Condotte sprovviste di marcatura CE: rischi e sanzioni in caso d’installazione

Non ci stancheremo mai di ripeterlo:

“Per la commercializzazione e l’installazione di condotte di evacuazione fumo occorre che esse siano in possesso di marcatura CE, dato che il recepimento della norma europea armonizzata UNI EN 12101-7 la rende obbligatoria in tutto l’ambito comunitario”

Eppure purtroppo ancora capita di vedere impianti SEFFC di nuova realizzazione posti in opera con condotte tradizionali, sprovviste di marcatura CE. Forse per peccato d’ignoranza degli attori della commessa, oppure per altre motivazioni, i produttori e i distributori di tali condotte, o i progettisti e gli installatori di tali impianti corrono il rischio d’incappare in gravi conseguenze legali seguendo quello che fino a qualche anno fa veniva ammesso.

Vediamo insieme le possibili conseguenze!

Conseguenze sugli impianti di protezione attiva contro l’incendio

Per similitudine di gravità installare una condotta priva di adeguata marcatura CE negli impianti di controllo del fumo, definiti impianti di protezione attiva contro l’incendio, è come porre lungo una via di esodo una porta priva di maniglione certificato, magari una porta usuale in legno, e dichiarare poi che in caso di necessità la porta si comporterà in maniera equivalente a una porta certificata.

Questa è un assunzione di responsabilità non solo molto importante e rischiosa, ma NON AMMESSA!

Se il lavoro è in itinere e l’Attività non è in esercizio?

La vigilanza sul rispetto di questa regola comunitaria, secondo l‘art.11 del DPR n 246 del 21 aprile 1993, è affidata ai Ministeri d’industria, commercio e artigianato, interno e lavori pubblici ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze. Queste autorità potranno effettuare ispezioni e accessi per verifiche e controlli, sia presso i cantieri sia presso gli stessi luoghi di fabbricazione, immagazzinamento o anche di solo uso dei prodotti. Il suddetto DPR stabilisce anche che le spese saranno a carico del fabbricante o del mandatario.

Ritiro dal commercio del componente non certificato

Le sanzioni comportano l’immediato ritiro dal commercio del prodotto, con il divieto d’incorporazione o installazione di questi prodotti negli edifici. Ciò ci fa capire che il progettista, con l’installazione delle condotte di aspirazione fumo prive di marcatura CE, si può veder render nullo il contratto con il cliente o che questo possa chiedere l’eliminazione del singolo prodotto dall’edificio in cui è stato inserito e pretenderne la sostituzione con un altro a norma.

Quindi l’incauto soggetto che pone a progetto e poi in opera una tale condotta si espone a un doppio aggravio, per la rimozione e poi per l’installazione di nuove condotte certificate, senza contare il caso in cui la sostituzione del prodotto dovesse comportare il rallentamento o blocco nella consegna del lavoro.

Rischio disconoscimento del compenso pattuito

Nei casi in cui venisse riscontrata l’installazione di condotte senza marcatura CE, quindi non rispondenti alla UNI EN 12101-7, difficilmente l’installatore si vedrebbe riconosciuto il prezzo del lavoro, e non potrà agire in nessun modo per la riscossione del compenso dovuto.

Può interessarti anche l’articolo “DM 20/12/12: Tecnico abilitato o Professionista antincendio?” Sulle differenze tra queste due figure.

Questi rischi non gravano solo sull’incauto installatore ma anche su tutte le figure coinvolte nel progetto,

  • dal progettista che inserisce in capitolato condotte fuori norma
  • al Direttore dei lavori che permette la realizzazione dell’impianto

questo perché nessuna figura è esime dagli obblighi di verifica delle dichiarazioni di conformità di cui il prodotto deve essere munito.

Quindi non c’è da meravigliarsi se il committente rifiuta il pagamento di tutte le competenze se l’impianto SEFC contiene un prodotto fuori norma.

