logologo
  • Home
  • Profilo
  • Pubblicazioni
  • Blog
  • E-Book
  • Contatti
logologo
  • Home
  • Profilo
  • Pubblicazioni
  • Blog
  • E-Book
  • Contatti
  • Home
  • Profilo
  • Pubblicazioni
  • Blog
  • E-Book
  • Contatti
by Alessandro Temperini
Controllo fumo e calore, Norme e Decreti20 Aprile 20190 comments

DM 12 aprile 2019: quale impatto avrà sul Codice?

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 il Decreto Ministeriale 12/04/2019 che apporta modifiche sostanziali al DM 03/08/2015 in merito al Codice di Prevenzione Incendi.

L’approvazione del decreto del Ministero dell’Interno è un ulteriore passaggio che porterà il Codice ad essere il principale strumento di riferimento del settore, spostando la normativa da un approccio prescrittivo verso uno prestazionale.

Ma quale impatto avranno le modifiche introdotte da questo D.M. rispetto a quanto cogente?

E’ opportuno precisare che una progettazione di tipo prestazionale permetterà una maggiore libertà progettuale lasciando spazio alle competenze dei Professionisti che potranno, con estrema flessibilità, individuare le soluzioni ottimali in base al caso specifico tarando così l’intervento ed i costi.

Le novità introdotte dal DM

Il DM 12 aprile 2019 porta due principali novità:

Ampliamento del campo di applicazione
(si aggiungono le attività da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell’allegato I al DPR 151/2011, elencate qui di seguito)

Obbligatorietà di utilizzo del Codice per alcuni specifici casi.

Attività aggiunte

  • Attività 19 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici
  • Attività 20 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
  • Attività 21 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili
  • Attività 22: Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
  • Attività 23: Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
  • Attività 24: Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg
  • Attività 25: Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg
  • Attività 26: Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
  • Attività 69: Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
  • Attività 72: Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
  • Attività 73: Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità

L’elenco di tutte le attività http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteElenco.aspx

Obbligatorietà del Codice

Il Codice di Prevenzione Incendi, che attualmente è sempre utilizzabile a discrezione del Professionista, diventerà cogente in alcuni casi specifici, rimanendo facoltativo per altri:

  • Obbligatorio per tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV “di nuova realizzazione”. (Viene abrogato il comma 2 dell”art.1)
  • Applicabile agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.
  • Per gli interventi di modifica non rientranti nel caso precedente è possibile applicare i criteri generali di prevenzione incendi, fatto salvo la possibilità di applicare il codice all’intera attività.
  • Può essere preso a riferimento per le attività non soggette (non ricadenti nell’allegato I del DPR 151/2011).
  • E’ possibile utilizzare ancora le regole tecniche tradizionali per le attività dotate di RTV.

Tabella riepilogativa della Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri CNI n° 378/2019

La circolare n° 378 del 03/05/19 del CNI contiene una utile tabella riepilogativa delle modalità di utilizzo del Codice per le attività rientranti nel suo campo di applicazione.

Tipo di attivitàProgettazione di nuove attivitàProgettazione di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti

Attività
soggette 

(DPR 151/2011) 

Senza RTV 
Obbligatorio il Codice
Il progettista sceglie tra:

 

  • applicazione al Codice alla sola modifica e/o ampliamento
  • applicazione del Codice all’intera attività
  • se il Codice non è compatibile con l’esistente, applicazione dei criteri generali di Prevenzione Incendi (metodo tradizionale)
Con RTV
Il progettista sceglie tra:

 

  • Codice
  • Regole Tecniche prescrittive tradizionali
Attività sotto soglia di assoggettabilità

 

o non elencate nell’Allegato 1 del DPR 151/2011 

Il Codice può essere applicato come riferimento, in alternativa alle Regole Tecniche tradizionali

Cosa succederà dopo il 20 ottobre?

Il 20 ottobre 2019 decadrà il periodo transitorio (180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del suddetto Decreto) per la possibilità di applicazione volontaria del codice ed entrerà in vigore il nuovo Codice di Prevenzione Incendi.

