Smoke Management: Prescrizioni Normative e Regole Tecniche

In questo articolo trattiamo le diverse tipologie di attività (autorimesse, locali di pubblico spettacolo, uffici, ecc.) per le quali ci sono delle prescrizioni normative inerenti i sistemi per il controllo del fumo (con tabella riassuntiva).

Nella seconda parte invece, un approfondimento sul Codice di Prevenzione Incendi e le norme tecniche e linee guida a livello italiano (tra cui la UNI 9494) e internazionale.

Autorimesse (D.M.I. 01/02/1986)

Il D.M.I. 01/02/1986 relativo alle autorimesse, ai p.ti 3.9.2 e 3.9.3 dell’Allegato, prescrive la realizzazione di sistemi di ventilazione meccanica.

Se ti interessa approfondisci qui “La gestione orizzontale del fumo nelle autorimesse“.

Per le autorimesse tradizionali tali sistemi non hanno lo scopo di evacuare fumo e calore quanto quello di evitare la formazione di miscele tossiche ed esplosive dovute ai gas di scarico delle autovetture. La portata di estrazione prescritta è pari a 3 vol/h.

Non esistono al momento prescrizioni o obblighi di altro tipo. I SEFC sono previsti in caso di attività che fanno ricorso all’istituto della Deroga per compensare eventuali carenze rispetto alla Regola Tecnica.

Per gli autosilo interrati, invece, sono prescritte una ventilazione meccanica pari ad almeno 3 ricambi ora ed un impianto di smaltimento dei fumi con camini di superfici pari al 2% delle superfici di ogni piano, convogliata a m. 1 oltre la copertura degli edifici compresi nel raggio di m. 10 dai camini stessi.

Metropolitane (D.M. 11/01/1988)

La normativa relativa alle Metropolitane prescrive che le stazioni siano dotate di sistemi per l’evacuazione dei fumi in caso di incendio, per quanto possibile di tipo naturale o, in alternativa o in integrazione, di tipo meccanico con portata non inferiore a 8 ricambi orari dell’aria (D.M. 11/01/1988 p.to 6.2.6 dell’Allegato A).

Uffici (D.M. 22/02/2006)

La normativa relativa agli Uffici consente l’utilizzo in ambienti non facenti parte delle vie di esodo, di materiali con caratteristiche di Reazione al fuoco meno restrittive in presenza di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi (D.M. 22/02/2006 p.to 5.2 dell’Allegato).

Strutture Sanitarie (D.M. 18/09/2002)

La normativa relativa alle Strutture sanitarie, in ambienti non facenti parte delle vie di esodo,  consente l’utilizzo di materiali con caratteristiche di Reazione al fuoco meno restrittive in presenza di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi (D.M. 18/09/2002 p.to 3.2 dell’Allegato).

Impianti Sportivi (D.M. 18/03/1994 Art. 4)

La normativa relativa agli Impianti sportivi consente che nei complessi sportivi multifunzionali siano ubicate attività diverse da quella sportiva a condizione che (D.M. 18/03/1994 Art. 4):

“…. Omissis ….

c) le superfici di aerazione naturale delle attività diverse da quella sportiva non devono sfociare in zone con presenza di persone e, comunque, devono essere ubicate in modo da evitare che possano determinare rischio per il pubblico e pregiudizio al complesso sportivo.

Qualora detto requisito non fosse perseguibile, potrà procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di sistemi di estrazione di fumo e calore di tipo meccanico, di caratteristiche idonee a soddisfare le seguenti specifiche tecniche:

  1. portata ordinaria di esercizio idonea a garantire almeno 3 ricambi orari dell’intero volume, incrementabile automaticamente a 9 ricambi orari in caso di emergenza, previo asservimento ad impianto di rivelazione di fumo, nonché a dispositivo di azionamento manuale;
  2. resistenza al fuoco della componentistica e delle alimentazioni elettriche almeno fino a 400 °C;
  3. separazione delle condotte aerotermiche di mandata e ripresa rispetto ad altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120;
  4. funzionamento coordinato con il pertinente impianto di rivelazione di fumo e con quello di spegnimento automatico;
  5. alimentazione di emergenza per almeno 60′ in caso di mancanza dell’energia elettrica ordinaria;
  6. sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area esterna, in posizione tale da non determinare rischio per il pubblico;
  7. gli accessi, le uscite, il sistema di vie d’uscita ed i servizi relativi ad ogni attività devono essere, in caso di concomitanza di esercizio dell’impianto sportivo, tra loro funzionalmente indipendenti e separati.”