Oltre a questo, alla constatazione dell’irregolarità, a carico sia del possessore dei prodotti che del costruttore dell’edificio, seguirà, oltre alla dichiarazione di non commerciabilità del prodotto, anche un ordine di sospensione dei lavori nei casi in cui venga consegnato loro un processo verbale di contestazione.

Dalle considerazioni fatte si intuisce già la gravità e le potenziali entità di danno qualora il costruttore si trovi a essere destinatario di tale ordine per colpa di un progettista o installatore che abbia inserito un prodotto non idoneo o per una direzione lavori negligente.

Sospensione dei lavori

La sospensione dei lavori ci dà un indice concreto dei margini di gravità e del peso che viene attribuito alla marcatura CE delle condotte si un sistema di evacuazione fumo, ancor più se la sospensione da provvisoria e temporanea dovesse diventare definitiva al termine della procedura che nei novanta giorni successivi le autorità di vigilanza dovranno mettere in atto.

Questo è quello che può essere estrapolato dall’ambito del DPR n°246, altre sanzioni possono inoltre seguire in rapporto alla disciplina interna nazionale, sia civilistica che penalista.

La mancanza di marcatura CE su una condotta che invece la dichiara, fa ricadere le dinamiche contrattuali che legano le varie figure coinvolte nei lavori nell’ambito delle sanzioni scaturenti per la violazione degli obblighi contrattuali per il caso di fornitura di un prodotto diverso da quello previsto, cioè nell’art.1418 del Codice Civile, con effetto di nullità dei rapporti contrattuali.  In questo caso le conseguenze economiche di questo annullamento ricadranno sul progettista, dell’installatore che del Direttore dei lavori.

Come è facile intuire una volta “accesa la miccia” del sistema sanzionatorio si innescherà una reazione a catena di rivalsa a partire da uno qualsiasi dei soggetti coinvolti dal progetto dell’impianto fino al cliente finale.

Qui puoi vedere ad esempio la scheda tecnica delle condotte certificate a comparto singolo SEDuct® R600.

Condotte SEFC non certificate: implicazioni penali

Adesso che ci siamo fatti un’idea delle conseguenze più lievi andiamo a discutere le ben più gravi implicazioni penalistiche derivanti dal mancato utilizzo di una condotta di aspirazione fumo conforme alla UNI EN 12101-7.

L’installazione in un edificio di un impianto di evacuazione fumi, quindi dedicato alla salvaguardia delle persone in caso d’incendio, in cui un suo componente (nel nostro caso le condotte) presenti una mancanza di marcatura CE, oppure la più grave “indebita opposizione della marcatura CE” può far ricadere in possibili implicazioni penalistiche di un agire illecito e ingannevole, verso i terzi e verso il mercato in generale.

Quindi la possibilità di affiancare alle già citate sanzioni risarcitorie anche il rischio di sanzioni detentive per “truffa” o “frode in commercio” grava su tutti i soggetti coinvolti nell’illecito.

Potrebbe interessarti anche il nostro articolo per capire quali condotte scegliere per il controllo dei fumi tra quelle a comparto singolo e quelle multicomparto.

Tirando le somme è ben chiaro che nessun soggetto coinvolto (Progettista, Rivenditore, Installatore, Direttore dei lavori) è immune da pesanti conseguenze dovute alla scelta di condotte prive di marcatura CE, ed è quindi buona norma accertarsi sempre dell’omologazione CE dei prodotti che si pongono in opera onde evitare negligenze che potrebbero trasformarsi in una catena di sanzionatoria nonché di difficoltà e grattacapi.

Componenti di un Sistema SEFC e loro classificazione

Una sintesi semplice ed esaustiva dei componenti che formano un Sistema di controllo del fumo e del calore di tipo forzato.

Disclaimer

Le informazioni presentate in questo blog potrebbero non essere aggiornate in base alle normative attuali, per loro natura mutevoli. Si consiglia vivamente di verificare l'attualità delle informazioni presso fonti ufficiali prima di prendere decisioni basate su quanto riportato qui.

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