Il 23 maggio 2020, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il DM 15-05-2020. In esso è contenuta la revisione della regola tecnica verticale RTV V.6 relativa alle autorimesse.
L’entrata in vigore di questo D.M, oltre a introdurre la revisione alla regola tecnica, introduce un importante cambiamento nella legislazione di Prevenzione incendi. Abrogato definitivamente lo storico D.M. 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili».
Dopo oltre trent’anni di onorato servizio arriva finalmente la sua pensione. Termina anche il doppio binario per la progettazione delle autorimesse, un’abrogazione ritenuta a maggioranza dai professionisti come necessaria. Un decreto così datato era inadeguato alle misure di sicurezza occorrenti oggi.
L’evoluzione delle soluzioni impiantistiche, dei materiali e del livello culturale della progettazione ha reso indispensabile la revisione degli strumenti che il professionista antincendio necessita per svolgere il proprio lavoro.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale N.132 ha reso l’Allegato 1 al DM 15/05/2020 la nuova Regola Tecnica Verticale secondo il Codice di prevenzione incendi 3 agosto 2015.
Essa va a sostituire integralmente il capitolo V.6 – Autorimesse.
QUALI NOVITÀ INTRODUCE LA RTV Autorimesse NEL CONTROLLO DI FUMO E CALORE?
Un’importante modifica per quanto riguarda il capitolo S.8 è l’assenza di riferimenti ai livelli di prestazione così come definiti dal DM 3/8/2015.
Il capitolo riporta unicamente prescrizioni riguardanti le soluzioni conformi che è possibile adottare e che riporto a seguire:
- Ciascuna apertura di smaltimento deve avere superficie utile minima commisurata alla superficie lorda del compartimento e, comunque, non inferiore a 0,2 m2
- Almeno il 10% di SE deve essere di tipo SEa, SEb o SEc. L’uniforme distribuzione di tali aperture di smaltimento può essere verificata con R offset = 30 m.
- Nel caso di autorimesse con aperture esclusivamente di tipo SEa e aventi altezza media h m dei locali non inferiore a 3.5 m, R offset può essere calcolato con la formula R offset = 30 + 10*(hm – 3,5) [m], con hm ≤ 5m.
- Se previsto, si considera soluzione conforme uno SVOF progettato e installato in conformità al Technical Specification prCEN/TS 12101-11 o equivalente.
- In presenza di box auto privi di aperture di smaltimento, provvedere eventuali serramenti di aperture in alto e in basso di superficie utile complessiva non inferiore a 1/100 della superficie lorda in pianta del box.
Alcune valutazioni
Da mettere in evidenza che l’RTV specifica la possibilità di utilizzare come soluzione conforme un sistema di controllo fumi orizzontale SVOF (avevo già parlato di SVOF in questo articolo), così come definito dal nuovo Codice modificato dal DM 18/10/2019.
Ciò fa desumere che, dato il mancato richiamo dei livelli di prestazione II e III e definito lo specifico ruolo degli SVOF nell’RTO, l’obiettivo da raggiungere sarebbe lo smaltimento dei fumi d’incendio al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso.
Occorre però aggiungere che il capitolo S.8 definisce l’applicabilità di un sistema SVOF come soluzione conforme, ma non esclude la realizzabilità come soluzione alternativa di un sistema di controllo fumi di tipo verticale (ne ho parlato nell’articolo sui 5 problemi comuni nella progettazione di autorimesse).
È ragionevole ricordare che l’applicazione di un sistema orizzontale è subordinata alla geometria e all’altezza; a volte la soluzione verticale canalizzata è quella più idonea oppure l’unica realizzabile nel caso specifico.
Scarica il testo completo del DM 15/05/2020 “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.”