NORME PRIMARIE (legge, decreto legge, decreto legislativo), emanate dal Parlamento Pongono gli obiettivi e dettano regole generali ed astratte possono richiamare le norme secondarie
  • NORME SECONDARIE (decreti ministeriali), emanate dai Ministeri
  • ORDINANZE (in caso di necessità) Emanate da autorità amministrative: sindaco, prefetto, ecc.
  • CIRCOLARI (Norme interne agli uffici che le emettono)
  • USI E CONSUETUDINI

GLOSSARIO DELLE NORME

A questo punto può essere utile chiudere il post con un breve glossario delle norme per sintetizzare quanto detto finora:

Costituzione della Repubblica Italiana – È la Legge fondamentale della Repubblica, che sancisce i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini e disciplina l’ordinamento dello Stato.

Decreto Legge – È un provvedimento adottato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica in casi straordinari di necessità e urgenza; deve essere convertito in Legge (Legge di conversione) entro sessanta giorni.

Decreto Legislativo – È un provvedimento avente forza di Legge, adottato dal Governo con deliberazione del Consiglio dei Ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica sulla base di una Legge di delegazione (Legge delega).

Legge – È un provvedimento adottato dal Parlamento, con l’approvazione sia della Camera dei Deputati sia del Senato, e promulgato dal Presidente della Repubblica

Legge costituzionale e Legge di revisione costituzionale – Si tratta di leggi che incidono sul testo della Carta Costituzionale e che, a differenza delle leggi ordinarie, devono essere approvate dal Parlamento con un particolare procedimento indicato all’art. 138 della stessa Costituzione

Legge delega – È un provvedimento che definisce le materie e prescrive i principi a cui il Governo deve attenersi nell’emanare un determinato decreto legislativo.

Legge Regionale – È un provvedimento approvato dal Consiglio regionale e promulgato dal Presidente della Regione

Regolamenti – Sono provvedimenti di carattere normativo che disciplinano specifiche materie nei limiti stabiliti dalla Legge. Il regolamento governativo è approvato con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.). Il regolamento ministeriale è approvato dal competente Ministro, con Decreto Ministeriale (D.M.).Testo Unico – È una raccolta delle norme che disciplinano una determinata materia. È approvato con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.).

Disclaimer

Le informazioni presentate in questo blog potrebbero non essere aggiornate in base alle normative attuali, per loro natura mutevoli. Si consiglia vivamente di verificare l'attualità delle informazioni presso fonti ufficiali prima di prendere decisioni basate su quanto riportato qui.

Articoli Correlati

Controllo fumo e calore

03/15/2023