Locali di Pubblico Spettacolo (D.M. 19/08/1996)

La normativa relativa ai Locali di Pubblico Spettacolo prescrive (D.M. 19/08/1996):

  • che siano impiegati materiali con caratteristiche di Reazione al fuoco meno restrittive qualora siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto dal decreto, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico (p.to 2.3.2 dell’Allegato);
  • che la lunghezza delle vie di esodo possa essere incrementata in presenza di efficaci impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi (p.to 4.3.4 dell’Allegato);
  • che la scena sia dotata di un efficace sistema di evacuazione fumi e calore, realizzato a regola d’arte (p.to 5.2.5 dell’Allegato).

Attività Commerciali (D.M. 27/10/2010)

La normativa relativa alle attività commerciali prescrive (D.M. 27/10/2010 p.ti 4.9 e 5.3.2 dell’Allegato) che i locali aperti al pubblico e i depositi siano provvisti di un sistema di controllo dei fumi finalizzato a garantire una zona dal fumo di altezza pari almeno a 2,00 metri, in modo da favorire l’esodo degli occupanti e le operazioni di soccorso. È possibile ottenere ciò, secondo il Decreto, adottando una delle seguenti soluzioni:

a) aperture di aerazione naturale ricavate lungo il perimetro e/o in copertura aventi superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del compartimento;

b) sistema di controllo dei fumi con l’ausilio di evacuatori di fumo e calore (EFC) a funzionamento naturale o con l’ausilio di estrattori meccanici, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto.

Aerostazioni (D.M. 17/07/2014)

La normativa relativa alle Aerostazioni prescrive (D.M. 17/07/2014 p.to 4.8 dell’Allegato) che le aree dell’aerostazione accessibili al pubblico siano provviste di un Sistema di controllo dei fumi e del calore, di tipo naturale o meccanico finalizzato a garantire uno strato di aria libera da fumo di altezza pari almeno a 2,00 m, progettato, costruito e gestito in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 20 dicembre 2012 ed in relazione alle attività in esame.

Riepilogo delle Prescrizioni Normative

La tabella che segue riassume le prescrizioni normative sui Sistemi di Controllo di Fumo e Calore contenute nelle Regole tecniche.

AttivitàRiferimentoScopoTipologiaCaratteristiche
AutorimesseD.M.I. 01/02/1986 p.ti 3.9.2 e 3.9.3Evitare la formazione di miscele esplosiveForzato3 vol/h **
AutosiloD.M.I. 01/02/1986 p.ti 3.9.2 e 3.9.3 dell’AllegatoSmaltimento fumiNaturaleCamini
MetropolitaneD.M. 11/01/1988

 

p.to 6.2.6 dell’Allegato

Evacuazione fumiNaturaleNessuna prescrizione
Forzato in alternativa o integrazione8 vol/h
Uffici *D.M. 22/02/2006

 

p.to 5.2 dell’Allegato

Compensazione del rischio per la reazione al fuocoNon specificatoNon specificato
Ospedali *D.M. 18/09/2002

 

p.to 3.2 dell’Allegato

Compensazione del rischio per la reazione al fuocoNon specificatoNon specificato
Ospedali preesistenti

 

al D.M. del 2002*

D.M. 19/03/2015

 

p.to 15.2 dell’Allegato I

Compensazione del rischio per la reazione al fuocoNon specificatoNon specificato
Impianti sportiviD.M. 18/03/1994

