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by Alessandro Temperini
Controllo fumo e calore, Discussioni Tecniche28 Ottobre 20130 comments

Asseveratore: le responsabilità nel rinnovo pratica VVF

Una piccola premessa di introduzione per ribadire il recepimento della nuova modulistica VVF 2012, per mezzo dell’emanazione deIl DM 07/08/2012.   
Il decreto stesso prescrive che con Decreto della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPST n. 200 del 31/10/2012) viene aggiornata la modulistica da utilizzare per le pratiche di prevenzione incendi.

Tra i nuovi modelli, le asseverazioni ricoprono un ruolo di particolare valore, sia per ciò che concerne la novità introdotta, sia per le importanti responsabilità che vengono assunte dai tecnici abilitati e professionisti antincendio.

Con questo articolo si tenterà di approfondire l’asseverazione in fase di rinnovo periodico della conformità antincendio.  – ASSEVERAZIONE PER RINNOVO (MOD. PIN 3.1-2012)

Riportando quanto espresso dall’art. 5 del DM 07/08/2012 :“All’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio sia allegata un’asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità.”

La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco”. Per tale asseverazione è prescritto l’utilizzo del modello PIN 3.1-2012 – ASSEVERAZIONE PER RINNOVO.

Iniziamo ad evidenziare che rispetto alla precedente “perizia giurata”, è stato esteso l’ambito di competenza includendo anche i prodotti ed i sistemi per la protezione passiva delle opere di costruzione. Con questo modulo il Professionista antincendio dichiara di avere effettuato controlli, fatto verifiche e quant’altro occorrente per assevera la “garanzia dei requisiti di efficienza e funzionalità”.

Oggettivamente ciò può fare sorgere il dubbio che un’interpretazione estensiva di questa asseverazione comprenda l’efficienza e funzionalità dell’intera attività oggetto di rinnovo della conformità antincendio e non solo degli impianti e dei prodotti i cui certificati sono elencati nel modello stesso. E’ personale opinione però che la “garanzia di efficienza e funzionalità” dell’impianto o del prodotto vada vista come conferma delle prestazioni indicate nelle specifiche tecniche del progetto originario, ed non alla conformità della regola tecnica specifica per l’attività.

Vengono dichiarati dagli Ordini degli Ingegneri e dagli Albi specifici alcuni timori che, nell’incertezza, alcuni funzionari dei Vigili del Fuoco ed alcuni giudici adotteranno nei loro giudizi un’interpretazione “allargata” di responsabilità del professionista asseveratore; tale professionista, in qualità di tecnico esperto che ha preso visione dell’intera attività, non potrà quindi esimersi dal segnalare al titolare tutte le non conformità riscontrate, riservandosi di “asseverare” solo in presenza di una completa ottemperanza alle norme e regole tecniche di riferimento.

Ci poniamo quindi alcune domande:

– Il possesso di un Certificato di Prevenzione Incendi (o SCIA antincendio) “supera” la palese non conformità alla norma di un impianto esistente?

– E’ asseverabile un impianto di evacuazione fumo e calore i cui componenti sono rispondenti alle specifiche classificazioni e marcatura CE, ma che le prestazioni tecniche non sono totalmente rispondenti alla normativa cogente?

– Cosa si fa se, per esempio, il numero e disposizione delle bocchette non è sufficiente a coprire tutte le aree dell’attività?

– E’ rinnovabile (senza implicazioni di responsabilità penale a carico del professionista antincendio) un’attività esistente il cui impianto di rivelazione fumi è perfettamente funzionante, ma palesemente non conforme alla norma UNI 9494-2 per aspetti di dimensionamento d’impianto?

In una recente pubblicazione, a commento della nuova modulistica, un noto funzionario VVF della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica afferma che, in occasione del rinnovo periodico della conformità antincendio.

“Il professionista antincendio dovrà accertare il corretto stato di manutenzione degli impianti (nei cinque anni precedenti) nonché la corretta documentazione a corredo degli stessi. Medesima verifica dovrà essere eseguita per l’accertamento dello stato di manutenzione e conservazione degli elementi costruttivi per i quali è prevista una caratteristica di resistenza al fuoco.”

Credo sia opportuno rimarcare che nella realtà quotidiana la cultura della sicurezza è ancora impreparata per soddisfare tali ambiziosi obiettivi. Ad oggi, dati gli strumenti a sua disposizione, il professionista non può rimediare, con la propria assunzione di responsabilità, allo scollamento tra le garanzie pretese dal legislatore ed una realtà industriale e civile impreparata, ma soprattutto poco propensa ad investire nella sicurezza.

Il professionista dovrebbe assumersi le proprie responsabilità, ma limitatamente agli impianti ed alle strutture per le quali è messo nelle condizioni di verificare, provare e collaudare. Si dovrebbe evitare di coinvolgere l’asseveratore (limitatamente alla fase di rinnovo) in aspetti di responsabilità civile e penale che non dipendono dal suo operato e dalla sua perizia, ma da carenze e non conformità già presenti presso l’attività e/o non rilevabili nel corso dei sopralluoghi.

guida modulistica antincendio

Guida pratica alla modulistica antincendio

Uno strumento semplice ed utile per potersi districare nel complesso mondo della modulistica VVF, destinato ai Professionisti Antincendio, ai Tecnici Abilitati, ai responsabili delle attività ed a tutti gli addetti ai lavori che gravitano nel settore della Prevenzione Incendi.

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Tags:
Decreti e Norme Modulistica Prevenzione Incendi Modulistica VVF Professionisti e tecnici
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Alessandro Temperini

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