Porta la data del 14 aprile 2020 la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dell’Interno del 6 aprile 2020 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015” che aggiunge un nuovo tassello alle regole tecniche verticali (RTV) e apporta modifiche alla sezione V del Codice di prevenzione Incendi del DM 3 agosto 2015.
Il Decreto si compone di due allegati:
Allegato 1: “Regole tecniche verticali – Capitolo V. 9 Asili nido” che si va ad aggiungere all’elenco delle RTV in allegato al Codice di prevenzione incendi del 3 agosto 2015.
Allegato 2: Modifica al Codice di prevenzione Incendi nella sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Quando si applica la RTV Asili Nido?
Ecco quando si applica (campo di applicazione) la regola tecnica verticale in allegato al DM del 6 aprile 2020:agli asili nido con oltre 30 persone presenti (individuate all’allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, al numero 67) di nuova realizzazione o esistenti alla data di entrata in vigore del decreto
in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014
Modifiche dell’Allegato 2 al DM 3 agosto 2015
Le modifiche alla sezione V del DM 3 agosto 2015 sono inerenti i paragrafi V4, V5 e V7 in merito alla classificazione in funzione della massima altezza dei piani h e ad alcune specifiche definizioni.
I due allegati al Decreto vanno così ad integrare e ad aggiornare l’elenco delle RTV riportate alla sezione V del Codice di Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015, le cui ultime modifiche ricordiamo sono state apportate dal Decreto 14 febbraio 2020 in merito a:
- V.4: uffici
- V.5: attività ricettive turistico – alberghiere
- V.6: autorimesse
- V.7: attività scolastiche
- V.8: attività commerciali