Dal 1 luglio 2013 la Direttiva Europea 89/106 non è più applicabile, perchè è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo per la marcatura CE dei materiali da costruzione 305/2011. Esso fissa tutte le condizioni di armonizzazione per la marcatura e commercializzazione dei prodotti edili, ed essendo un Regolamento e non una Direttiva non ha bisogno di essere recepita dagli stati membri ma entra automaticamente in vigore.
Cosa c’è di nuovo
Il nuovo CPR Construction Products Regulation introduce delle novità sostanziali.
I requisiti delle opere civili e di ingegneria diventano 7 perchè si aggiunge un requisito di sostenibilità ambientale:
- Resistenza meccanica e stabilità
- Sicurezza in caso di incendio
- Igiene, salute e ambiente
- Sicurezza e accessibilità nell’uso
- Protezione contro il rumore
- Risparmio energetico e ritenzione del calore
- Uso sostenibile delle risorse naturali
Si esprime la necessità di fare chiarezza e dare certezze nei confronti del mercato, riguardo la difesa della salute del consumatore e del lavoratore, e alla salvaguardia dell’ambiente e delle piccole realtà imprenditoriali. Si equiparano le figure degli importatori e di tutti quelli che vorranno apportare il loro marchio su prodotti di terzi a quella del produttore. Responsabilità su tutti gli operatori della filiera per la produzione, commercializzazione e vendita di prodotti con marcatura CE. Gli utilizzatori dei prodotti edili, come progettisti, imprese e Direttori dei lavori diverranno responsabili nell’acquisto e nell’uso di prodotti con marcatura CE.
Entra in vigore da Dichiarazione di Prestazione o meglio nota come DoP che sostituisce totalmente la Dichiarazione di Conformità ed esprime la conformità del prodotto da costruzione con le prestazioni dichiarate, in relazione alle caratteristiche essenziali e al soddisfacimento dei requisiti applicabili della legislazione armonizzata dell’Unione. Nel DoP essere anche dichiarata la sostenibilità di ogni prodotto da parte del produttore, indicando i materiali usati e la loro sostenibilità ambientale, sociale, tecnica ed economica. Ciò non avrà effetti concreti finchè uno o più paesi dell’unione europea non disciplineranno dei criteri oggettivi di riferimento alla sostenibilità di un prodotto.
Viene introdotta l’ETA che è definita dal regolamento come:”valutazione tecnica positiva dell’idoneità all’impiego di un prodotto per un uso previsto, basata sul soddisfacimento dei RE delle opere nelle quali il prodotto è impiegato”, e può essere rilasciato per quei prodotti cui non esiste una EN armonizzata o una norma nazionale riconosciuta, o in altri casi correlati.
In conclusione si può affermare che il CPR mette fine alle incertezze e definisce in modo chiaro che tramite la marcatura CE il fabbricante si assume la piena responsabilità di tali conformità e soddisfacimento, e che la marcatura CE è l’unica marcatura che esprime sia la conformità che il possesso dei requisiti base necessari per le costruzioni nel loro insieme.