Cosa cambierà con la nuova RTV per le attività commerciali?

Il 12 gennaio 2018 si è conclusa la consultazione pubblica della bozza sulla nuova Regola Tecnica Verticale (RTV) per le Attività commerciali in materia di prevenzione incendi da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico dei Vigili del Fuoco.

Vediamo qui quali sono i nuovi parametri per la classificazione di queste attività e cosa cambia rispetto al controllo del fumo e del calore.

Questa RTV andrà ad integrare la Sezione V del Codice di Prevenzione incendi relativa al DM 03/08/2015, ed avrà come campo di applicazione le attività commerciali dove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m2 (comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti).

La bozza di norma era stata posta in consultazione quando il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con la circolare 160 del 13 dicembre 2017, aveva invitato gli Ordini ad inviare eventuali osservazioni tecniche e commenti.

Il documento, in linea con le altre RTV già pubblicate, è strutturato in linea con il Codice di Prevenzione Incendi e quindi l’approccio progettuale che ne scaturisce risulta estremamente differente rispetto al DM 27/07/2010.

I nuovi parametri per la classificazione delle attività

Primo punto di rilievo è la nuova classificazione data alle attività, che vengono suddivise in funzione

  1. della superficie in pianta
  2. della quota dei piani
  3. alle aree dell’attività direttamente funzionali

La principale differenza rispetto all’approccio della normativa precedente riguarda la classificazione in base alla superficie in pianta, che risulta sbilanciata verso le superfici molto ampie, accorpando in un unico gruppo tutte quelle inferiori a 1.500 m2.

AA: A ≤ 1.500 m2

AB: 1.500 m2 < A ≤ 3.000 m2

AC: 3.000 m2 < A ≤ 5.000 m2

AD: 5.000 m2 < A ≤ 10.000 m2

AE: A > 10.000 m2

Cosa cambia rispetto al controllo di fumo e calore

La classificazione data in funzione della superficie e delle aree delle attività funzionali, richiamata nei capitoli successivi della Regola Tecnica, risulta vincolante per quanto riguarda il controllo del fumo e del calore.

A nostro avviso l’approccio adottato nel relativo capitolo (V.8.5.8) risulta alquanto superficiale e difficilmente condivisibile data l’incoerenza e l’incompatibilità con i reali obiettivi da raggiungere.

Nella tabella seguente vengono riportati i Livelli di prestazione:

tabella classificazione attivita

Per le attività di tipo AA, quindi inferiori a 1.500 m2, è indicato il solo obiettivo si smaltimento, mentre le attività oltre tale superficie rientrano nel livello II solo per un carico di incendio specifico qf< 600 MJ/m2 e un δa<3.

Una tale assegnazione dei livelli di prestazione, escludendo così l’evacuazione per la maggior parte delle attività sotto i 5.000 m2, risulta assolutamente incongruente con gli obiettivi fino ad oggi indicati dal DM 27/07/2010. Quest’ultimo infatti definisce uno strato libero da fumo pari a 2 m, e pone quindi come obiettivo principale la salvaguardia dell’esodo degli occupanti.

Tali livelli di prestazione, così come assegnati in questa bozza di Regola Tecnica, escludono l’obiettivo fondamentale a protezione degli occupanti per tutte le attività di piccola/media dimensione, senza approfondire i parametri di velocità di crescita che sono strettamente legati ai materiali presenti.

Conclusioni

Quindi, rispetto al controllo del fumo e del calore, la nuova RTV sembra aver compiuto un passo indietro, fallendo il focus degli obiettivi ed a nostro avviso discostandosi completamente dallo scopo da perseguire.

Molti sono i ragionamenti e le proposte che possono essere fatte per migliorare l’RTV, come ad esempio:

  • Stabilire i criteri di attribuzione di δa > 2 per il livello di prestazione III anche per le attività di tipo AA, in modo da prevedere un’evacuazione e quindi una più realistica salvaguardia dell’esodo.
  • L’attribuzione del livello di prestazione dovrebbe essere legato alle singole attività direttamente funzionali dato che la superficie complessiva (esempio tipo AA) presa a criterio dalla tabella, potrebbe risultare ingannevole come riferimento.

Occorrerebbe quindi definire un’attribuzione per le aree TA (aree di vendita) e differenti criteri di attribuzione per le altre aree, come ad esempio per i depositi.

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Le informazioni presentate in questo blog potrebbero non essere aggiornate in base alle normative attuali, per loro natura mutevoli. Si consiglia vivamente di verificare l'attualità delle informazioni presso fonti ufficiali prima di prendere decisioni basate su quanto riportato qui.

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