Prodotti certificati, omologati ed altro ancora: utilizzo dei termini corretti

Prodotti Certificati al fuoco, una grande confusione di documenti

Molto spesso nella presentazione della documentazione relativa all’installazione di un sistema di protezione incendi si viene a creare una certa confusione.

Forse perchè nel linguaggio comune del mercato, complici anche le molteplici normative di recente emanazione, per lo stesso documento ci sono molti nomi diversi.

Per cercare di chiarire questo problema ricorrente è opportuno fare una panoramica generale sulle varie definizioni legislative su cui si basa la prevenzione incendi:


– Leggi quadro che dal termine stesso da inquadramento della problematica (es. DPR 151, DM 7 Agosto 2012 etc…), cioè contiene i principi fondamentali che regolano una singola materia, ai quali i soggetti cui è conferito il potere di regolamentarla devono attenersi.

Regole Tecniche emanate sotto forma di Decreti Ministeriali (DM), riporta i requisiti tecnici, o direttamente o tramite riferimenti a norme tecniche, da mettere in campo per una specifica attivatà posta in oggetto.

Norme Tecniche che rappresentano degli Standard di emanazione Europea che riguardano i requisiti dei singoli prodotti (EN, UNI EN etc..), ed essendo armonizzate per l’intera l’unione Europea stabiliscono la libera circolazione dei prodotti e quindi in alcuni casi  la marcatura CE del prodotto stesso.

In pratica, nel campo della prevenzione incendi, le Norme Tecniche (Standard) determinano come si deve comportare un prodotto certificato al fuoco, mentre le Regolo tecniche (DM) descrivono i livelli di sicurezza che ogni singolo Paese prescrive, recependo ovviamente i comportamenti dei prodotti dettati dai rispettivi Standard.

Norme Tecniche Armonizzate

Lasciando la trattazione sulle Regole tecniche e sulle Leggi quadro a successivi articoli, cerchiamo di concentrare l’attenzione sulle Norme Tecniche Armonizzate.

Nei Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore (SEFC) esse sono dirette quasi esclusivamente ai costruttori di prodotti certificati e stabiliscono i casi in cui sussiste l’obbligatorietà della marcatura CE al fine della commercializzazione del prodotto, sia le procedure di ottenimento della certificazione stessa:

  • L’ottenimento del certificato CE avviene per mezzo di due macro contributi: 1) ITT (Test iniziale effettuati con prove di laboratorio); 2) FPC (controllo di fabbrica continuo).
  • Un prodotto marcato CE, al momento dell’ingresso nel mercato, ha l’obbligo di essere accompagnato dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) e dal Manuale di Uso e Manutenzione. Ovviamente ogni componente deve essere etichettato con le opportune informazioni relative alla marcatura CE e riportante il numero di certificazione.

Questo porta ad una notevole semplificazione dei documenti necessari che devono essere richiesti al costruttore del prodotto, certificato e provvisto di marcatura CE, immesso sul mercato.

Per i prodotti non aventi marcatura CE bisogna invece riferirsi ai documenti che vengono rilasciati durante la fase ITT, ossia quella fase in cui i vari laboratori notificati sottopongono i prodotti a test per dichiararne il comportamento al fuoco (per le condotte ad esempio, sono i test di resistenza al fuoco ed ai fumi per determinarne la classificazione E600).

In seguito al superamento dell’ITT  l’azienda entra in possesso di due “report test” redatti dal laboratorio:

  • RAPPORTO DI PROVA che è il documento che presenta i risultati di prova e tutte le informazioni ad essa relative  
  • RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE che classifica i risultati del rapporto di prova in modo standardizzato e dichiara come si comporta el prodotto, (esempio: EI 120 S ….)

I produttori hanno l’obbligo di consegnare ai richiedenti, progettisti, ecc. solamente il Rapporto di Classificazione, tenendo a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità compententi i rapporti di prova, che rappresentano il Know-how aziendale ed il reale investimento economico.

Nella mentalità ormai radicata del “chiedere/consegnare” molti tecnici, e soprattutto molte committenze, richiedono le “omologazioni” o i certificati o rapporti di prova, al solo fine di completare la documentazione occorrente a consegnare le pratiche di Prevenzione Incendi, indicando con tutti questi nomi i documenti sopra descritti o, nel peggiore dei casi, senza avere ben chiaro quale sia il documento realmente occorrente, o cosa è previsto debbano richiedere.

Documenti da richiedere per i componenti dei SEFC

Volendo limitare il campo di applicazione di quanto detto ai Sistemi di controllo del fumo e del calore, dove ormai quasi ogni componente ha l’obbligatorietà del marchio CE, i documenti da richiedere sono:

SE I PRODOTTI SONO PROVVISTI DI MARCATURA CE

  • Etichettatura sul prodotto / certificato CE
  • Dichiarazione di Prestazione (DoP)
  • Manuale di Uso e Manutenzione

SE I PRODOTTI NON SONO PROVVISTI DI MARCATURA CE

  • Rapporto di Classificazione
  • Modalità di posa in opera per attestare la Corretta Posa in Opera
  • Dichiarazione del Costruttore

 Per concludere vogliamo precisare che questo articolo non ha lo scopo di rimproverare chi si perde nei meandri burocratici delle pratiche di prevenzione incendi, ma solo quello di condividere con tutti i professionisti, che ogni giorno come noi si imbattono in queste difficolta, un po’ della nostra esperienza al fine di creare un più agevole e facile percorso comune.

Componenti di un Sistema SEFC e loro classificazione

Una sintesi semplice ed esaustiva dei componenti che formano un Sistema di controllo del fumo e del calore di tipo forzato.

Disclaimer

Le informazioni presentate in questo blog potrebbero non essere aggiornate in base alle normative attuali, per loro natura mutevoli. Si consiglia vivamente di verificare l'attualità delle informazioni presso fonti ufficiali prima di prendere decisioni basate su quanto riportato qui.

Articoli Correlati

Controllo fumo e calore

03/15/2023