 

Art. 4

Compensazione per la posizione di aperture di aerazione di altre attività presentiForzato3 – 9 vol/h
Locali di pubblico spettacoloD.M. 19/08/1996 p.to

 

2.3.2 dell’Allegato

Compensazione del rischio per la reazione al fuocoNon specificatoNon specificato
D.M. 19/08/1996 p.to

 

4.3.4 dell’Allegato

Compensazione della maggior lunghezza delle vie di esodoNon specificatoNon specificato
D.M. 19/08/1996

 

p.to 5.2 dell’Allegato

Separare la scena dalla salaNon specificatoNon specificato
Attività commercialiD.M. 27/10/2010

 

p.ti 4.9 e 5.3.2 dell’Allegato

Favorire l’esodo degli occupanti e le operazioni di soccorsoAperture di aerazione naturale1/40 della Superficie
SEFC naturale o forzatoConforme D.M. 20/12/2012
AerostazioniD.M. 17/07/2014 p.to

 

4.8 dell’Allegato

Favorire l’esodo degli occupanti e le operazionidi soccorsoSEFC naturale o forzatoConforme D.M. 20/12/2012

* In queste attività è prescritto che nei depositi con S > 50 m2 non dotati di sufficiente ventilazione/aerazione naturale siano installati sistemi forzati di immissione ed estrazione dell’aria, funzionanti anche in situazioni di emergenza.

** da intendere come ventilazione che funziona anche in caso di emergenza e non come Sistema di Controllo di Fumo e Calore.

Codice di Prevenzione Incendi

Il Codice di Prevenzione Incendi introduce una nuova metodologia progettuale per alcune delle attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, quelle rientranti nel suo campo di applicazione:

il Progettista esegue una valutazione del rischio sulla base della quale pone degli obiettivi di sicurezza da raggiungere individua le misure antincendio da prevedere, caratterizzate da livelli di prestazione crescenti in funzione della loro complessità.

Come già detto nel Codice è stata considerata anche la misura antincendio di Controllo del Fumo e del Calore (leggi il nostro articolo più generale sulle 10 strategie antincendio); in particolare è prescritta, in relazione al livello di prestazione che si vuole conseguire, la realizzazione di:

  • sistemi per lo smaltimento di fumo e calore e dei prodotti della combustione durante le operazioni di estinzione dell’incendio da parte delle squadre di soccorso;
  • sistemi per l’evacuazione controllata di fumo e calore (SEFC) e dei prodotti della combustione durante tutte le fasi dell’incendio.

Tralasciando i primi che non rientrano nel nostro ambito di interesse, si fa rilevare che i secondi sono necessari e richiesti in attività con elevato affollamento, con geometria complessa o presenza di piani interrati, con elevato carico di incendio specifico, in presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative.

In presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio si rende necessario mantenere uno strato libero dai fumi che permetta la salvaguardia degli occupanti e delle squadre di soccorso ed, eventualmente, la protezione dei beni e che, inoltre, fumi e calore generati nel compartimento non debbano propagarsi ai compartimenti limitrofi.

Per il dimensionamento si rimanda alla vigente regolamentazione e alle norme e documenti tecnici adottati dall’ente di normazione nazionale lasciando comunque la possibilità di ricorrere ai metodi della Ingegneria antincendio.

Norme Tecniche

Per quanto concerne la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione dei Sistemi per il Controllo del Fumo e del Calore, il D.M.I. 20/12/2012 (Decreto Impianti) “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”

stabilisce che si debbano applicare le relative norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea o le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.

Oggi in Italia sono disponibili solamente le Norme della serie UNI 9494 del 2012 “Sistemi per il controllo di fumo e calore”.

Tali norme hanno un campo di applicazione limitato, cosa che, unitamente alla loro particolare complessità, comporta spesso la necessità di ricorrere all’istituto della deroga o comunque all’utilizzo di metodologie di progettazione non standard in Italia.

