E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 il Decreto Ministeriale 12/04/2019 che apporta modifiche sostanziali al DM 03/08/2015 in merito al Codice di Prevenzione Incendi.
L’approvazione del decreto del Ministero dell’Interno è un ulteriore passaggio che porterà il Codice ad essere il principale strumento di riferimento del settore, spostando la normativa da un approccio prescrittivo verso uno prestazionale.
Ma quale impatto avranno le modifiche introdotte da questo D.M. rispetto a quanto cogente?
E’ opportuno precisare che una progettazione di tipo prestazionale permetterà una maggiore libertà progettuale lasciando spazio alle competenze dei Professionisti che potranno, con estrema flessibilità, individuare le soluzioni ottimali in base al caso specifico tarando così l’intervento ed i costi.
Le novità introdotte dal DM
Il DM 12 aprile 2019 porta due principali novità:
Ampliamento del campo di applicazione
(si aggiungono le attività da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell’allegato I al DPR 151/2011, elencate qui di seguito)
Obbligatorietà di utilizzo del Codice per alcuni specifici casi.
Attività aggiunte
- Attività 19 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici
- Attività 20 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
- Attività 21 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili
- Attività 22: Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
- Attività 23: Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
- Attività 24: Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg
- Attività 25: Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg
- Attività 26: Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
- Attività 69: Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
- Attività 72: Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
- Attività 73: Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità
L’elenco di tutte le attività http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteElenco.aspx
Obbligatorietà del Codice
Il Codice di Prevenzione Incendi, che attualmente è sempre utilizzabile a discrezione del Professionista, diventerà cogente in alcuni casi specifici, rimanendo facoltativo per altri:
- Obbligatorio per tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV “di nuova realizzazione”. (Viene abrogato il comma 2 dell”art.1)
- Applicabile agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.
- Per gli interventi di modifica non rientranti nel caso precedente è possibile applicare i criteri generali di prevenzione incendi, fatto salvo la possibilità di applicare il codice all’intera attività.
- Può essere preso a riferimento per le attività non soggette (non ricadenti nell’allegato I del DPR 151/2011).
- E’ possibile utilizzare ancora le regole tecniche tradizionali per le attività dotate di RTV.
Tabella riepilogativa della Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri CNI n° 378/2019
La circolare n° 378 del 03/05/19 del CNI contiene una utile tabella riepilogativa delle modalità di utilizzo del Codice per le attività rientranti nel suo campo di applicazione.
Tipo di attività | Progettazione di nuove attività | Progettazione di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti | |
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Attività | Senza RTV | Obbligatorio il Codice | Il progettista sceglie tra:
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Con RTV | Il progettista sceglie tra:
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Attività sotto soglia di assoggettabilità
o non elencate nell’Allegato 1 del DPR 151/2011 | Il Codice può essere applicato come riferimento, in alternativa alle Regole Tecniche tradizionali |
Cosa succederà dopo il 20 ottobre?
Il 20 ottobre 2019 decadrà il periodo transitorio (180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del suddetto Decreto) per la possibilità di applicazione volontaria del codice ed entrerà in vigore il nuovo Codice di Prevenzione Incendi.
Sarà di prossima pubblicazione anche la revisione del testo della Norma Tecnica Orizzontale (RTO) in cui verranno apportate modifiche a tutti i suoi capitoli, verranno introdotti nuovi concetti e definizioni, e aggiornati tutti gli aspetti oggetto di criticità durante questi anni di applicazione.