Sarà di prossima pubblicazione anche la revisione del testo della Norma Tecnica Orizzontale (RTO) in cui verranno apportate modifiche a tutti i suoi capitoli, verranno introdotti nuovi concetti e definizioni, e aggiornati tutti gli aspetti oggetto di criticità durante questi anni di applicazione.

Tags:
Codice Prevenzione Incendi Norme e decreti
Share

Alessandro Temperini

RTV attività commerciali: le novità per lo Smoke ManagementPrev
Professionista Antincendio: l'arduo compito del Rinnovo Periodico di un SEFFCNext

Latest Posts

by Alessandro Temperini

La manutenzione dei sistemi di controllo del fumo e del calore alla luce del DM 15 settembre 2022

Il Ministero dell’Interno è corso ai ripari per far fronte alle criticità da più parti segnalate in merito al decreto che avrebbe dovuto introdurre la nuova...

La manutenzione dei sistemi di controllo del fumo e del calore alla luce del DM 15 settembre 2022

Controllo fumo e calore, Norme e Decreti15 Novembre 2022
Share
by Alessandro Temperini

Approccio ingegneristico secondo il metodo scientifico

Come già introdotto nell’articolo di blog precedente, l’ingegneria della sicurezza antincendio è una disciplina che utilizza il metodo scientifico per...

Approccio ingegneristico secondo il metodo scientifico

Controllo fumo e calore, Norme e Decreti27 Ottobre 2022
Share

Sezioni Blog

  • Antisismica
  • Componenti Sistemi SEFC
  • Controllo fumo e calore
  • Discussioni Tecniche
  • Legislazione antincendio
  • News
  • Norme e Decreti

Archivi

  • Novembre 2022
  • Ottobre 2022
  • Settembre 2022
  • Agosto 2022
  • Luglio 2022
  • Aprile 2022
  • Marzo 2022
  • Febbraio 2022
  • Dicembre 2021
  • Ottobre 2021
  • Settembre 2021
  • Luglio 2021
  • Giugno 2021
  • Maggio 2021
  • Aprile 2021
  • Marzo 2021
  • Febbraio 2021
  • Gennaio 2021
  • Dicembre 2020
  • Novembre 2020
  • Ottobre 2020
  • Settembre 2020
  • Luglio 2020
  • Giugno 2020
  • Maggio 2020
  • Aprile 2020
  • Marzo 2020
  • Ottobre 2019
  • Settembre 2019
  • Giugno 2019
  • Maggio 2019
  • Aprile 2019
  • Dicembre 2018
  • Novembre 2018
  • Settembre 2018
  • Giugno 2018
  • Marzo 2018
  • Febbraio 2018
  • Gennaio 2018
  • Dicembre 2017
  • Marzo 2017
  • Dicembre 2016
  • Ottobre 2016
  • Agosto 2016
  • Luglio 2016
  • Giugno 2016
  • Maggio 2016
  • Aprile 2016
  • Febbraio 2016
  • Gennaio 2016
  • Dicembre 2015
  • Novembre 2015
  • Ottobre 2015
  • Settembre 2015
  • Agosto 2015
  • Giugno 2015
  • Maggio 2015
  • Aprile 2015
  • Febbraio 2015
  • Settembre 2014
  • Giugno 2014
  • Aprile 2014
  • Marzo 2014
  • Febbraio 2014
  • Gennaio 2014
  • Dicembre 2013
  • Novembre 2013
  • Ottobre 2013
  • Settembre 2013
  • Agosto 2013
  • Luglio 2013

Ultimi post

  • La manutenzione dei sistemi di controllo del fumo e del calore alla luce del DM 15 settembre 2022
    La manutenzione dei sistemi di controllo del fumo e del calore alla luce del DM 15 settembre 2022
  • Approccio ingegneristico secondo il metodo scientifico
    Approccio ingegneristico secondo il metodo scientifico
  • Il cambiamento più gravoso lo ha incassato il professionista antincendio – parte 02
    Il cambiamento più gravoso lo ha incassato il professionista antincendio – parte 02
  • Ingegneria della sicurezza antincendio, quando utilizzarla e come utilizzarla
    Ingegneria della sicurezza antincendio, quando utilizzarla e come utilizzarla
       

Termini e Condizioni | Privacy Policy | © Alessandro Temperini. Tutti i diritti riservati