In quest’ottica possono risultare molto utili ed efficaci le norme di Paesi che hanno una lunga tradizione su questo specifico argomento e hanno sviluppato più in dettaglio sia i concetti di riferimento che le equazioni di dimensionamento per la progettazione e la verifica di questa tipologia di impianti.

Norme Tecniche Italiane – UNI 9494 Sistemi per il controllo di fumo e calore

Come detto in precedenza le Norme di riferimento (regole tecniche) attualmente vigenti in Italia sono quelle della serie UNI 9494:

  • UNI 9494 Sistemi per il controllo di fumo e calore » Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC) ;
  • UNI 9494 Sistemi per il controllo di fumo e calore » Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC);
  • UNI 9494 Sistemi per il controllo di fumo e calore » Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore.

Norme Tecniche Europee

Di seguito si richiamano alcuni dei principali standard esteri utilizzabili per la progettazione dei Sistemi per il Controllo di Fumo e Calore.

  • UNI EN 12101 Sistemi per il controllo di fumo e calore » Parte 5: Guida su funzionamento e metodi di calcolo sistemi di ventilazione per fumo e calore;
  • UNI EN 12101 Sistemi per il controllo di fumo e calore » Parte 6: Specifiche per i sistemi a differenza di pressione;

Un primo riferimento è costituito dalla serie BRITISH STANDARD 7346 e in particolare da:

  • BS 73464 Componenti per sistemi di controllo di fumo e calore. Raccomandazioni funzionali e metodi di calcolo per evacuatori di fumo e calore di ventilazione di scarico, impiegando parametri di progettazione costanti. Codice di comportamento;
  • BS 7346-5 Componenti per sistemi di controllo di fumo e calore. Raccomandazioni funzionali e metodi di calcolo per i sistemi di ventilazione di fumo e calore, che impiegano incendi progettazione dipendenti dal tempo. Codice di comportamento;
  • BS 7346-7 Componenti per sistemi di controllo di fumo e calore. Codice pratico per raccomandazioni funzionali e metodi di calcolo per i sistemi di controllo di fumo e calore per parcheggi coperti;

Altri riferimenti importanti sono:

  • BS 7974 Applicazione dei principi di Ingegneria della sicurezza antincendi alla progettazione degli edifici. Codice di pratica;
  • BS 5588-4 Precauzioni nella progettazione antincendio, costruzione e uso degli edifici. Codice di pratica per il controllo del fumo con differenze di pressione;
  • BS 5588-7 Precauzioni nella progettazione, costruzione e uso degli edifici. Codice di pratica per l’incorporazione degli atri nelle costruzioni;
  • BS 9999 Guida per la sicurezza antincendio nella progettazione, gestione e l’uso di edifici;
  • Instruction technique n° 246 du 22 mars 2004 Regola tecnica francese utilizzata anche sul panorama nazionale e relativa al désenfumage negli edifici pubblici.

Norme Tecniche Estere

Un ulteriore riferimento è costituito dalle Norme Statunitensi e in particolare da:

  • NFPA 92 Standard per il controllo del fumo e calore;
  • NFPA 92A Standard per i sistemi SEFC che utilizzano barriere al fumo e sistemi di pressione differenziale;
  • NFPA 92B Standard per sistemi di gestione di fumo in centri commerciali, atri e grandi spazi.

Linee Guida

  • BRE 368 Design methodologies for smoke and heat exhaust ventilation;
  • VDMA 24188 “Misure di protezione dal fumo nelle scale – Ventilazione del fumo, Diffusione del fumo, Controllo del fumo”.

Toolkit per la progettazione di sistemi di controllo fumo e calore

Uno strumento di ausilio per tutti coloro che, a vario titolo, affrontano la complessa materia dello Smoke Management.

Disclaimer

Le informazioni presentate in questo blog potrebbero non essere aggiornate in base alle normative attuali, per loro natura mutevoli. Si consiglia vivamente di verificare l'attualità delle informazioni presso fonti ufficiali prima di prendere decisioni basate su quanto riportato qui.

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